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  1. Cosa sono i PIR?

I PIR (Piani Individuali di Risparmio) sono piani di investimento agevolato in strumenti finanziari espressione del capitale di rischio (azioni o partecipazioni) o nel capitale di debito (obbligazioni ed altri titoli similari), delle imprese italiane.

Sostanzialmente i PIR sono forme di investimento fiscalmente incentivate che canalizzano i flussi finanziari verso PMI italiane.

 

  1. Quali finalità hanno i PIR?

La finalità è quella di consentire maggiori benefici alle famiglie in termini di rendimento nonché maggiori opportunità di finanziamento per le imprese al fine di ottenere risorse finanziarie e favorire così il mercato finanziario nazionale nell’ottica di incentivare lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.

 

  1. Quali sono le agevolazioni?

Le principali agevolazioni dell’investimento in PIR sono:

  • la non imponibilità sia dei redditi generati dall’investimento sia dei capital gain generati dall’investimento stesso(non applicabilità del regime sostitutivo con aliquota attuale al 26%);
  • l’esenzione dalle imposte di successione.

 

  1. Come funzionano in pratica i PIR?

L’investitore persona fisica, disposto ad investire una determinata somma di denaro in un piano di risparmio a medio-lungo termine, si rivolge ad un intermediario autorizzato (es. Banca o SGR) per la costituzione di un piano individuale di risparmio (PIR) all’interno del quale il risparmiatore può collocare qualsiasi tipologia di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somma di denaro, rispettando però determinati vincoli di investimento stabiliti per legge.

Solitamente gli intermediari offrono differenti tipologie di fondi di risparmio PIR conformi. Sta all’investitore selezionale il piano di risparmio più adeguato alle proprie necessità tenendo conto della relativa propensione al rischio.

 

  1. Come opera la società fiduciaria?

La società fiduciaria opera sotto diversi profili.

In primo luogo la società fiduciaria può assistere l’investitore (fiduciante) nel selezionare il prodotto finanziario più adeguato alle sue aspettative di investimento.

In secondo luogo, la società fiduciaria può intestarsi fiduciariamente il PIR così che l’investitore fiduciante non compaia verso i terzi quale detentore del PIR.

In terzo luogo, la fiduciaria amministra l’investimento per conto e nell’interesse del fiduciante secondo le istruzioni da esso impartite.

 

  1. Qual è il valore aggiunto che offre la società fiduciaria in tale contesto?

L’attività fiduciaria consente la totale riservatezza all’investitore che potrà investire in PIR senza figurare verso i terzi quale diretto intestatario dell’investimento.

La società fiduciaria offre uno schermo di riservatezza ed allo stesso tempo offre  tutte le garanzie di esenzione previste dalla normativa applicabile ai PIR in quanto la proprietà del PIR rimane dell’investitore mentre la fiduciaria risulta come mera intestataria svolgendo la cruciale funzione di sostituto di imposta nei confronti del risparmiatore(fiduciante).

 

  1. Perché ora i PIR sono ancora più vantaggiosi?

La Legge di Bilancio 2018 prevede l’estensione del novero degli strumenti finanziari qualificanti il PIR anche agli investimenti in titoli emessi dalle società immobiliari.

L’intervento influisce sulla composizione degli strumenti finanziari su cui investire, ampliando la possibilità di diversificazione dell’investimento stesso. Non vi sono ulteriori oneri o agevolazioni ma ulteriori scelte di investimento verso società immobiliari pure  e società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

 

  1. Quali sono i requisiti dei PIR?

I requisiti principali sono i seguenti:

  1. Requisito soggettivo

Il piano può essere costituito da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, non nell’esercizio di impresa commerciale.

  1. Requisito temporale

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 5 anni (c.d. holding period). Tuttavia il PIR è un investimento dinamico che può variare nel tempo visto che gli strumenti finanziari da cui è formato possono essere oggetto di cessione anche prima della scadenza dell’holding period senza che ciò comporti una perdita dell’agevolazione a condizione che quanto ottenuto dalla cessione venga reinvestito entro 90 giorni in strumenti finanziari con le medesime caratteristiche in modo da garantire una continuità sostanziale dell’investimento.

  1. Requisito quantitativo

E’ stabilito un limite quantitativo all’investimento che si traduce in un importo massimo annuale di € 30.000 ed un importo massimo complessivo di € 150.000 nei 5 anni di durata dell’investimento.

Al limite quantitativo non è affiancato anche un obbligo di investimento quindi  non è necessario versare ogni anno una somma.

  1. Requisito oggettivo, vincolo di composizione

Oggetto del piano individuale di investimenti sono tutte quelle somme investite in strumenti finanziari. Va precisato che gli strumenti finanziari potranno essere espressione del capitale di rischio (azioni o quote) o del capitale di debito (obbligazioni e titoli similari).

 

  1. In che modo è composto l’investimento nei PIR?

L’investimento è composto da 2 parti.

Una parte che possiamo definire “eventuale”, pari al massimo al 30% del totale investito, che si considera “libera” nel senso che può contenere tutti i tipi di strumenti finanziari salvo poche eccezioni.

Una parte necessaria, che contraddistingue l’investimento come qualificato ovvero PIR conforme, la quale deve essere almeno (e quindi anche tutto l’investimento) pari al 70% del totale investito, relativa a strumenti finanziari anche non negoziati nei mercati regolamentati, emessi da soggetti residenti in Italia o eventualmente residenti in stati membri dell’UE o negli stati aderenti all’accordo SEE, che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

 

  1. Quali sono i limiti quantitativi dei PIR?

Come già precisato, è stabilito un limite quantitativo all’investimento che si traduce in un importo massimo annuale di € 30.000 ed un importo massimo complessivo di € 150.000.

Inoltre, ogni singolo investitore non può sottoscrivere più di un investimento PIR alla volta e, a tale fine, sarà necessario rilasciare una specifica autocertificazione. Non è consentita la “cointestazione” di un investimento PIR che, di conseguenza, dovrà essere necessariamente intestato ad un singolo soggetto persona fisica.

 

  1. I PIR sono un valido strumento per la pianificazione patrimoniale della famiglia?

Certamente i PIR possono svolgere un ruolo importante nella pianificazione patrimoniale familiare stante la possibilità di sottoscrizione dell’investimento “PIR conforme” da parte di minori. Si pensi, infatti, ad una famiglia con i 2 coniugi e 2 figli anche minori: l’investimento a livello familiare assume sicuramente delle caratteristiche molto interessanti.

Inoltre, i PIR sono esenti dalle imposte di successione e non sono computati ai fini del calcolo della relativa franchigia se detenuti almeno cinque anni.

 

  1. I PIR possono essere trasferiti?

Per quanto riguarda il trasferimento del PIR, va chiarito che non è possibile trasferire l’investimento ad altro investitore persona fisica.

Tuttavia è possibile il trasferimento dell’investimento da un intermediario finanziario ad un altro.

Per esempio, è possibile trasferire l’investimento da un intermediario finanziario (Banca A) ad un altro (Banca B) oppure da una società fiduciaria (Fiduciaria A) ad un’altra (Fiduciaria B) purché l’intestatario del rapporto sia lo stesso.

Nel caso di intestazione fiduciaria del PIR, sarà direttamente la società fiduciaria a gestire il trasferimento del PIR con il contestuale mantenimento della privacy del fiduciante investitore.

 

  1. Quali sono le modalità di costituzione dei PIR?

Vi sono tre diverse modalità di costituzione del rapporto finanziario sottostante il PIR, inteso come contenitore degli investimenti agevolati:

– un rapporto di custodia, di amministrazione tioli, di gestione portafogli;

– rubrica fondi;

– un contratto assicurativo.

 

  1. Come posso avere ulteriori informazioni in merito ai PIR?

Per qualsiasi informazione o specifica domanda inerente i PIR, non esiti a contattarci mediante mail info@sifir.eu oppure direttamente per telefono al numero: 051 263952.