Estratto dell’articolo dell’Avv. Leonardo Arienti pubblicato sulla rivista Trusts, 2025, 80
Citare come: Leonardo Arienti, L’azione revocatoria dell’atto istitutivo di trust per debito tributario oggetto di definizione agevolata (App. Firenze, 10 luglio 2024), in Trusts, 2025, 80.
Massima
L’azione revocatoria proposta contro l’atto istitutivo di trust nel quale il disponente abbia trasferito tutti i propri beni immobili è
utilmente esperita qualora il credito fiscale preteso dall’Agente del riscossione, seppur parzialmente esigibile in pendenza della
procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali, sia di gran lunga superiore alla garanzia offerta dal patrimonio residuo del debitor
Infatti, in relazione alla sussistenza dell’eventus damni è necessario tener conto non soltanto dell’importo del credito esigibile ma anche di quello meramente eventuale e quand’anche litigioso.
Sommario: § 1. Premesse introduttive – § 2. La decisione di primo grado – § 3. La decisione della Corte d’appello – § 4. Conclusioni – § 5. Scritti in materia di azione revocatoria
§ 1. Premesse introduttive
La sentenza della Corte d’appello di Firenze, sez. III civ., 10 luglio 2024, n. 1953, si colloca tra le più recenti pronunce di merito che confermano la qualificazione dell’atto istitutivo di un trust con contestuale dotazione di beni, come atto a titolo gratuito idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori e, pertanto, suscettibile di azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
La decisione assume particolare rilievo anche per la definizione dei presupposti d credito azionabile in revocatoria, estendendo tale tutela al credito tributario anche se non immediatamente esigibile a causa di una sospensione temporanea dovuta a definizioni agevolate D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. “rottamazione”)
2. La decisione di primo grado
La controversia trae origine dall’azione revocatoria proposta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di un contribuente che, dopo aver ricevuto diverse cartelle esattoriali tra il 2010 ed il 2014, nel 2014 aveva pensato di istituire un trust trasferendovi
l’intero proprio patrimonio immobiliare.
L’Agenzia agiva in revocatoria deducendo di vantare un credito fiscale complessivo di 866.000,00, sebbene solo una parte pari ad € 88.000,00 fosse esigibile al momento della proposizione della domanda di primo grado. Ciò poiché il contribuente-disponente,
all’epoca, si era avvalso della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/201 L’Agenzia precisava che la maggior parte del credito (€ 777,000,00) era allo stato del giudizio di primo grado sospeso ex art. 3, D.L. n. 119/2018 per effetto della presentazione dell’istanza condizionata al pagamento integrale ed in termini delle rate.
Il disponente resisteva in primo grado contestando, tra le altre cose, la sufficienza proprio patrimonio residuo, costituito da beni strumentali e quote societarie, per un valore di due volte superiore agli € 88.000,00 dovuti ed esigibili da parte dell’Agenzia.
Il Tribunale di Lucca accoglieva la domanda dell’Agenzia e dichiarava l’inefficacia ex a 2901 cod. civ. nei suoi confronti dell’atto istitutivo del trust in considerazione della natura gratuita dell’atto istitutivo e della sua collocazione temporale (i.e. 2014), ritenuta indicativa dell’intento di sottrarre il patrimonio immobiliare alla creditrice, in considerazione delle notifiche delle cartelle esattoriali tra il 2010 e il 2014.
Il Tribunale ha ritenuto che il c.d. “credito sospeso” fosse di per sé idoneo a fondare l’azione revocatoria sul credito complessivo ancorché eventuale di € 866.000,00 e non unicamente sul credito esigibile di € 88.000,00.
§ 3. La decisione della Corte d’appello
Il disponente ha impugnato la sentenza di primo grado avanti la Corte d’appello di Firenze, la quale con la sentenza del 10 luglio 2024 ha rigettato l’impugnazione, confermando integralmente la decisione di primo grado.
In particolare, in merito alla qualificazione del credito, la Corte d’appello ha ribadito che ai fini dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è sufficiente la prova di un credito anche solo eventuale o litigioso, purché sia stato dedotto sin dall’atto introduttivo (Cass.,
sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440 ss.).
Nel presente caso, il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate era stato quantificato in 866.000,00, comprensivo delle somme soggette a definizione agevolata D.L. n. 119/2018.
La decadenza del contribuente dal beneficio della definizione agevolata, riscontrata nel corso del procedimento per il mancato pagamento integrale delle rate, ha reso insufficienti le contestazioni degli appellanti e giustificato l’applicazione del principio di
tutela del credito nella sua interezza.
§ 4. Conclusioni
La sentenza della Corte d’appello di Firenze fornisce un importante chiarimento in merito alla qualificazione del credito nell’ambito dell’azione revocatoria, confermando che il credito tributario, anche se non immediatamente esigibile in quanto parzialmente sospeso per definizione agevolata, deve essere valutato nella sua interezza.
Il caso non consente un’analisi approfondita sull’atto istitutivo del trust e sull’apporto immobiliare, verosimilmente effettuato contestualmente alla sua istituzione. Ad ogni modo, la pronuncia si pone in continuità con l’orientamento giurisprudenziale attualmente maggioritario in tema di trust che prevede la revocabilità sia dell’atto istitutivo sia del conferimento, considerati atti strettamente connessi e finalizzati al segregazione patrimoniale (Cass. civ., 1° settembre 2023, n. 25647; Cass. civ., 6 settembre 2023, n. 25964 e Cass. civ., 6 ottobre 2023, n. 28146).
§ 5. Scritti in materia di azione revocatoria
Negli ultimi anni, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha prodotto importanti pronunce in materia di revocatoria del trust e degli atti di apporto di beni in trust, contribuendo a delinearne con maggiore precisione i confini applicativi.
Di seguito, si riportano una serie di contributi pubblicati su questa Rivista, che analizzano nel dettaglio le decisioni più significative sul tema:
M. Baraldi, La rilevanza del patrimonio residuo del debitore nei confronti del quale sia esercitata azione revocatoria (App. Ancona 28 maggio 2021), 2022, 121; G. Bazzoni, L’esperibilità dell’azione revocatoria nel caso di lesione dell’aspettativa del credito (App.
Torino, 15 dicembre 2022), 2023, 640; A. Borgna, Diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore e azione revocatoria (App. Ancona, 27 maggio 2024), 2024, 748 e Id., L’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria non comporta l’acquisizione del bene
oggetto di revoca alla massa fallimentare (Trib. Napoli, 11 luglio 2024), 2024, 961; M. Buffoni, Revocatoria dell’atto di conferimento di beni in trust: il vademecum del Tribunale Milano (Trib. Milano, 23 gennaio 2023), 2023, 930; A. Capicchioni, Il ruolo dell’azione revocatoria avverso l’atto di conferimento in trust (App. Roma, 12 novembre 2021, n. 7515), 2022, 657 e Recenti approdi giurisprudenziali in tema di azione revocatoria (App. Milano, 16 dicembre 2022 e Trib. Napoli, 21 ottobre 2022), 2023, 698; D. Caudana, Revocatoria ex art. 2901 cod. civ. dell’atto del trustee: l’attore deve esercitare l’azione avverso l’atto istitutivo del
trust (Trib. Roma, 6 giugno 2023), 2023, 837; V. Cianciolo, Azione revocatoria contro un vincolo di destinazione fraudolento (App. Venezia, 2 gennaio 2023), 2023, 842; C. DelFederico, Azione revocatoria dell’atto di trasferimento di beni immobili inserito in un accordo di separazione consensuale in danno dei creditori (App. L’Aquila, 21 marzo 2024), 2024, 965; G. Giorgi, Azione revocatoria e conoscenza del pregiudizio da parte dei beneficiari (Ap Venezia, 5 gennaio 2023), 2023, 655 e Sull’azione di simulazione e quella revocatoria (App. Firenze, 12 gennaio 2024), 2024, 626; D. Giunchedi, Azione revocatoria avverso l’atto con il quale i debitori hanno istituito un trust familiare (Trib. Potenza ex Melfi, 29 aprile 2024 2024, 760 e Trust familiare, accordi di separazione e azione revocatoria (App. Firenze, 20 febbraio 2023), 2023, 1131; F.R. Lupoi, Sequestro conservativo di beni conferiti in un trust revocato ex art. 2901 cod. civ. (Trib. Venezia, 15 maggio 2023), 2023, 857; M. Lupoi, Spese di lite in capo al trustee per azione revocatoria ordinaria (App. Milano, 15 dicembre 2022), 2023, 748