Da mercoledì 11 agosto è disponibile in consultazione pubblica la bozza di circolare sulla “nuova” disciplina fiscale del trust.

 

Imposte dirette ed indirette

Tale circolare ha ad oggetto la disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 d.l.gs 31 ottobre 1990, n. 346 ed il contestuale recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

 

Dunque, la circolare affronta diffusamente i principali temi relativi alla tassazione diretta ed alla tassazione indiretta di trust interni ed esteri, tralasciandone però alcuni.

 

Sotto il profilo delle imposte dirette, la circolare chiarisce diversi dubbi interpretativi in relazione alle modifiche normative degli ultimi anni che hanno riguardato in particolare l’imposizione dei redditi derivanti da trust esteri, la disciplina del monitoraggio fiscale e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie), nonché dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (Ivafe).

 

Sotto il profilo delle imposte indirette, la Circolare conforma il proprio orientamento a quello della Corte di Cassazione che, dopo una lunga evoluzione si è ultimamente definitivamente consolidato nel ritenere il “conferimento” di beni e diritti in trust, ai fini dell’applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non fiscalmente rilevante non dando il medesimo luogo ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un arricchimento dei beneficiari.

 

Punti rilevanti:

L’Agenzia delle Entrate pone una netta distinzione tra attribuzioni ai beneficiari  di patrimonio ed attribuzioni di reddito. Sebbene la distinzione tra le due tipologie di attribuzioni sia esaminata con riferimento alle attribuzioni da parte di trust esteri a favore di beneficiari residenti in Italia, tale principio (o “ratio”) sembrerebbe potersi appicare anche ai trust residenti in Italia con riferimento alle attribuzioni percepite dai relativi beneficiari.

 

In tale contesto, la circolare prevede un principio di alternatività delle qualificazione delle attribuzioni, alternatività tra attribuzioni “di reddito (tassate ai fini delle imposte sui redditi) ed attribuzioni “di patrimonio (rilevanti ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni).

 

Inoltre, sotto il profilo dell’imposizione diretta del trust, l’Agenzia precisa che  tutte le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto ed alla tipologia di trust.

Ciò è di particolare interesse con riferimento alla contabilizzazione da parte del trustee di tale operazioni di gestione, accrescimento e/o comunque modifica del patrimonio del trust ed alla qualificazione in concreto della tipolgia di trust. Tale impostante aspetto comporta una vera e propria “professinalizzazione del ruolo del trustee“.

 

Altra importante novità è che ai fini delle imposte ipotecarie e catastali le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Solo la successiva ed eventuale attribuzioni dei beni immobili ai beneficiari del trust realizza l’effettivo trasferimento dei beni in questione e è dunque soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale

 

Termine fino al 30.09.2021

C’è tempo fino al 30 settembre 2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione. Lo scopo della consultazione è permettere all’Agenzia delle Entrate di valutare le osservazioni trasmesse, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

 

In allegato la bozza di Circolare pubblicata mercoledì 11 agosto 2021 avente ad oggetto la “Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 d.l.gs 31 ottobre 1990, n. 346 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità”