25° CONGRESSO DELL’ASSOCIAZIONE IL TRUST IN ITALIA
15 novembre 2024
PALERMO
SESSIONE RELATIVA ALLA GIURISPRUDENZA ITALIANA
RELATORE
Avv. Leonardo Arienti
RELAZIONE
La natura giuridica dell’atto di trasferimento dei beni in trust
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*Riassunto della relazione dell’Avv. Leonardo Arienti nel contesto del 25° CONGRESSO DELL’ASSOCIAZIONE IL TRUST IN ITALIA
Intro
La mia relazione si concentra su un aspetto del trust che ha acquisito crescente rilevanza negli ultimi anni sotto il profilo giurisprudenziale e che continuerà ad assumere un’importanza sempre maggiore negli anni a venire.
L’obiettivo dell’esame della natura giuridica dell’atto di trasferimento dei beni in trust è condividere con tutti gli operatori del mondo del trust le rilevanti implicazioni pratiche che derivano da tale qualificazione, implicazioni pratiche che coinvolgono i disponenti, i beneficiari, i trustee e sicuramente i professionisti coinvolti.
1.
La natura giuridica dell’atto di trasferimento dei beni in trust assume rilevanza per determinare se ad un atto di apporto in trust oppure alla gestione del trustee così come ai beni trasferiti ai beneficiari si debba applicare la disciplina contrattuale oppure quella successoria prevista dal nostro ordinamento, con rilevanti differenze.
2.
L’atto di trasferimento dei beni in trust e il negozio mediante il quale si configura il passaggio della proprietà dal disponente al trustee, atto che viene denominato anche atto di dotazione atto di apporto conferimento o di disposizione.
La qualificazione della natura giuridica dell’atto di apporto riveste un particolare importanza sotto diversi aspetti tra i quali:
- l’individuazione della disciplina normativa applicabile all’atto di apporto o trasferimento in trust,
- la giurisdizione competente in caso di conflitto in merito ai beni o diritti apportati;
- l’individuazione dei diversi rimedi giuridici esperibili avverso l’atto di apporto.
3.
La Convenzione dell’Aja sul trust non disciplina espressamente il negozio di apporto di beni in trust ma l’articolo 15 alla lettera d) prevede che in caso di trasferimento di proprietà in trust si debba far riferimento alle regole di conflitto previste dal diritto internazionale privato ed in particolare con l’applicazione della lex fori.
4.
Inoltre l’articolo 2 della Convenzione prevede che la l’atto istitutivo del trust possa essere o un’atto inter vievos oppure un atto mortis causa, così dunque, anche l’atto di apporto iniziale o successivo di un bene in trust potrà essere qualificato come atto tra vivi oppure atto a causa di morte.
4.
Partendo con l’analisi degli atti tra vivi nato di trasferimento di un bene o di diritto in trust e qualificato come un atto unilaterale recettizio avente contenuto patrimoniale al quale, in base al disposto dell’articolo 1324 del codice civile, si applicano in quanto compatibili le norme che regolano i contratti.
Quindi la natura giuridica dell’atto di trasferimento del trust tra vivi e una natura contrattualistica.
Da ciò si deriva che la forma dell’atto è libera ad eccetto di quanto previsto dall’articolo 1350 cc non solenne e come vedremo in quanto non vi applicazione dell’articolo 782 del codice civile riguardo alle donazioni con piena libertà delle parti di determinarne il contenuto ai sensi articolo 1322 del codice civile con contestuale dunque applicazione del disciplina sui contratti e dei relativi principi di diritto.
6.
Agli atti inter vivos possono a loro volta essere distinti quindi in:
- atti aventi natura liberale ovvero
- atti aventi natura onerosa
ciò in considerazione della tipologia di trust nei quali avviene l’apporto.
7.
I trust liberali sono istituiti a titolo gratuito con cause per finalità liberali di pianificazione patrimoniale e successoria personale o familiare del disponente gli atti dunque di trasferimento dei beni in trust da parte del disponente sono atti eseguiti tra vivi con causa e finalità liberali è meramente strumentali allo scopo segregativo o devolutivo dei beni a favore dei beneficiari.
La giurisprudenza ormai consolidata in seguito alle pronunce delle sezioni unite del 2019 che numero 18831 poi ripresa anche nel 2023 dalla Cassazione semplice numero 5073 qualifica come donazione indiretta ex art. 809 codice civile il trasferimento finale di beni a favore dei beneficiari del trust liberale.
8.
