Avv. Leonardo Arienti**

**Relazione al convegno 29 marzo 2025  organizzato da Uniforma con il patrocinio della Rivista “Trusts e Attività Fiduciarie” in Italia e l’Associazione “Il Trust in Italia”.

 

Convegno29 marzo – Trust e Giurisdizioni Estere

  1. Premessa introduttiva

I giudici inglesi e quelli di Jersey adottano approcci diversi nel trattare i trust fiscalmente elusivi e concepiti per garantire significativi benefici fiscali a disponente o ai beneficiari.

I giudici inglesi, con la sentenza Bhaur v Equity First Trustees (EWCA) 2023, hanno qualificato la struttura elusiva creata mediante un trust EBT e finalizzata all’elusione fiscale come un’attività “riprovevole” e promotrice di un “male sociale”. Di conseguenza, non hanno riconosciuto ai disponenti alcuna tutela in equity.

Diversamente, i giudici di Jersey, nella decisione IQ EQ (Jersey) Limited re B Trust [2024] JRC210, hanno ribadito l’orientamento consolidato secondo cui le corti di Jersey hanno il potere di adattare i trust al fine di evitare eventuali conseguenze fiscali sfavorevoli per il patrimonio conferito, anche quando si tratta di pianificazione fiscale internazionale di natura elusiva.

Queste due pronunce evidenziano un approccio diametralmente opposto tra le due giurisdizioni, con rilevanti implicazioni pratiche.

Ciò rende indispensabile una valutazione approfondita della legge regolatrice e della giurisdizione applicabile al momento dell’istituzione di un trust.

 

  1. Primo caso: Bhaur v Equity First Trustees, 18 maggio 2023 Court of Appeal inglese (EWCA)

Il primo caso esaminato riguarda la giurisdizione inglese.

La Court of Appeal inglese, con la sentenza Bhaur v Equity First Trustees del 18 maggio 2023, si è pronunciata su un caso di pianificazione successoria volta a ottenere un risparmio fiscale tramite un Employee Benefit Trust (EBT).

(i) La struttura di pianificazione fiscale

I coniugi Bhaur, residenti fiscali nel Regno Unito e proprietari di un vasto patrimonio immobiliare, nel 2007 avevano avviato una strategia di pianificazione fiscale internazionale per eludere l’imposta di successione sul trasferimento del loro patrimonio.

A tal fine, avevano:

  1. Costituito una società immobiliare estera, alla quale avevano trasferito i propri immobili.
  2. Istituito un trust EBT in Inghilterra, beneficiando di un’esenzione prevista dall’Inheritance Act del 1984 (IA 1984).

Tale esenzione fiscale era subordinata a due condizioni:

(i) I beneficiari del trust dovevano essere lavoratori dipendenti della società disponente.

(ii) Dovevano essere soggetti diversi dai soci (partecipators) e da persone a loro connesse (connected persons).

Secondo un’interpretazione diffusa tra i fiscalisti inglesi, in caso di morte dei coniugi Bhaur, la connessione giuridica tra i soci e i loro figli si sarebbe estinta, consentendo a questi ultimi di beneficiare dell’esenzione.

Tuttavia, tale interpretazione è stata smentita dalla sentenza Barker v Baxendale Walker [2017] EWCA 2056, che ha chiarito come l’esenzione non possa applicarsi ai figli o ad altri soggetti “connessi” ai soci, nemmeno dopo la loro morte.

(ii) L’intervento del Fisco Inglese

Nel 2016, l’HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs) ha avviato un’indagine sul trust, valutandone la genuinità.

A seguito della sentenza Barker del 2017 e delle pressioni esercitate sui trustee e sul guardiano del trust, nel 2018 il trust ha distribuito tutti i fondi a una charity, determinando la perdita totale del patrimonio immobiliare da parte della famiglia Bhaur.

(iii) La negazione del rimedio in equity

I coniugi Bhaur hanno chiesto alla Court of Appeal di annullare il conferimento del proprio patrimonio nel trust, sostenendo di aver commesso un errore (mistake) basato sul parere errato del proprio consulente fiscale.

La Corte ha però rigettato il ricorso, negando qualsiasi tutela giuridica in equity, con la seguente motivazione:

  • Il trust era stato istituito esclusivamente a fini elusivi, risultando fiscalmente interposto.
  • I coniugi non avevano commesso un vero errore, ma avevano mal interpretato (misrepresentation) le conseguenze giuridiche e fiscali della struttura.
  • L’equity non può proteggere strutture fraudolente.

Secondo Court of Appeal le “finalità riprovevoli perseguite dei coniugi Bhaur non possono essere tutelate dall’equity” anche in considerazione del fatto che i coniugi non hanno commesso un errore (mistake) rispetto alle conseguenze della struttura, ma hanno mal interpretato e mal calcolato (misrepresentation) le conseguenze pratiche che la struttura avrebbe potuto avere sul proprio patrimonio.

A sostegno della decisione, la sentenza richiama due precedenti giurisprudenziali:

  1. Pitt v Holt ([2013] UKSC 26) della Supreme Court, che ha stabilito che l’ignoranza delle implicazioni fiscali non può essere considerata un errore tutelabile in equity.
  2. D&C Builders v Rees ([1965] EWCA 3), secondo cui il giudice, nell’esercizio della propria discrezionalità in equity, può negare il rimedio se la parte attrice non è meritevole di tutela.

(iv) Conclusione

La Corte d’Appello inglese ha riaffermato la centralità del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ribadendo che un trust interposto creato per meri fini fiscali non è meritevole di tutela in equity.

In altre parole, se un trust è solo un artificio per ottenere un vantaggio fiscale e non ha una reale giustificazione se non quella meramente elusiva può essere considerato di certo interposto e non meritevole di tutela per il diritto inglese.

 La posizione delle Royal Court di Jersey in tale ambito è diametralmente opposta.

 

  1. Secondo caso: IQ EQ (Jersey) Limited re B Trust – [2024] JRC 210

Storicamente Jersey  – come le altre isole della manica – ha attratto capitali esteri grazie ad una fiscalità particolarmente favorevole e ad un approccio permissivo in ambito di pianificazione fiscale internazionale e da ultimo, grazie ad un approccio più flessibile della Royal court.

A differenza dell’Inghilterra, la Royal Courts di Jersey adotta un approccio più permissivo, riconoscendo la possibilità di variare i trust per motivi fiscali.

(i)  Caso

Il caso riguarda una richiesta avanzata da IQ EQ (Jersey) Limited, trustee del B Trust, alla Royal Court di Jersey, per ottenere la variazione di un trust per motivi fiscali, in particolare per evitare conseguenze fisali negative derivanti dalle recenti modifiche al regime fiscale del Regno Unito per i residenti non domiciliati.

Il B Trust, è stato istituito nel 2012 dal disponente con lo scopo di preservare il patrimonio familiare per le generazioni future.

I beneficiari originari comprendevano il Disponente e la moglie (poi irrevocabilmente esclusi dal trustee sempre per questioni fiscali) oltre che i figli ed altri discendenti. Negli anni successivi, le circostanze familiari cambiarono, e i figli del Disponente divennero residenti domiciliati  fiscalmente nel Regno Unito mentre il Disponente era rimasto residente fiscale all’estero e residente non domiciliato nel regno unto.

Nel 2017 il Regno Unito ha annunciato la fine del regime fiscale agevolato per i residenti non domiciliati eliminando a partire dal 6 aprile 2025 il trattamento fiscale preferenziale per i residenti nel Regno Unito con domicilio fiscale all’estero, passando da un sistema basato sul domicilio a uno basato sulla residenza.

Per evitare un significativo impatto fiscale sul trust, il trustee di Jersey (subentrato ad un precedente turstee svizzero proprio a tal fine) ha presentato alla Royal Court di Jersey una richiesta per:

  1. Revocare l’esclusione del Disponente quale beneficiario, riammettendolo tra i beneficiari.
  2. Trasferire l’intero fondo del trust al Disponente, consentendogli di gestire il patrimonio in modo più flessibile e di ridurre l’esposizione fiscale.

La giustificazione principale della richiesta era che il Disponente, trasferendosi in un’altra giurisdizione estera, in caso di proprio decesso avrebbe potuto evitare l’applicazione delle imposte britanniche su successioni, redditi e capital gains.

(ii)  Decisione della Royal Court

Dopo aver esaminato il caso, la Royal Court ha approvato la variazione del trust e la distribuzione del fondo al Disponente, motivando la sua decisione nella riduzione del carico fiscale estero e la gestione più efficiente del patrimonio sotto il profilo fiscale.

Invero, se il trust fosse rimasto invariato, sarebbe stato soggetto a imposta sulle successioni (Inheritance Tax), capital gains tax e imposte sui redditi nel Regno Unito. La distribuzione al Disponente consentiva invece di evitare tali imposte, permettendo una gestione più efficiente del patrimonio.

La Corte ha sottolineato che, sebbene il trust fosse originariamente creato con intenti meramente fiscali, la legge di Jersey consente modifiche se esse risultano nel miglior interesse dei beneficiari rilevando inoltre che il Disponente non era più residente nel Regno Unito (prima era resident non dom) e non era mai stato domiciliato fiscalmente in UK, quindi non c’era un’evasione fiscale diretta.

L’HMRC, notificata rispetto al caso (avente ad oggetto un patrimonio di oltre 70 milioni di sterline) ha implicitamente riconosciuto la legittimità della riorganizzazione del trust.

 

  1. Conclusioni

La sentenza IQ EQ (Jersey) Limited re B Trust – [2024] JRC 210 evidenzia l’approccio “pragmatico” delle Corti di Jersey nei confronti delle variazioni ai trust per ragioni fiscali.

La differenza tra i duce approcci è evidente.

  • Corte d’Appello inglese (Bhaur case) → Rigorosa, tutela della sostanza sulla forma, nessuna protezione per trust elusivi.
  • Royal Court di Jersey (B Trust case) → Pragmatica, ammette modifiche per ragioni fiscali se nell’interesse dei beneficiari.

La differenza tra i due approcci si riflette nella disciplina di Jersey, che all’art. 47B(2) consente la correzione degli errori “mistake”  e la modifica del trust “variation” ex art. 47 previa approvazione giudiziale.

Al contrario, la giurisprudenza inglese nega ogni tutela ai trust interposti per fini elusivi, quella di Jersey consente modifiche per ottimizzare la fiscalità, a condizione che non vi sia un’evasione diretta.

L’analisi di questi casi conferma il ruolo centrale della discrezionalità giudiziale e dell’interpretazione della meritevolezza degli interessi perseguiti dai trust.

 

In allegato le slide: Arienti_Relazione_29.03.2025