SIFIR Tax&Legal ha ottenuto una decisione favorevole da parte dall’š—”š—æš—Æš—¶š˜š—æš—¼ š—½š—²š—æ š—¹š—² š—–š—¼š—»š˜š—æš—¼š˜ƒš—²š—æš˜€š—¶š—² š—™š—¶š—»š—®š—»š˜‡š—¶š—®š—æš—¶š—² – š—”š—–š—™ (Decisione n. 8094 del 2 luglio 2025) relativa alla responsabilitĆ  di un intermediario bancario per aver collocato dal 2009 al 2022 ben n. 19 š—½š—¼š—¹š—¶š˜‡š˜‡š—² š—®š˜€š˜€š—¶š—°š˜‚š—æš—®š˜š—¶š˜ƒš—² š˜‚š—»š—¶š˜-š—¹š—¶š—»š—øš—²š—± (solo n. 14 oggetto di arbitrato) per un importo superiore ai 5 milioni di euro in š˜ƒš—¶š—¼š—¹š—®š˜‡š—¶š—¼š—»š—² š—±š—²š—“š—¹š—¶ š—¼š—Æš—Æš—¹š—¶š—“š—µš—¶ š—¶š—»š—³š—¼š—æš—ŗš—®š˜š—¶š˜ƒš—¶ š—® š˜š˜‚š˜š—²š—¹š—® š—±š—²š—¹ š—°š—¹š—¶š—²š—»š˜š—² š—½š—²š—æš˜€š—¼š—»š—® š—³š—¶š˜€š—¶š—°š—®.

L’arbitrato ĆØ stato esperito dagli eredi della contraente, quasi tutti beneficiari delle polizze, che hanno riscontrato anomalie nella documentazione e nel modus operandi della banca collocatrice.

Il modus operandi dell’intermediario ĆØ stato ritenuto censurabile sotto diversi profili ed in particolare ĆØ stato evidenziato che “come risulta dalla stessa documentazione qui evocata, nonostante la mutata disciplina regolamentare e l’innalzamento nel corso del tempo dei presidi informativi a tutela della clientela, l’Intermediario ha continuato ad utilizzare i medesimi formulari, contenenti solo generiche e standardizzate clausole di presa visione, in quanto tali da ritenersi non più in linea col mutato contesto normativo, eurounitario ed interno

L’ACF ha riscontrato che “un tale modus operandi ĆØ, infatti, censurabile ove solo si consideri che, in tema di distribuzione assicurativa, anche prima del recepimento delle direttive IDD e MIFID II, il Regolamento Intermediari richiedeva che il report di consulenza dovesse essere redatto in forma scritta, in modo tale da contenere l’esplicitazione, tra l’altro, delle ragioni per le quali l’investimento fosse ritenuto adeguato al profilo e agli obiettivi del cliente. Censurabile ĆØ, altresƬ, il comportamento tenuto dall’Intermediario nel caso di specie per il fatto di avere proposto alla cliente investimenti in polizze finanziarie per l’importo particolarmente rilevante di circa 5 milioni di euro, senza che consti che ne abbia prima raccolto, in modo analitico, le esigenze assicurative, da ritenersi invece fondamentali per una consapevole sottoscrizione di una tale tipologia di prodotti.

Conseguentemente, la banca ĆØ stata condannata a titolo di risarcimento del danno.

Di seguito viene riportata la decisione per intero :

Decisione n. 8094 del 2 luglio 2025

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

FATTO

1. La controversia concerne il tema del contestato non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario convenuto, di obblighi inerenti alla distribuzione di prodotti d’investimento assicurativo, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento agli obblighi di informazione preventiva, alle regole in tema di valutazione di adeguatezza e di mancata disclosure della situazione di conflitto d’interessi.

2. I Ricorrenti (in numero di otto), in qualitĆ  di eredi, rappresentano che l’Intermediario qui convenuto aveva indotto l’originaria investitrice poi deceduta (la de cuius), tra il 2009 e il 2022, a sottoscrivere numerose polizze a contenuto 2 finanziario (in totale, ben diciannove), per un controvalore investito superiore ai cinque milioni di euro.

A tal riguardo, essi contestano preliminarmente che la distribuzione delle predette polizze sarebbe avvenuta senza che la de cuius avesse sottoscritto un contratto quadro per la prestazione dei servizi d’investimento. Con riferimento, poi, alle singole operazioni di acquisto, i Ricorrenti formulano le seguenti doglianze:

– la de cuius in fase di sottoscrizione delle polizze non era stata destinataria di alcuna informazione precontrattuale volta ad illustrare le caratteristiche dei prodotti, connotati da particolare complessitĆ . A partire dal 2012, risultano consegnati alla cliente alcuni moduli che contengono mere clausole di presa visione della documentazione precontrattuale del prodotto, senza che lo stesso fosse neanche identificato. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2018, il distributore aveva l’obbligo di consegnare alla cliente il KID del prodotto sottoscritto e ciò non ĆØ avvenuto;

– non ĆØ stata osservata dall’Intermediario la disciplina sui costi ed oneri in vigore dal 2018, in virtù della quale l’Intermediario era tenuto a fornire, sia ex ante che ex post, informazioni sui costi dei prodotti (relativi all’acquisto della polizza, alla gestione della stessa ed al riscatto/liquidazione). In applicazione della disciplina IDD, l’Intermediario distributore avrebbe dovuto, pertanto, indicare alla cliente la natura della provvigione percepita e l’importo della stessa, specificando quanto pagato direttamente da lei e quanto dall’impresa emittente per il collocamento. La mancata rappresentazione di tali commissioni ha fortemente inciso sulla possibilitĆ  della cliente di compiere scelte d’investimento consapevoli;

– l’Intermediario non ha correttamente eseguito la valutazione di adeguatezza, non avendo accertato che la cliente possedesse le necessarie conoscenza ed esperienza di polizze unit linked. Le interviste Mifid raccolte dall’Intermediario risulterebbero altresƬ inattendibili;

– l’Intermediario ha violato la disciplina in materia di conflitto d’interesse, avendo collocato alla cliente prodotti emessi da intermediari assicurativi appartenenti al medesimo gruppo.

Alla luce di tali doglianze, i Ricorrenti concludono chiedendo in via principale la somma di €. 464.229,62 cosƬ calcolata: a) 100.000,00 per il maggior aggravio causato dalla sottoscrizione di 19 polizze molto simili, invece di incrementare l’accumulo sulle polizze con costi più bassi; b) € 92.179,62 a titolo di danno emergente subito sulle polizze sottoscritte; c) € 272.050,00, quali costi di collocamento e sottoscrizione (simulando l’1% di commissioni) sui premi versati e di gestione dei prodotti (stimando una percentuale del 2% sui costi medi di transazione).

In via subordinata, i Ricorrenti chiedono l’importo di € 450.000,00, sulla base dei costi medi di transazione, come indicati dallā€™ā€œEIOPA Annual Reportā€ per le polizze unit linked collocate nel mercato.

In via ulteriormente subordinata, viene chiesta la somma di € 92.179,62 a titolo di danno emergente, pari alla differenza tra il valore della polizza e dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della liquidazione.

A tal riguardo va, anzitutto, rilevato che il Servizio di Segreteria Tecnica ACF, in sede di prima valutazione del predetto ricorso, ha inoltrato due richieste di integrazione istruttoria, evidenziando che la competenza temporale di questo Collegio è da intendersi limitata ai comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente rispetto alla data di proposizione del ricorso e chiedendo, conseguentemente, di indicare compiutamente le operazioni oggetto di contestazione in tale arco temporale, nonché di chiarire il criterio utilizzato per la determinazione del quantum richiesto a titolo di ristoro.

Nel fornire riscontro alla richiesta di integrazioni, i Ricorrenti, preso atto di quanto loro rappresentato, hanno espunto dall’ambito del ricorso le operazioni precedenti all’anno 2017 (polizze nn. 1, 2, 14, 15 e 16 della ā€œtabella riepilogativa polizzeā€ allegata) e conseguentemente hanno rideterminato il danno occorso nei termini di seguito esposti:

– in via principale, la somma di € 464.229,62 ĆØ stata rideterminata in € 259.635,00, cosƬ composta: a) € 100.000,00 per il ā€œmaggior aggravio causato dal collocamento multiplo in mala fede di polizze del tutto similiā€; b) € 90.905,00 a titolo di danno emergente (invece che € 92.179,62); c) € 68.730,00 (in luogo di € 272.050,00), come ā€œpercentuale dell’1% applicata sui costi di collocamento e sottoscrizione forfettizzati all’1% calcolato sui premi complessivamente versati pari ad € 5.441.000,00 sostituito da ā€œā‚¬ 2.291.000,00ā€, ā€œsommato a € 108.820,00 sostituita da ā€œ45.820,00ā€ percentuale 2% applicata sui costi medi di transazione sui premi complessivamente versati con applicazione forfettaria senza tener conto dei singoli anni di gestioneā€; – in via subordinata, l’importo di € 450.000,00 originariamente richiesto ĆØ stato ridotto a € 350.000,00, somma da intendersi quale risarcimento dei danni ā€œsu base dei costi medi di transazione dell’2,4% indicati a p.17 dellā€™ā€EIOPA Annual Reportā€ e calcolati sui premi versati per ogni singolo anno, dalla sottoscrizione alla liquidazioneā€; – in via ulteriormente subordinata, l’importo di € 92.179,62 ĆØ stato rideterminato in € 90.905,00, per danno emergente.

3. L’Intermediario convenuto, regolarmente costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilitĆ  del ricorso, in quanto le richieste articolate in sede di ricorso non erano presenti nel previo reclamo. Ancora in via preliminare, la Banca eccepisce che uno dei Ricorrenti non risulta beneficiario di una delle polizze, con la conseguenza che rispetto ad essa egli non ha titolo ad assumere diritti o a ricevere informazioni al pari degli altri ricorrenti. Nel merito della controversia, la Banca rappresenta a propria difesa quanto segue:

– la de cuius aveva aperto i rapporti con l’Intermediario nel 2009, sottoscrivendo il relativo contratto quadro, disponeva di un rilevante patrimonio e prediligeva investimenti a medio lungo periodo. Al fine di diversificare gli investimenti, si era orientata su polizze multiramo ed unit linked sottoscrivendo, nell’ambito temporale di competenza dell’ACF, n. 12 polizze, precedute dalla somministrazione delle prescritte informazioni su 5 ogni prodotto, compresa la natura, le implicazioni ed i rischi che la cliente andava ad assumere con ciascuna operazione, essendole stata consegnata la prevista documentazione informativa precontrattuale. Su ciascun modulo di conferimento degli ordini ĆØ presente la dichiarazione, sottoscritta dalla cliente, di aver ricevuto e letto la documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, idonea a dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi;

– con riferimento all’asserita violazione della disciplina sui conflitti d’interesse, l’Intermediario evidenzia che su ogni modulo di sottoscrizione era presente un’apposita sezione relativa a tale aspetto, in cui si dava conto che l’attivitĆ  distributiva era direttamente remunerata dall’impresa di assicurazione sulla base di accordi di collocamento. Inoltre, anche nel contratto quadro era presente una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse;

– sui moduli di ordine sono stati sempre indicati i costi per singolo prodotto, con dettaglio del costo del prodotto, del servizio e dei costi totali. Inoltre, risultano inviati alla de cuius i rendiconti periodici, recanti la rappresentazione sintetica e analitica dei costi; – in data 22 dicembre 2021, la cliente, essendo il questionario scaduto da circa un anno, rilasciava una nuova intervista da cui emergeva un profilo d’investitrice coerente con le sue abitudini d’investimento, che la vedevano aver sottoscritto, fin dal 2009, polizze finanziarie. Inoltre, la cliente aveva un patrimonio complessivo elevato, di oltre 5.000.000 di euro, ed una certa propensione al rischio.

Sulla base di tale questionario, l’Intermediario riteneva adeguato l’investimento effettuato il 7 gennaio 2022, con la sottoscrizione di una polizza multiramo, e quello del successivo 7 aprile 2022, quando veniva sottoscritta l’ultima polizza. Per questi ultimi prodotti, in ossequio alla nuova disciplina assicurativa in vigore dal 31 marzo 2021, l’Intermediario prestava la consulenza obbligatoria, ritenendo che in un’ottica di portafoglio le polizze fossero adeguate.

4. I Ricorrenti hanno trasmesso deduzioni integrative e l’Intermediario, a sua volta, repliche finali, finendo entrambi con il riaffermare, in buona sostanza, le rispettive argomentazioni e domande, per come esposte nel corso della prima fase del contraddittorio.

DIRITTO

1. Sulla base della documentazione in atti ed all’esito del contraddittorio, il ricorso ĆØ da ritenersi meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei limiti qui di seguito illustrati.

2. L’eccezione di inammissibilitĆ  (rectius d’irricevibilitĆ ) per asserita mancata corrispondenza del petitum tra reclamo e ricorso non può dirsi fondata. Secondo l’orientamento consolidato di quest’Arbitro, infatti, non ĆØ necessario, a tali fini, che si riscontri l’esatta coincidenza tra quanto richiesto nel previo reclamo e, poi, nel ricorso presentato all’ACF, essendo sufficiente, piuttosto, quanto al primo atto, che le condotte contestate all’intermediario risultino chiaramente delineate, cosƬ da poter essere congruamente valutata l’eventualitĆ  di pervenire ad una soluzione pacifica della controversia (cfr. ex multis Decisione n. 7710 del 19 novembre 2024); quanto al secondo atto, che esso contenga un’esposizione dei fatti idonea a consentire all’intermediario di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa, il che ĆØ ciò che si riscontra nl caso in esame. Difatti, il ricorso ĆØ stato preceduto da un fitto carteggio tra le parti, in cui erano giĆ  ben esplicitate tutte le contestazioni oggetto del successivo ricorso presentato finanzi a quest’Arbitro, e pur non essendo ivi esplicitata la quantificazione del danno cosƬ lamentato, l’Intermediario odierno resistente ha avuto comunque a disposizione tutti gli strumenti per acquisire contezza dell’entitĆ  del danno lamentato.

3. Non coglie nel segno neppure l’eccezione di mancanza di legittimazione di uno dei Ricorrenti con riferimento ad una delle polizze, che non lo vedrebbe come beneficiario. Invero, il ricorso ĆØ stato presentato congiuntamente dai Ricorrenti, in qualitĆ  di eredi; essendo questi ultimi subentrati a titolo universale in tutte le azioni che avrebbe potuto fare valere la de cuius, ed essendo contestata la condotta tenuta dalla Banca nella fase genetica dell’investimento, non rileva chi siano volta per volta i 7 beneficiari delle polizze, avendo tale aspetto eventualmente rilevanza solo in fase di attribuzione del danno.

4. Sempre, in via preliminare, i Ricorrenti rilevano la mancanza di un valido contratto quadro tra le parti a copertura delle numerose operazioni di sottoscrizione poste in essere dalla de cuius. Al riguardo, l’Intermediario ha versato in atti un contratto quadro per la prestazione dei servizi d’investimento, regolarmente sottoscritto dalle parti, il quale, tuttavia, fa emergere talune criticitĆ  per il fatto che esso contiene sƬ la disciplina dei servizi d’investimento (menzionando in una sola occasione, investimenti in polizze), senza tuttavia che in esso sia presente alcuna previsione specifica relativa alla distribuzione di prodotti finanziari di tipo assicurativo. Al riguardo, l’art. 25-bis (poi 25-ter) del Tuf, vigente fino al settembre del 2018 (che quindi troverebbe applicazione per otto delle dodici operazioni qui contestate), rinviava all’art. 23 del Tuf, che impone a pena di nullitĆ  la forma scritta per il contratto disciplinante la prestazione dei servizi d’investimento Pur ciò precisato, non può nello stesso tempo sottacersi il fatto che, nel caso di specie, un contratto quadro risulta comunque essere stato redatto e consegnato alla cliente, e che la disciplina applicabile alle polizze qui in lite era giĆ  al tempo per molti aspetti simile a quella prevista, in generale, per i servizi d’investimento, con la conseguenza che non pare prospettabile un ipotetico accertamento, in questa sede, della nullitĆ  del contratto quadro; misura che, ad avviso di questo Collegio, si rivelerebbe ridondante negli effetti, avuto riguardo agli interessi tutelati, atteso che la de cuius non ha al tempo agito in totale carenza di una disciplina quadro di settore contrattualmente definita. A tali considerazioni può aggiungersi, sotto il profilo interpretativo, da un lato, che l’art. 37 del Regolamento intermediari prevede espressamente un contenuto minimo del contratto quadro, tra cui anche la specifica ā€œdei servizi forniti e delle loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovuteā€, ma non pare riferirsi alla tipologia specifica dei prodotti che possono essere oggetto d’investimento nell’àmbito del rapporto regolato dal contrato quadro; e, dall’altro lato, che, nella fattispecie che ci occupa, gli stessi Ricorrenti formulano il petitum in termini di risarcimento del danno (sia pur declinato sotto plurimi e distinti profili), e non a titolo restitutorio.

5. Passando, allora, al merito della controversia, le censure formulate dai Ricorrenti per il mancato rispetto degli obblighi informativi originari risultano, sulla base degli atti, fondate con riferimento a tutte le operazioni contestate. L’Intermediario, infatti, non ha dimostrato di aver in concreto informato la contraente delle caratteristiche delle varie polizze sottoscritte nel corso del tempo. La Banca, con riferimento a tutte le 12 operazioni in lite, ha prodotto una ā€œdichiarazione di ricevuta consegna di documentazioneā€, che contiene, tra l’altro, una clausola di aver ricevuto ā€œla documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenteā€. Si tratta, però, di una dichiarazione dal tenore troppo generico, per poter dimostrare l’effettiva consegna della documentazione relativa alla polizza.

Nei moduli di ordine, poi, ĆØ contenuta l’altrettanto generica clausola di aver preso visione dei documenti informativi richiesti dalla normativa per i singoli prodotti sottoscritti, le cui tipologie sono richiamate a mero titolo di esempio, ed ĆØ presente il riferimento ai fascicoli informativi/prospetto informativo ed al KID, senza che, tuttavia, sia chiarito lo specifico documento messo a disposizione del sottoscrittore.

L’Intermediario, per ogni operazione, ha allegato il relativo prospetto/fascicolo informativo in formato digitale tempo per tempo pertinente, ma non vi ĆØ una dimostrazione che tali documenti siano stati effettivamente messi a disposizione della cliente in occasione dell’investimento.

Con riferimento, poi, alle singole operazioni contestate, il Collegio ritiene:

– che, per le due operazioni del 2017, concluse prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE 1281/2006, non può dirsi sufficiente a far ritenere correttamente assolti gli obblighi informativi il mero rimando, nei moduli d’ordine, alla messa a disposizione dei documenti informativi predisposti dall’emittente, nel caso di specie neanche identificati;

– che, per le prime sette operazioni effettuate nel 2018, nella vigenza del Regolamento PRIIP’s, appare ancor più censurabile la condotta 9 dell’Intermediario, il quale che non ha neppure dichiarato di aver consegnato alla de cuius il KID, nĆ© lo ha versato in atti;

– che, con riferimento alla polizza del novembre 2018, l’Intermediario ha allegato il relativo KID, ma anche in questo caso il contenuto del tutto generico delle clausole contenute nella modulistica, che tra l’altro neanche fanno riferimento alla consegna dei documenti, non possono fare ritenere che sia stata resa in concreto alla cliente la dovuta informazione; – che, per le due operazioni effettuate nel 2022, a fronte di una clausola di stile (contenuta nel modulo d’ordine) di messa a disposizione del KID, l’Intermediario ha allegato tale documento informativo insieme a due fascicoli contrattuali, in cui sono in dettaglio riportate le caratteristiche delle varie opzioni di investimento selezionabili dal cliente, tra cui anche quelle selezionate dalla de cuius. SennonchĆ©, relativamente alla distribuzione di prodotti d’investimento assicurativo, questo Arbitro ha da tempo chiarito che in caso di prodotti multi-opzione, come quelli che ci occupano, ĆØ richiesto ai distributori di dimostrare di aver comunicato all’investitore le informazioni specifiche sull’opzione prescelta.

Nel caso di specie, però, nella clausola di presa visione non ĆØ espressamente esplicitata la documentazione consegnata relativamente all’opzione prescelta ed in atti, come detto, vi ĆØ un documento con tutte le opzioni selezionabili, con la conseguenza che era rimesso all’investitore l’onere di dover rinvenire sul documento informativo le informazioni necessarie. Al riguardo, ĆØ ā€œcensurabile la condotta dell’intermediario che consegni tutti i KID delle opzioni selezionabili, quando, invece, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa dovrebbero informare il Cliente sull’opzione prescelta o su quelle per cui ĆØ interessato e non necessariamente su tutte le altreā€ (Decisione n. 7532 del 31 luglio 2024, in senso conforme anche Decisioni ACF n. 6608 del 14 giugno 2023 e n. 6856 del 28 settembre 2023).

In conclusione, questo Collegio ritiene che, sulla base dei documenti versati in atti, non possa dirsi essere stato idoneamente provato da parte dell’Intermediario resistente l’idoneo assolvimento degli obblighi informativi precontrattuali; anzi, 10 come risulta dalla stessa documentazione qui evocata, nonostante la mutata disciplina regolamentare e l’innalzamento nel corso del tempo dei presidi informativi a tutela della clientela, l’Intermediario ha continuato ad utilizzare i medesimi formulari, contenenti solo generiche e standardizzate clausole di presa visione, in quanto tali da ritenersi non più in linea col mutato contesto normativo, eurounitario ed interno.

6. Fermo rimanendo che le appena richiamate violazioni informative rivestono carattere assorbente delle ulteriori doglianze formulate dai Ricorrenti, pare opportuno aggiungere che dagli atti emergono criticitĆ  anche con riguardo alla prestazione del servizio di consulenza e alla relativa valutazione di adeguatezza.

Sul punto ĆØ, infatti, pacifico tra le parti che tutte le operazioni d’investimento in lite sono state proposte dall’Intermediario in regime di consulenza; ciò nonostante, a fronte delle dodici operazioni di sottoscrizione controverse, risultano versati in atti solo tre report di consulenza che, tra l’altro, non prendono neanche in debita considerazione le esigenze assicurative della de cuius. Con riguardo alle restanti operazioni, l’Intermediario, nei moduli d’ordine, risulta averne affermato apoditticamente l’adeguatezza, senza tuttavia esplicitare le ragioni su cui si fondava un tale giudizio; il che ha evidentemente privato l’investitrice di un elemento informativo fondamentale al fine di poter pervenire a scelte d’investimento effettivamente consapevoli.

Un tale modus operandi ĆØ, infatti, censurabile ove solo si consideri che, in tema di distribuzione assicurativa, anche prima del recepimento delle direttive IDD e MIFID II, il Regolamento Intermediari richiedeva che il report di consulenza dovesse essere redatto in forma scritta, in modo tale da contenere l’esplicitazione, tra l’altro, delle ragioni per le quali l’investimento fosse ritenuto adeguato al profilo e agli obiettivi del cliente.

Censurabile ĆØ, altresƬ, il comportamento tenuto dall’Intermediario nel caso di specie per il fatto di avere proposto alla cliente investimenti in polizze finanziarie per l’importo particolarmente rilevante di circa 5 milioni di euro, senza che consti che ne abbia prima raccolto, in modo analitico, le esigenze assicurative, da ritenersi invece fondamentali per una consapevole sottoscrizione di una tale tipologia di prodotti.

7. In conclusione, ritenuti accertati i comportamenti violativi ascritti all’Intermediario per i motivi sopra specificati, passando alla commisurazione del danno che può riconoscersi, va subito detto che le plurime e alternative richieste avanzate da parte attrice non possono dirsi tutte supportate da idonee evidenze probatorie. Ritiene, infatti, questo Collegio che l’unico danno lamentato da parte attorea che, sulla base della documentazione disponibile in atti, risulta concretamente risarcibile in questa sede ĆØ quello emergente, quantificato in € 90.905,00, quale differenza tra quanto investito dalla de cuius e quanto ricavato dagli eredi-beneficiari. Infatti, pur non essendo presente in atti documentazione contabile relativa al riscatto dei prodotti di che trattasi, non avendo l’Intermediario svolto contestazioni specifiche al riguardo, può per tale componente di danno farsi applicazione del principio di non contestazione, cosƬ potendosi riconoscere a favore degli eredi odierni Ricorrenti, in linea capitale, la somma di € 90.905,00. In relazione, invece, all’asserƬto danno derivato dai costi sostenuti per avere sottoscritto le dodici polizze, in luogo dell’essere stata la cliente consigliata ad accrescere le polizze giĆ  in essere con versamenti aggiuntivi, trattasi di domanda che non può dirsi supportata da confacenti evidenze probatorie, non potendosi dare per scontato che un simile modus procedendi fosse concretamente realizzabile, nĆ© che cosƬ operando la de cuius avrebbe sostenuto costi certamente inferiori, atteso che ordinariamente le commissioni, sia di caricamento che di gestione, sono proporzionali all’ammontare investito e, quindi, in ogni caso da corrispondere anche in caso di versamenti aggiuntivi.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei limiti sopra specificati, dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere in favore dei Ricorrenti, ciascuno per la quota relativa ai rispettivi diritti ereditari, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva rivalutata di € 107.449,71, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima. 12 Entro lo stesso termine l’Intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L’Intermediario ĆØ tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalitĆ  indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione ā€œIntermediariā€.