Ciò in quanto l’arricchimento dei beneficiari finali del trust liberale viene realizzato attraverso un meccanismo indiretto ai sensi dell’articolo 809 del codice civile in ragione della realizzazione in diretta della causa donandi mediante due negozi collegati tra di loro
- il primo il negozio di apporto quindi quando si ha l’entrata dei beni in trust con il quale il disponente trasferisce la proprietà dei beni al trustee beni comunque destinati a favore di un terzo beneficiario del trust i tasti devo vorrà tali beni al beneficiario in base a quanto previsto dall’altra istitutivo ed in applicazione di un mandato gestorio che gli viene conferito,
- il secondo il negozio di uscita o anche il negozio fine come vedremo tra poco è quello di assegnazione dei beni in trust ai beneficiari finali.
9.
L’atto di apporto e l’atto di uscita ai beneficiari sono atti collegati.
L’atto di trasferimento o apporto è un negozio-mezzo funzionalmente collegato e preordinato al raggiungimento dello scopo del trust liberale che si ritrova nel negozio-fine attributivo finale e di assegnazione dei beni ai beneficiari.
Il collegamento negoziale determina la coincidenza della causa e l’applicabilità anche al negozio mezzo di certo della disciplina applicata al negozio fine e quindi dell’articolo 809 del codice civile
Di conseguenza alla all’atto di apporto iniziale così come quello di trasferimento finale verrà applicata la disciplina comunque della collazione della riduzione e potrà essere applicata diciamo alla revocabilità e dunque anche la cosiddetta revocatoria breve in considerazione della gratuità dell’atto.
10.
Al contrario, i trust onerosi sono tendenzialmente trust non discrezionali istituiti sempre tra vivi dal disponente non con animus donandi ma al contrario per far fronte ad una propria obbligazione dunque con animus solvendi e funzione corrispettiva.
La volontà di costruire il trust in questo caso ha finalità non liberali ma onerose dunque il disponente istituisce il trust affinché il trust in sua vece faccia fronte alle proprie obbligazioni.
Caso classico e il trust di garanzia o il trust liquidatorio oppure trust oneroso anche il caso del trust istituito per l’adempimento di un dovere giuridico.
Ad ogni modo in tutti questi casi l’arricchimento dei beneficiari finali avviene per tramite un negozio gestore come il trust è a titolo solutorio o comunque con funzione corrispettiva dunque senza la possibilità di applicazione dell’articolo 809 del codice civile
11.
Rispetto ai trust onerosi rimane lo schema del collegamento negoziale tra atto di apporto cioè di ingresso e introduzione dei beni in trust e atto di distribuzione finale e quindi e con l’assegnazione finale a titolo sicuramente oneroso e dei beni in trust.
In questo caso dunque il negozio mezzo di trasferimento può essere qualificato come un negozio anche in questo caso a favore di terzo ex 1411 codice civile, con la medesima causa negozio fine ed applicazione della relativa disciplina giuridica
Così ad esempio nel trust liquidatorio dovrà essere applicata sicuramente la disciplina concorsuale e in particolare quella della tutela comunque della condicio creditorum e non dovrà o potrà essere applicata la collazione o la riduzione degli atti di apporto non essendo atti trasferiti a titolo gratuito ex art. 809 codice civile.
12.
Altro caso e invece l’atto di trasferimento mortis causa.
Ricapitolando, mentre per l’atto inter vivos abbiamo visto che è applicata in un modo o nell’altro comunque la disciplina contrattuale ( con differenza tra trust liberale e trust oneroso), nel diverso caso di trust mortis causa si passa a la disciplina che riguarda invece la successione e dunque alla disciplina ereditario successoria.
Il trust istituito mortis causa ha istituito mediante il testamento così anche l’atto di apporto mortis causa avviene per mezzo del testamento dunque ha natura successoria ereditaria e a tal proposito lì si applica sia la normativa riguardo al testamento per quanto riguarda proprio l’atto di trasferimento sia la normativa riguardo alle successioni, con applicazione di tutti i relativi istituti ivi previsti.
13.
All’apporto mortis causa quindi saranno applicati gli istituti previsti dalla materia successoria di certo quello della colazione riduzione applicabile comunque anche la donazione indiretta in base all’articolo 809 ma anche quelli della rappresentazione ex art. 467 codice civile, della sostituzione, dell’accrescimento ex art. 674 codice civile , della prelazione ex art. 732 codice civile, della revocazione per sopravvenienza di figli ex art 687 codice civile… etc.
14.
