SOCIETA’ FIDUCIARIE – MISURE URGENTI A FRONTE DELL’ATTUALE EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Vista l’attuale situazione di emergenza, al momento sono state introdotte specifiche misure che interessano il settore delle società fiduciarie e delle holding.

 

  • ANAGRAFE TRIBUTARIA – Art. 38 D.L. 78/2010 conv. in L. 112/2010 – Anagrafe dei Rapporti – Comunicazione Agenzia delle Entrate su Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti – Art. 62, comma 6, D.L. n. 18/2020 cd. “Cura Italia”.

L’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet ha comunicato che:

  1. La Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti è consentita con invio di tipo ordinario fino al 30 giugno 2020.
  2. Ai sensi dell’art. 62, comma 6 del decreto “Cura Italia“, le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono effettuate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

In particolare, per le comunicazioni mensili, per le comunicazioni di chiusura e di cancellazione, saranno rese note al più presto le modalità tecniche di invio.

 

  • ANTIRICICLAGGIO – Comunicato Banca d’Italia del 20 marzo 2020 – “Proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l’impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano”.

Banca d’Italia, con l’allegato comunicato del 20 marzo 2020 recante “Proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l’impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano”*, ha disposto delle dilazioni per i seguenti adempimenti:

  1. 60 giorni per gli adempimenti in materia di: ICAAP/ILAAP per banche e SIM e ICAAP per Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (IF); Piani di risanamento, Relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche e IF; Relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, SGR, SICAF, SICAV, IP e IMEL (ove dovuta per interventi organizzativi rilevanti); Autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario; Relazione della funzione antiriciclaggio (che include l’esercizio di autovalutazione dei rischi relativa al 2019); Adeguata verifica (recupero dei dati della clientela già acquisita per fini antiriciclaggio); Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e subdeposito degli strumenti della clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria del Regolamento del 5.12.2019 di attuazione del TUF (cfr. art. 2, comma 2 e atto di emanazione del Regolamento) da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento;
  2. 150 giorni per la trasmissione della prima Relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche;
  3. 60 giorni per le risposte da fornire alle consultazioni normative in corso e un allungamento dei termini per l’invio delle osservazioni per le consultazioni che saranno avviate nei prossimi giorni.