Il presente è il quarto di una serie di articoli destinati a fornire un quadro di insieme sui principali strumenti di protezione del patrimonio della “famiglia”.

In tale contesto Sifir, società specializzata nell’attività orientata alla conservazione dei patrimoni dei clienti, offre servizi altamente specializzati e personalizzati, dedicati ad una clientela esigente ed attenta alla tutela del proprio patrimonio e della propria riservatezza.

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LA TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA: IL FONDO PATRIMONIALE, IL TRUST, IL PATTO DI FAMIGLIA, LE HOLDING DI FAMIGLIA E L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA

  1. La tutela del patrimonio della famiglia: il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, le holding di famiglia e l’intestazione fiduciaria. Introduzione agli istituti.
  2. La tutela del patrimonio della famiglia: il fondo patrimoniale ed il trust
  3. La tutela del patrimonio della famiglia: il patto di famiglia
  4. La tutela del patrimonio della famiglia: l’holding di famiglia
  5. La tutela del patrimonio della famiglia: l’intestazione fiduciaria
  6. La fiscalità degli strumenti di tutela del patrimonio della famiglia: il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, le holding di famiglia e l’intestazione fiduciaria
  7. La revocabilità degli istituti di tutela del patrimonio della famiglia ed analisi del nuovo articolo 2929-bis cod. civ. recante l’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità.

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4.   La tutela del patrimonio della famiglia: l’holding di famiglia

 

I. Introduzione

Il presente contributo deve necessariamente essere letto congiuntamente al primo (“La tutela del patrimonio della famiglia: il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, le holding di famiglia e l’intestazione fiduciaria. Introduzione agli istituti”) nel quale vengono presentate le principali caratteristiche degli  strumenti di protezione patrimoniale maggiormente utilizzati tra i quali rientra l’holding di famiglia.

La c.d “holding” di famiglia è una società detentrice di partecipazioni controllata dai componenti di una stessa famiglia avente lo scopo di:

  • tutelare il patrimonio della famiglia; e,
  • garantire un adeguato passaggio generazionale che consenta di dirimere le tipiche controversie dovute ad una gestione di tipo familiare (i.e. conflitti tra eredi).

Per “holding”, termine di origine inglese ed abbreviazione di holding company (ormai entrato nel nostro dizionario e sinonimo di “capogruppo”), deve intendersi un qualsiasi soggetto controllante appartenente ad un gruppo societario che esercita nei confronti delle proprie controllate un’attività di direzione e coordinamento come previsto dall’art. 2497 e s.s. del cod. civ..

In tal contesto, tutte le società appartenenti al gruppo sono assoggettate al controllo ovvero all’influenza della holding che le dirige e coordina secondo un disegno unitario.

II. Le diverse tipologie di holding

In via preliminare è opportuno precisare che le holding possono essere qualificate in due principali tipologie:

  • holding pura (ovvero finanziaria) che si limita a gestire le proprie partecipazioni nelle altre società appartenenti al gruppo. In questo caso la capogruppo non esercita alcun tipo di attività produttiva di beni o servizi, né in modo diretto, né indiretto.
  • holding impura (ovvero mista, operativa o industriale) quando essa svolge, oltre all’attività di direzione e coordinamento nei confronti delle proprie controllate, anche un’attività industriale o commerciale di produzione o di scambio di beni o servizi.

L’attività di holding può essere esercitata attraverso differenti tipologie societarie a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate.

La distinzione fondamentale riguarda la differente responsabilità in capo ai soci in caso di società di persone o società di capitali a prescindere dal requisito della commercialità ex art. 2195 cod. civ. stante la non commercialità dell’attività di mera detenzione di partecipazioni.

Per quanto riguarda le società di persone, la holding familiare può assumere la forma di Società semplice, Società in nome collettivo o Società in accomandita semplice.

 

La Società semplice (S.s.) offre numerosi vantaggi. In primo luogo permette ai soci un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dei rapporti sia interni che esterni come nella gestione del grado di partecipazione agli utili, non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili, le si applica una tassazione per trasparenza e non richiede particolari formalità in sede di costituzione. La Società semplice si espone però ad alcuni limiti quali: la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali ex art. 2267 cod. civ., la possibilità per il creditore personale del socio di chiedere la liquidazione della quota e le difficoltà che si incorano in sede di trasformazione della Società semplice in società commerciale.

La Società in nome collettivo (S.n.c.) e la Società in accomandita semplice (S.a.s.) sono entrambe società di persone aventi natura commerciale con contestuale obbligo di tenuta delle scritture contabili e di obblighi dichiarativi più complessi rispetto alla S.s.. In questo caso i redditi percepiti dalle società figlie sono considerati redditi di impresa sia in capo alla società holding che in capo ai soci. Sia la S.n.c che la S.a.s. godono di un’ampia marginalità di organizzazione interna ed esterna con l’impossibilità del creditore personale di un socio di chiedere la liquidazione della sua quota finché dura la società. Inoltre, attraverso il meccanismo dalla S.a.s., è possibile pianificare e gestire le dinamiche di passaggio generazionale soprattutto nei casi in cui vi siano dei componenti della famiglia interessati all’amministrazione (i.e. soci accomandatari – illimitatamente responsabili) della società mentre altri ne siano disinteressati (i.e. soci accomandanti – limitatamente responsabili).

Per quanto riguarda le società di capitali, la holding familiare può assumere la forma di Società a responsabilità limitata, Società per azioni o Società in accomandita per azioni.

Senza voler scendere troppo nel particolare, la holding di famiglia costituita in forma di società di capitali si espone indubbiamente a costi di gestione più alti ed a dinamiche gestionali ben più complesse.

