estratto dell’articolo: Leonardo Arienti, Revocabilità del trust di garanzia per lesione della par condicio creditorum (App. Napoli, 12 settembre 2024), in Trusts, 2025, 246.
In tema di azione revocatoria ordinaria ai fini dell’esclusione dell’eventus damni non rileva che il trust abbia quale scopo la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e l’assicurazione della par condicio creditorum o l’attività e la valorizzazione del
patrimonio poiché la segregazione dei beni e il vincolo imposto su di essi impediscono ai creditori di espropriare direttamente i beni, determinando una lesione della garanzia patrimoniale generica. Nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l’atto di dotazione di beni in trust, i beneficiari non sono litisconsorti necessari, salvo che l’atto sia stato compiuto a titolo oneroso, poiché solo in tale ipotesi lo stato soggettivo del terzo rileva come elemento costitutivo della fattispecie; è in ogni caso onere del debitore indicare i beneficiari del trust ove rilevi la mancata integrazione del contraddittorio.
§ 1. Premesse introduttive: la par condicio creditorum
La par condicio creditorum è un principio cardine del nostro ordinamento, espressamente disciplinato dall’art. 2741 cod. civ. e richiamato dalla disciplina concorsuale agli artt. 64 e s.s. L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e 163 e s.s. CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).
Tale principio, di diretta correlazione al principio della responsabilità patrimoniale del debitore previsto dall’art. 2740 cod. civ., sancisce che tutti i creditori di un medesimo debitore insolvente o comunque gravato da obbligazioni non adempiute, debbano essere trattati in modo eguale e proporzionale, salvi i diritti di prelazione riconosciuti dalla legge.
La funzione del principio di eguaglianza tra i creditori nei confronti del patrimonio del debitore è garantire un eguale trattamento, evitando che alcuni di essi possano ottenere un trattamento preferenziale, sia per propria iniziativa individuale sia per iniziativa del debitore che non potrà sottrarre dalla propria garanzia patrimoniale i beni idonei a soddisfarli.
In tale contesto, la segregazione patrimoniale dei beni del debitore mediante l’impiego di un trust deve essere attentamente valutata, in quanto comporta un immediato effetto traslativo, riducendo la consistenza della garanzia patrimoniale del disponente.
Il trust di garanzia o liquidatorio, quando istituito in un contesto di indebitamento del disponente, è astrattamente idoneo a incidere sulla par condicio creditorum.
Pertanto, per escludere che esso si configuri come uno strumento volto alla sottrazione dei beni del disponente alla garanzia generica dei creditori, con conseguente alterazione della par condicio creditorum e assoggettabilità ad azione revocatoria (civilistica o concorsuale), in sede di istituzione è necessario valutare dettagliatamente il contenuto dell’atto istitutivo, l’opportunità dell’apporto di determinati beni e l’attività concreta che verrà esercitata dal trustee.
§ 2. La decisione della Corte d’appello di Napoli
[omissis]
§ 3. Trust ed assicurazione della par condicio creditorum
[omissis]
Relativamente al trust di garanzia, diverse pronunce di merito,4 si sono conformate all’orientamento dalla Corte di cassazione (Cass., 9 novembre 2020, n. 24986 e Cass., 28 febbraio 2019, n. 5814) secondo il quale l’atto dispositivo di beni in trust è di per sé foriero di una riduzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., in quanto i beni assoggettati al relativo vincolo sono segregati in lesione al diritto dei creditori del debitore disponente, ai quali viene preclusa l’iniziativa esecutiva su di essi.
Sulla base di tale principio, è stata riconosciuta la legittimità dell’azione revocatoria ordinaria dell’atto con cui il debitore conferisce, in un trust di garanzia, una parte o la totalità dei propri beni, in quanto disposizione limitativa della garanzia patrimoniale generica.
In tale contesto è stato precisato che non assume alcun rilievo ai fini dell’esclusione dell’eventus damni che gli scopi del trust siano la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e l’assicurazione della par condicio creditorum poiché la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori risulta integrata sin dalla istituzione del trust.
I casi esaminati riguardano trust che, alternando l’equa ripartizione dei diritti dei creditori sul patrimonio del debitore, hanno comportato un generico ed astratto pregiudizio alla generica garanzia patrimoniale del debitore a tutela della par condicio creditorum, e dunque, sono stati ritenuti assoggettabili all’azione revocatoria.
Relativamente al trust liquidatorio, dopo una prima apertura della giurisprudenza di legittimità con la decisione Cass., 9 maggio 014, n. 10105 si è da ultimo arrivati alla Cass. civ., 10 febbraio 2020, n. 3128 secondo l’effetto proprio del trust, e dunque la segregazione patrimoniale con alterazione della par condicio creditorum cui esso dà vita, non può derivare da un atto di autonomia privata che non abbia positivamente superato il vaglio di meritevolezza da parte del giudice di merito.
Tale vaglio dovrà avere ad oggetto l’operazione complessiva in relazione alla causa concreta del programma negoziale del trust e alla meritevolezza degli interessi perseguiti nel rispetto dei limiti posti dalla legge a tutela della par condicio creditorum.
§ 4. Conclusioni
La sentenza della Corte d’appello di Napoli conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il trust di garanzia, comportando la segregazione del patrimonio del debitore con contestuale costituzione di un vincolo sui beni, preclude ai creditori di agire in executivis esercitando i propri diritti di credito direttamente sui beni segregati, determinando così una lesione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ. tutelabile ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.
La decisione ribadisce che la tutela della par condicio creditorum prevale sugli interessi del disponente, laddove il trust di garanzia comporti, in concreto, una segregazione patrimoniale idonea ad alterare l’equa ripartizione tra i creditori.
Nel caso di una posizione debitoria conclamata, l’effetto segregativo del trust sul patrimonio del debitore deve ritenersi illegittimo, in quanto funzionalmente preordinato alla limitazione delle aspettative creditorie in violazione dell’art. 2740 cod. civ. e del principio della par condicio creditorum previsto dall’art. 2741 cod. civ. oltre che dalla disciplina concorsuale.
Tuttavia, lo stesso trust potrebbe ritenersi legittimo se, all’esito di un esame effettuato in concreto dal giudice di merito sull’atto istitutivo e sulla condotta del trustee, l’istituto risultasse finalizzato a preservare gli interessi dei creditori senza alterare l’ordine di soddisfacimento stabilito dalla legge.