Articolo tratto dalla rivista scientifica “Trusts e Attività Fiduciarie”: Leonardo Arienti, La pianificazione fiscale ai fini donativi e successori mediante il trust: franchigie, coacervo e apporto di terzi inter vivos o mortis causa, in Trusts, 2025, 630.
L’articolo in versione originale è reperibile sul sito della rivista:La pianificazione fiscale ai fini donativi e successori mediante il trust: franchigie, coacervo e apporto di terzi inter vivos o mortis causa – TRUSTS
Tesi
Il contributo illustra le novità in materia di tassazione del trust ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, con particolare attenzione al nuovo regime dualistico fondato sull’alternatività tra tassazione ordinaria “in entrata” e opzionale “in uscita” dei trasferimenti in trust.
Viene in particolare esaminata l’applicazione delle franchigie in funzione del rapporto tra disponente (o terzo apportatore) e beneficiario, approfondendo le implicazioni derivanti dall’abrogazione del coacervo successorio e dal mantenimento di quello donativo.
Inoltre, viene approfondito il regime impositivo del trust testamentario e dei trasferimenti testamentari – anche di terzi – di beni in trust.
L’indagine si chiude con una riflessione sull’efficacia del trust come strumento di pianificazione generazionale e successoria oltre che di programmazione fiscale.
The authors’ view
The article outlines the recent developments in the taxation of trusts for inheritance and gift tax purposes, with particular focus on the new dual tax regime based on the alternative between the ordinary “exit” taxation and the optional “entry” taxation of transfers into trust.
The document specifically examines the application of tax allowances based on the relationship between the settlor (or third-party contributor) and the beneficiary, while exploring the implications of the repeal of the inheritance aggregation rule (so called Italian coacervo successorio) and the retention of the donation aggregation rule (so called Italian coacervo donativo).
The article also analyzes the tax regime applicable to testamentary trusts and to testamentary transfers – including those made by third parties – of assets into trusts.
The analysis concludes with a reflection on the effectiveness of trusts as instruments for generational wealth and succession planning, as well as for tax optimization purposes.
Sommario: § 1. Premesse introduttive – § 2. Il nuovo regime impositivo dualistico previsto dall’art. 4-bis del TUSD – § 3. Il trust testamentario ed il regime impositivo dualistico – § 4. I trasferimenti in trust da parte di un terzo apportatore – § 5. Trust ed applicazione delle franchigie donative e successorie – § 6. La determinazione del valore dei beni e dei diritti trasferiti in trust – § 7. L’abrogazione del coacervo successorio e l’applicazione del coacervo donativo – § 8. La programmazione fiscale attraverso il trust ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni – § 9. Conclusione
§ 1. Premesse introduttive
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha introdotto una disciplina organica del trust ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, innovando profondamente il trattamento tributario. Le novità principali sono: regime impositivo dualistico, regole per i trust testamentari, individuazione dei soggetti passivi, applicazione delle franchigie secondo il rapporto tra disponente o terzo apportatore e beneficiario, abolizione del coacervo successorio. Questi elementi si applicano sia ai trasferimenti inter vivos che mortis causa, imponendo un’analisi coordinata per una pianificazione patrimoniale e fiscale efficace.
§ 2. Il nuovo regime impositivo dualistico previsto dall’art. 4-bis TUSD
L’art. 4-bis disciplina i trust inter vivos e testamentari secondo due modalità alternative:
- Regime ordinario “in uscita”: imposta dovuta al momento dell’attribuzione definitiva ai beneficiari; applicazione di franchigie in base al rapporto con il disponente; determinazione del valore alla data di attribuzione; applicazione del coacervo donativo; esclusione di donazioni di modico valore e di alcune spese ordinarie.
- Regime opzionale “in entrata”: tassazione immediata sul valore dei beni conferiti; applicazione delle franchigie secondo il rapporto con il beneficiario; soggetto passivo individuato nel disponente (trust inter vivos) o nel trustee (trust testamentario); esonero del beneficiario da futura tassazione; vantaggi di certezza e prevenzione di aumenti impositivi.
La scelta del regime consente una pianificazione mirata in base a beni, beneficiari e struttura del trust.
§ 3. Il trust testamentario ed il regime impositivo dualistico
Per i trust testamentari il regime ordinario è la tassazione in uscita, con applicazione di franchigie e aliquote successorie. Il regime opzionale può essere esercitato dal trustee all’apertura della successione o al conferimento. La disciplina si applica sia al trust istituito per testamento con apporto contestuale, sia ai trasferimenti testamentari verso trust già costituiti. Rileva la qualificazione civilistica dell’attribuzione (eredità, legato, institutio ex re certa).
§ 4. I trasferimenti in trust da parte di un terzo apportatore
Terzi diversi dal disponente possono trasferire beni o diritti in trust, sia inter vivos sia mortis causa. In assenza di regole specifiche, si applica per analogia il criterio di tassazione basato sul rapporto tra terzo apportatore e beneficiario.
§ 5. Trust ed applicazione delle franchigie donative e successorie
Nel regime in uscita si applicano le aliquote e franchigie del TUSD:
- 4% oltre € 1.000.000 (coniuge, parenti in linea retta);
- 6% oltre € 100.000 (fratelli/sorelle);
- 6% senza franchigia (altri parenti fino al 4° grado e affini entro il 3°);
- 8% senza franchigia (altri soggetti).
Se la categoria di beneficiario non è determinabile (trust di scopo, condizionati), si applica l’8% senza franchigia. Per beneficiari con disabilità grave, franchigia di € 1.500.000 e agevolazioni previste dalla L. 112/2016.
§ 6. La determinazione del valore dei beni e dei diritti trasferiti in trust
Il valore si determina secondo le regole del TUSD: per immobili e diritti reali, crediti, titoli e altri beni (valore venale). Nel regime in uscita, il valore si calcola alla definitiva attribuzione, con possibili variazioni nel tempo; nel regime in entrata, è fissato al momento del conferimento.
§ 7. L’abrogazione del coacervo successorio e l’applicazione del coacervo donativo
È stato abrogato il coacervo successorio, mentre resta quello donativo (art. 57 TUSD), che impone di sommare alle nuove attribuzioni il valore attualizzato di donazioni precedenti del medesimo disponente o terzo apportatore. Ciò incide sulla pianificazione in presenza di più liberalità.
§ 8. La programmazione fiscale attraverso il trust
Trust successorio inter vivos: istituito in vita, può produrre effetti devolutivi dopo la morte; possibilità di scegliere tra tassazione in uscita e in entrata; possibile combinare apporti inter vivos e testamentari per beneficiare di doppie franchigie.
Trust testamentario: istituito per testamento; franchigia unica; tassazione ordinaria in uscita, con facoltà del trustee di optare per l’entrata; stessa disciplina per apporti di terzi.
§ 9. Conclusione
La riforma ha sistematizzato il regime fiscale del trust, introducendo la possibilità di scelta tra tassazione in uscita e in entrata e abolendo il coacervo successorio. Ciò rafforza il ruolo del trust come strumento di trasmissione patrimoniale, efficiente e flessibile, adattabile al patrimonio, al valore dei beni e alla struttura prescelta, inter vivos o mortis causa.