Con il negozio fiduciario un soggetto, che prende il nome di fiduciante, investe un altro soggetto, che prende il nime di fiduciario, della proprietà di un bene, di altro diritto reale o di una ulteriore situazione giuridica soggettiva di vantaggio.
Questa titolarità, nei rapporti tra le parti, è diretta ad essere circoscritta da pattuizioni di carattere obbligatorio (c.d. pactum fiduciae).
La fattispecie può essere costruita anche tra un negozio dispositivo, che attribuisce al fiduciario una situazione “reale” e un mandato senza rappresentanza, che produce effetti di natura obbligatoria, interni tra le parti.