Per converso, i soci sono limitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società, possono affidare l’amministrazione della società a soggetti terzi, adeguando così la governance societaria alle proprie esigenze e possono pianificare la struttura societaria e tributaria in considerazione delle proprie esigenze.

III. L’holding di famiglia

Schematicamente, le principali caratteristiche dell’holding di famiglia sono le seguenti:

  1. i soci sono componenti della stessa famiglia o dello stesso ramo famigliare;
  2. il controllo dell’holding è unitario e concentrato nelle mani del socio fondatore e/o dei soci fondatori;
  3. i soci fondatori conferiscono nella holding le partecipazioni detenute nelle società appartenenti al gruppo;
  4. i conflitti familiari vengono gestiti unicamente a livello di holding senza riflessi nelle differenti società del gruppo;
  5. è garantita la possibilità di controllo diretto ed unitario delle società controllate appartenenti al gruppo;
  6. è garantita la stabilità della governance e del “disegno unitario” di gruppo impartito dalla holding;
  7. è possibile operare specifiche scelte in tema di corporate governance attribuendo l’amministrazione dell’holding ad un soggetto (ovvero a più soggetti) autonomi ed indipendenti rispetto alla famiglia;
  8. tramite la stipula di specifiche clausole statutarie e/o patti parasociali è possibile garantire il mantenimento di uno specifico assetto proprietario ovvero regolare alcuni specifici aspetti relativi ai soci ed alle generazioni future;

IV. La fiscalità delle holding

L’esame della fiscalità delle holding deve tenere conto delle diverse tipologie di società che possono esercitare la funzione di capogruppo nonché della diversa attività esercitata dalle medesime.

 

In particolare, sotto il primo profilo, la società holding è tassata nelle forme ordinarie di tassazione applicabili per la tipologia societaria scelta (i.e. società di persone o società di capitali). Ad esempio, ai fini Ires, i dividendi distribuiti dallo società partecipate sono imponibili (a determinate condizioni) per il 5% (pari a un’imposta dell’1,2%, stante la nuova aliquota Ires del 24%), nell’esercizio in cui sono percepiti.

Con riferimento al secondo profilo, deve valutarsi la tipologia di attività esercitata dalla capogruppo.

Così, le c.d. “holding pure” che esercitano un’attività consistente in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni possono essere assoggettate ad un regime fiscale e contabile differente dalle  c.d. “holding miste”, le quali esercitano anche altre attività industriali, commerciali, immobiliari, di prestazione di servizi, etc.

In particolare, le holding iscritte nell’elenco ex art. 113 del Tub redigono il bilancio secondo gli schemi civilistici mentre le holding iscritte negli elenchi ex artt. 106 e 107 redigono il bilancio secondo le norme sugli enti finanziari e creditizi previsti della Banca d’Italia e secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Inoltre, ai normali regimi impositivi si affiancano però due regimi speciali di particolare rilievo: il regime di participation exemption (PEX) ed il regime di consolidato fiscale nazionale.

La PEX è un regime impositivo favorevole applicabile alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni e solo a condizione che sussistano determinati requisiti qui di seguito riportati:

  1. a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
  2. b) classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  3. c) ininterrotta residenza fiscale della società partecipata in uno Stato che garantisce lo scambio di informazioni;
  4. d) ininterrotto esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 del DPR n. 917/86 (con esclusione delle società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali).

In particolare, per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o “prevalente” nell’assunzione di partecipazioni (i.e. holding pure ovvero miste), i requisiti di cui alle lettere c) e d) si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

A tal fine la “prevalenza” va verificata attraverso un confronto con il valore effettivo del patrimonio sociale: se più della metà del valore effettivo del patrimonio sociale è rappresentata da partecipazioni, l’attività di detenzione di partecipazioni è prevalente.

Alla luce di ciò, qualunque società operativa che possa detenere partecipazioni può essere qualificata come holding (c.d. mista o spuria) nel caso in cui soddisfi i criteri sopra riportati ed essere assoggettata al regime di PEX.

Per le società di persone è invece previsto un regime di participation exemption meno agevolativo.

Infatti, le predette plusvalenze non concorrono a formare il reddito imponibile in quanto esenti limitatamente all’incirca al 55% del loro ammontare.

Sotto un diverso profilo, per quanto riguarda il regime di consolidato fiscale nazionale, esso può essere adottato dalle holding in relazione ad una soltanto o più società dalla stessa controllate.

Tale regime permette la determinazione di un reddito complessivo IRES per tutte le società partecipanti e rappresentato dalla somma algebrica di ogni base imponibile che risulta dalla dichiarazione dei redditi di ogni società.

V. Conclusione

In conclusione, la holding famigliare può essere un utile strumento teso alla conservazione del patrimonio della famiglia, a garantire un adeguato passaggio generazionale e ad una peculiare pianificazione societaria e fiscale.

La scelta della tipologia societaria mediante la quale costituire una holding familiare varia profondamente in considerazione delle esigenze della famiglia stessa.

Così, ad esempio, nel caso di famiglia composta da pochi soggetti solo una parte dei quali interessati alle dinamiche gestionali, la forma astrattamente più idonea sembrerebbe essere la Società in accomandita semplice.

Al contrario, nel caso di famiglia composta da numerosi soggetti e con un considerevole patrimonio che vede la partecipazione anche in società estere, sembrerebbe preferibile la costituzione della holding familiare nella forma di Società per azioni in modo da poter avere una gestione professionale della società ed al contempo ridurre il più possibile i rischi dovuti alle tipiche problematiche connesse alla conduzione familiare.

 

Il team Sifir