Un esempio rispetto ai rilevanti e differenti effetti della qualificazione dell’atto di apporto in trust è dato dalla Cassazione, Sezione Unite n. 18831 del 2019 che decide in merito ad una complessa controversia tra i beneficiari di un trust inter vivos liberale in merito alla divisione dei beni effettuata dal trustee.
Il trust è complesso ed ha ad oggetto di giurisdizioni differenti e tra i temi c’è anche quello della verifica della giurisdizione competente in tale contesto è stato evidenziato che il trust è tra vivi e quindi le norme di conflitto di diritto internazionale privata applicabile sono quelle che riguardano non il diritto successorio ma il diritto privato contrattuale.
Dunque, la controversia in merito alla divisione dei beni in trust non riguarda la materia successoria ma deve essere decisa dal giudice competente secondo la disciplina contrattuale, poiché atto inter vivos e non mortis causa.
15.
Un altro esempio pratico della diversa qualificazione successoria o contrattuale di un trust e del relativo atto di apporto ha particolarmente rilevanza quando vi è un apporto (inter vivos in un trust inter vivos, oppure inter vivos in un trust mortis causa, oppure mortis causa in un trust inter vivos oppure mortis causa in un trust mortis causa) in un trust che come beneficiari preveda la designazione generica degli “eredi legittimi”.
Questo è un caso concreto che si è verificato nel panorama delle polizze vita unit linked nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11421/2021, decisione la cui ratio può essere comunque benissimo applicato anche nell’ambito del trust.
La designazione dei beneficiari finali di un trust come “eredi legittimi” potrebbe in futuro far emergere e suscitare diversi conflitti.
Ciò perché la qualificazione giurica di “eredi legittimi” come beneficiari di una polizza vita essendo una polizza sostanzialmente un contratto a favore di terzo concluso inter vivos dal contraente deve essere valutata ai fini contrattuali cioè con valenza contrattuale e rispettare la devoluzione contrattuale a favore di chi contrattualmente sono qualificati eredi legittimi.
Così anche nel trust inter vivos essendo il trust giuridicamente qualificato come atto unilaterale con applicazione della relativa disciplina contrattuale. Dunque, nel caso di istituzione di un trust inter vivos, i beneficiari eredi legittimi devono essere qualificati come tali sotto il profilo della devoluzione contrattuale, senza possibilità di applicazione degli istituti del diritto successorio.
Al contrario, nel caso di trust testamentario la qualificazione di eredi legittimi deve essere svolta da altra sti in considerazione della disciplina successorio ereditaria applicando gli istituti ivi previsti
16.
Le differenze tra testamentario e tra successorio sono evidenziate nella tabella.
Il caso del fratello che istituisce un trust a favore dei propri fratelli che vengono identificati come eredi legittimi. Uno dei fratelli premuore alla liquidazione del trust. Il fratello premorto ha 3 figli che subentrano nella posizione beneficiaria del padre premorto. Ma in che quota?
Nel trust successorio : tutti hanno diritto ad una pari quota
nel caso in cui dei tre fratelli beneficiari classificati come eredi legittimi uno premia a questo punto la posizione di erede legittimo viene occupata dai tre figli la cosa particolare interpretazione contrattuale è che non si può applicare la rappresentazione successoria prevista dall’articolo 467 codice civile ma la rappresentazione che la sezione unite definisce civilistica con subentro dei tre figli in egual posizione rispetto ai beneficiari quindi ciascuno dei due fratelli in vita avrà diritto 1/5 della massa del trust e ciascuno dei nipoti avrà diritto ha una propria quota.
Nel trust testamentario: si applica la rappresentazione successoria
Nel caso diverso il trust testamentario dove il testatore disponente istituisce il trust a beneficio dei propri eredi legittimi tre fratelli che uno dei quali premure e dal momento dell’apertura della successione essendo deceduto il trust di dovrà andare a individuare chi sono effettivamente i beneficiari finali a questo punto la qualifica di erede legittimo deve essere fatta sotto il profilo successorio, con applicazione della rappresentazione. Quindi i beneficiari nipoti subentrano per rappresentazione alla quota del proprio padre premorto beneficiando della quota ad esso destinata. In qiesto caso i n. 3 nipoti dovranno dividersi 1/3 del patrimonio in trust e gli altri due beneficiari, fratelli del de cuius, 1/3 ciascuno.
La differenza è notevole tra applicazione della disciplina contrattuale 1/5 ciascuno dal quella successoria 1/3 ciascuno.
Ciò ha sollevato diverse problematiche sotto il profilo delle polizze unit linked e potrebbe sollevarne anche nel contesto dei trust.
Di seguito le slide: