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FAQ - Le domande frequenti per entrare nel mondo fiduciario con Sifir

L’attività fiduciaria è l’attività riservata esclusivamente alle società fiduciarie autorizzate, e consiste nell’ amministrazione di beni e di patrimoni per conto di terzi, in modo che questi ultimi (a determinate condizioni) non compaiano ufficialmente quali proprietari.
Sostanzialmente due. Un soggetto, persona fisica o società, definito “fiduciante” e la società fiduciaria incaricata tramite un contratto di mandato (c.d. mandato fiduciario).

Tale attività può essere realizzata sostanzialmente in tre modi differenti ed alternativi tra di loro, due dei quali (i primi due) più impiegati.

  1. Mediante la mera intestazione fiduciaria dei beni di terzi in capo alla società fiduciaria.
    Tale attività consiste nel trasferimento alla società fiduciaria della sola legittimazione (c.d. mandato fiduciario) mentre il mantenimento della proprietà effettiva rimane in capo al fiduciante assistita da un mandato all’amministrazione dei beni fiduciariamente intestati (c.d. fiducia germanica).
  2. Mediante trasferimento fiduciario della proprietà dei beni dei terzi in capo alla società fiduciaria.
    Tale attività consiste nel trasferimento alla società fiduciaria della proprietà dei beni (c.d. negozio fiduciario) ed obbligo di ri-trasferire il diritto di proprietà dei beni in qualsiasi momento al fiduciante (c.d. fiducia romanistica).
  3. Mediante la stipula di un mandato per l’amministrazione dei beni tramite il quale il fiduciante incarica la fiduciaria di amministrare i propri beni, mobili ed immobili, italiani ed esteri.

In questo caso non vi sarà né intestazione fiduciaria né trasferimento fiduciario. La società fiduciaria si occuperà dell’amministrazione del bene e fungerà da sostituito di imposta.

Nel primo caso di intestazione fiduciaria, no. In questo caso la società fiduciaria risulterà solo intestataria formale del bene che rimarrà di proprietà del fiduciante.

Nel secondo caso di trasferimento fiduciario, si. In questo caso la società fiduciaria risulterà vera e propria titolare del bene.

Nel terzo caso di mandato per l’amministrazione, no.

In caso di intestazione fiduciaria, la società fiduciaria amministra i beni del fiduciante ed intestati alla fiduciaria. Tale amministrazione avviene unicamente secondo le istruzioni impartite dal fiduciante e nel suo esclusivo interesse. In tale contesto la società fiduciaria stipula un contratto di mandato (solitamente mandato senza rappresentanza) con il fiduciante e risulta essere un mera amministratrice di beni non propri. Nei confronti dei terzi essa non riveste la qualità di proprietaria dei beni amministrati ma risulta essere unicamente intestataria ed autorizzata dal fiduciante all’esercizio dei relativi diritti. Tale fenomeno di dissociazione tra proprietà formale (società fiduciaria) e proprietà sostanziale (fiduciante) è proprio ciò che caratterizza l’attività di intestazione ed amministrazione fiduciaria.

Nel caso di intestazione fiduciaria, la società risulterà a tutti gli effetti intestataria dei beni che comunque resteranno di proprietà dei fiducianti.
I fiducianti dunque, non compaiano ufficialmente quali proprietari dei beni intestati alla fiduciaria. In tali ipotesi, più semplicemente, si verifica una separazione e/o dissociazione tra intestazione e proprietà.

La società fiduciaria crea dunque uno schermo volto a tutelare la riservatezza circa l’identità del fiduciante che non sarà rivelata ai terzi.

La riservatezza e la tutela dell’identità del fiduciante è detta “segreto fiduciario”.

I benefici dell’intestazione fiduciaria sono molteplici e vanno valutati in base alle caratteristiche del fiduciante.
Ad esempio, la riservatezza (cioè il così detto segreto fiduciario) è uno dei molteplici benefici dell’attività fiduciaria.

Essa si concretizza, tra l’altro, anche con riferimento alla proprietà di quote o azioni, riservatezza nella cessione delle stesse, riservatezza rispetto alla titolarità del beneficiario effettivo di polizza vita, alla partecipazioni di aste oppure anche alla detenzione di beni immobili in Italia o all’estero. In questi casi solo il nome della società fiduciaria comparirà ai terzi, con tutela della privacy del fiduciante.

Altri benefici sono: la possibilità per il fiduciante di incaricare la società fiduciaria a fungere, in determinati casi, quale sostituto d’imposta nei suoi confronti, con contestuale alleggerimento dei suoi obblighi in materia di dichiarazione dei redditi prodotti all’estero (quadro RW); oppure l’intestazione fiduciaria di un Piano Individuale di Risparmio (P.I.R.) acceso presso un intermediario nell’interesse del fiduciante. Altri benefici si manifestano nella possibilità di incaricare la fiduciaria quale depositario di beni in garanzia (escrow agent).

Il segreto fiduciario è volto alla riservatezza circa il titolare dell’effettiva proprietà sui beni intestati alla fiduciaria.
Al momento dell’assunzione dell’incarico, la società fiduciaria assume un obbligo di segretezza e riservatezza nei confronti del fiduciante.

Tale segreto fiduciario è opponibile ai soggetti terzi che contraggono con il fiduciario quale principio di portata generale riconosciuto dal nostro ordinamento.

Ci sono specifici casi previsti dalla legge in cui il segreto fiduciario non può essere opposto.
L’inopponibilità di tale segreto è prevista, ad esempio, dalla normativa antiriciclaggio dove le società fiduciarie sono obbligate, se richiesto dalle autorità competenti, a palesare l’effettivo proprietario dei beni indicato quale “beneficiario economico”.
Sotto il profilo fiscale, il segreto fiduciario è “permeabile”, ad esempio, ove l’Amministrazione Finanziaria abbia già iniziato una procedura di accertamento nei confronti di un contribuente individuato e sia divenuto necessario acquisire informazioni in possesso della stessa Società Fiduciaria.

No, l’attività di gestione di patrimoni mobiliari di terzi è un’attività riservata alle sole società fiduciarie qualificabili come intermediari finanziari o SIM (Società di Intermediazione Mobiliare).
Tali società devono essere iscritte nella sezione separata dell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB). Queste società vengono anche dette “di gestione” o “dinamiche” in contrapposizione alle società fiduciarie “classiche” che non possono liberamente disporre, senza precise istruzioni del proprio fiduciante, dei beni affidatigli, dette “di amministrazione” o “statiche”.

Tale attività è riservata e può essere svolta unicamente dalle società fiduciarie.
Esse sono società commerciali autorizzate a prestare servizi fiduciari e “paraprofessionali” di elevato contenuto specialistico.

Le società fiduciarie sono regolate dalla legge 23 novembre 1939, n. l966 ed autorizzate a svolgere la propria attività dal Ministero dello Sviluppo Economico, che in concerto esercita anche l’attività di vigilanza sulla corretta amministrazione dei beni affidati dal fiduciante.

Le attività che possono essere prestaste da una società fiduciaria sono molteplici. Ad esempio, Sifir presta le attività di: i. l’amministrazione fiduciaria di beni, con o senza intestazione; ii. trustee e protector; iii. escrow agent; iv. intestataria di polizze vita; iv. pianificazione patrimoniale personale; v. passaggio generazionale; vi. pianificazione successoria; etc.

Sifir ha come oggetto principale della propria attività l’amministrazione fiduciaria di beni, con o senza intestazione.
Sifir, specializzata nella pianificazione patrimoniale delle persone, si caratterizza per essere una società fiduciaria indipendente e non collegata ad alcun gruppo bancario o assicurativo. Ciò garantisce al cliente fiduciante un livello di riservatezza assoluto oltre che la più attenta personalizzazione dei servizi prestati.

Operando in completa autonomia, Sifir è in grado di fare fronte a tutte le esigenze della clientela più sofisticata potendo fare affidamento su un team di esperti composto sia da avocati che commercialisti.

Ambito fiscale

La fiscalità in caso di attività fiduciaria cambia a seconda della tipologia di attività.
Ad esempio, nel caso di intestazione fiduciaria di beni, le società fiduciarie sono soggetti fiscalmente trasparenti. In questo caso i redditi originati dai predetti beni e diritti devono essere direttamente imputati ai fiducianti.

Nel caso invece di trasferimento fiduciario di beni, la società fiduciaria è titolare del diritto di proprietà sugli stessi. Essa dunque, a certe condizioni, sarà soggetta alle relative imposte.

Nella pratica, a seconda dei casi specifici, il fiduciante, all’apertura del rapporto, potrà optare tra due specifici regimi fiscali di tassazione, il risparmio amministrato ed il risparmio gestito.
Con il risparmio amministrato il fiduciante opta, in fase di apertura del rapporto, per un regime tale per cui la fiduciaria determina e versa le imposte per conto dello stesso, garantendo la sua riservatezza. La fiduciaria potrà sempre compensare le minusvalenze con i capital gain, nonché riportare l’eventuale eccedenza di minusvalenza negli esercizi successivi, così come previsto dalle norme di legge.

Nel caso in cui il fiduciante invece optasse per il risparmio gestito, dovrà provvedere direttamente alla determinazione delle imposte nella sua dichiarazione dei redditi e, ove necessario, al pagamento delle stesse.

Con l’attività amministrazione per conto terzi di titoli e partecipazioni effettuata dalle società fiduciarie costituite ed operanti ex l. n. 1966/1939 , non si realizza alcun trasferimento della proprietà dei beni dei fiducianti. Tali beni restano nella “proprietà sostanziale” del soggetto fiduciante, mentre la società fiduciaria acquisisce soltanto la legittimazione a disporne nei limiti del pactum fiduciae sottostante (c.d. proprietà formale).
Così, il trasferimento di intestazione formale da parte del fiduciante alla società fiduciaria (ed il ri-trasferimento da quest’ultima al primo) non è un evento tassabile in quanto tale “mutamento” opera esclusivamente ai fini dell’intestazione non comportando alcun trasferimento patrimoniale.

Il trasferimento effettuato dalla società fiduciaria (su mandato del fiduciante) a soggetti terzi costituisce una cessione tassabile operata direttamente dal fiduciante.

In caso di intestazione fiduciaria, le società fiduciarie sono soggetti fiscalmente trasparenti: la logica conseguenza è che i redditi originati dai predetti beni e diritti devono essere direttamente imputati ai fiducianti.
L’Amministrazione ha fatto proprio il principio per cui la società fiduciaria amministrando beni non propri, per definizione, non riveste anche nei confronti dei terzi, la qualità di proprietaria dei beni amministrati, ritenendo altresì che l’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa (né di decadenza) per l’applicazione del regime di trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del DPR n. 917/86, a condizione, naturalmente, che i fiducianti possiedano tutti i requisiti di ammissione al regime di trasparenza applicabile.

Le azioni o quote di partecipazione societaria sono fiduciariamente intestate ad una società fiduciaria, i trasferimenti a soggetti terzi costituiscono cessioni o conferimenti operati direttamente a mano del fiduciante; anche in questo caso per individuare correttamente le modalità di tassazione occorre fare riferimento alla situazione giuridica esistente in capo al fiduciante quindi applicando la normativa che gli spetterebbe in assenza di intestazione fiduciaria.

Al pari di qualsiasi altro intermediario finanziario le società fiduciarie sono assolutamente trasparenti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
Pertanto, quando ne ricorrono i presupposti, le società fiduciarie operano in qualità di sostituti di imposta liberando il proprio fiduciante dai relativi obblighi dichiarativi. Nel caso in cui invece, come in precedenza indicato, la normativa fiscale non consente la “sostituzione di imposta”, il fiduciante dovrà provvedere a tutti gli adempimenti tributari nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

I dividendi distribuiti dalla società partecipata e relativi alla partecipazione intestata fiduciariamente si assumono distribuiti direttamente al fiduciante. Egli ha quindi l’obbligo di dichiarare i redditi distribuiti da parte della società partecipata nella misura stabilita con riferimento alla propria situazione giuridica; in altri termini applicando la normativa che gli spetterebbe in assenza di intestazione fiduciaria.
Ad ogni modo, ai fini delle imposte sul reddito, le modalità di tassazione debbono differenziarsi a seconda che i dividendi distribuiti si riferiscano ad una partecipazione qualificata oppure ad ina partecipazione non qualificata (per le società non quotate, la partecipazione viene detta qualificata nel caso in cui si detengano più del 20 %dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%).

L’imposizione dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate, formalmente intestati alla società fiduciaria, avverrà in capo agli effettivi possessori degli stessi, ossia i soggetti fiducianti, i quali dovranno indicarli nella propria dichiarazione dei redditi IRPEF.

Nel caso di partecipazione non qualificata, viene appiccata da parte della società emittente, una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% dell’intero importo distribuito (dal 1° luglio 2014). In questo caso il fiduciante non deve inserire tale reddito nella propria dichiarazione.