1. Il trust

Negli ultimi anni, il trust si è affermato come uno strumento giuridico estremamente utile e vantaggioso per la pianificazione patrimoniale e fiscale in ambito immobiliare (cfr. “Trust Immobiliare: aspetti Civilistici e Fiscali” su questo sito del 13.06.2022).

L’utilizzo del trust in ambito immobiliare, sia per la gestione di immobili trasferiti in trust sia per la protezione del patrimonio immobiliare del disponente, deve essere attentamente valutato in considerazione della diverse discipline fiscali che interessano sia l’istituto del trust sia gli immobili trasferiti.

Di seguito si fornisce un approfondimento relativo all’utilizzo del trust nel caso di immobili acquistati dal disponente con agevolazione prima casa successivamente trasferiti in trust.

Il trasferimento in trust dell’immobile acquistato con il beneficio delle agevolazioni prima casa solleva questioni particolarmente complesse sia sotto il profilo civilistico sia fiscale, questioni che richiedono un’attenta analisi da parte di un professionista esperto sul tema.

 

2. Le agevolazioni per la prima casa

Le agevolazioni per la prima casa sono un insieme di benefici fiscali previsti dalla legge italiana per incentivare l’acquisto di immobili destinati a diventare l’abitazione principale.

La ratio della disposizione agevolativa è di favorire, in capo al contribuente, l’acquisizione della prima abitazione (Agenzia delle Entrate, Circolare del 07/05/2001 n. 44), prevedendo una sensibile riduzione delle imposte relative all’acquisto di un immobile qualificabile come “prima casa”.

 

3. I requisiti per poter beneficiarie dell’agevolazione: impossidenza

Tra i principali requisiti per beneficiare delle agevolazioni prima casa vi è la cosiddetta “impossidenza”. Il contribuente deve dichiarare di non essere già titolare, nemmeno in quota o in comunione legale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”.

Le agevolazioni fiscali sono considerevoli, le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” nel caso di venditore privato (o un’impresa che vende in esenzione Iva e cioè quando l’immobile è costruito dalla medesima impresa venditrice) sono le seguenti:

  • imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%)
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro (fino al 2% del valore dell’immobile)
  • imposta catastale fissa di 50 euro (fino al 2% del valore dell’immobile)

 

4. Perdita delle agevolazioni e sovratassa del 30%

Il contribuente può perdere l’agevolazione in diversi casi, come ad esempio nel caso di dichiarazioni mendaci rispetto all’impossidenza e dunque alla titolarità di un altro immobile o mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi. In caso di perdita delle agevolazioni, si applicheranno le imposte ordinarie, più una sovrattassa pari al 30% delle imposte.

Ad esempio, è il caso del’acquirente-disponente che intende acquistare un immobile e si dichiara impossidente di altro immobile, beneficiando così delle agevolazioni prima casa anche se – in verità – il disponente aveva già acquisato un immobile beneficiando delle agevolazioni prima casa ed aveva trasferito tale immobile in trust.

 

5. Limite al trasferimento dell’immobile agevolato entro il termine di cinque anni

Nel caso in cui il contribuente provveda a “trasferire” per atto a titolo oneroso o gratuito l’immobile acquistato con i benefici prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell’acquisto, e non provveda entro un anno dal trasferimento all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, egli decadrà dall’agevolazione con applicazione della sovratassa del 30% (comma 4 della nota II-bis all’art. 1, Tariffa allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131).

 

6. Trust ed agevolazione prima casa

L’interazione tra il trust e le agevolazioni prima casa rappresenta un tema delicato che richiede una pianificazione attenta ed una valutazione legale e fiscale precisa.

A tal fine dovrà essere valutato di volta in volta, in concreto, in considerazione dell’atto istitutivo del trust, dei poteri del trustee, dei diritti dei beneficiari oltre che delle loro qualifiche soggettive, di tutti gli elementi che lo caratterizzano oltre che i possibili elementi di interposizione fiscale, se il trasferimento dei beni in trust possa essere (o meno) considerato un  trasferimento stabile ed a titolo definitivo che possa eventualmente dar corso ad imposizione “in entrata” ai sensi della Circolare n. 34/E/2022 oppure un trasferimento non stabile e definitivo e dunque che dia luogo a tassazione “in uscita”.

La valutazione da parte del professionista della tipologia di trust prima del trasferimento dell’immobile è di fondamentale importanza per evitare eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate o comunque lunghi e costosi contenziosi tributari. A tal fine il contribuente deve affidarsi ad un professionista specializzato esperto della materia.

 

7. L’Agenzia delle Entrate e la formula dubitativa della Circolare 34/E/2022

Da una parte l’Agenzia delle entrate con la Circolare 34/E/2022 al paragrafo 4.4.2. ha precisato che a suo avviso la dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale.

Dunque, secondo l’Agenzia il trasferimento in trust da parte del disponente dell’immobile l’agevolazione c.d. “prima casa” entro il quinquennio previsto dal comma 4 della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 potrebbe comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ivi prevista.

Ad avviso di chi scrive in questo caso dunque dovrebbe ad essere valutata la tipologia di trust ed i diritti dei beneficiari a poter effettivamente godere dell’immobile in modo stabile, definitivo e duraturo secondo lo schema valutativo della tassazione in entrata o in uscita dell’apporto.

 

8. La giurisprudenza

Secondo una giurisprudenza sempre più consolidata (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. V, Sent., 11 settembre 2024, n. 24387 (di seguito riportata in estratto e denominata Cass. n. 24387/2024) normalmente, nel caso di trust con tassazione in “uscita”, il trasferimento infra-quinquennale dell’immobile agevolato in trust non comporta la decadenza dall’agevolazione prima casa.

Ciò in quanto nel caso di trust il trasferimento del bene in trust con contestuale intestazione al trustee, proprietario meramente formale ed intestatario dei beni ma non proprietario reale dei medesimi (si parla in tal proposito di proprietà destinata), non è mai a titolo definitivo ma tale trasferimento è sempre provvisorio e vincolato, dunque non un trasferimento vero e proprio. Il trustee è gestore del bene che verrà poi destinato a titolo definivo ad un beneficiario terzo (si vedono sempre di più trust dove il trustee è anche unico beneficiario, ma tale tipologia di trust ad avviso di chi scrive è nulla per contrarietà all’art. 2 della convenzione dell’Aja).

La giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che l’atto con il quale la parte che ha acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa lo vincoli in Trust non costituisce atto di trasferimento nei cinque anni dall’acquisito e non produce la decadenza dalle agevolazioni (Cfr. Comm. trib. prov. Toscana Firenze, Sez. I, 01/07/2022, n. 340, Comm. trib. regionale Lazio Roma, Sez. X, Sent., 22/02/2022, n. 769 e Comm. trib. prov. Liguria Savona, Sez. IV, 26/10/2016, n. 559, Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio Roma, Sez. XII, Sent., (data ud. 20/12/2022) 28/03/2023, n. 1804).

Da ultimo la Cass. n. 24387/2024 ha precisato che l’atto di dotazione del trust non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, quella situazione di “impossidenza”, richiesta dalla norma sull’agevolazione “prima casa”, per potere accedere nuovamente al beneficio.

 

9.Conclusione

L’atto di trasferimento di un immobile o di un diritto immobiliare in trust non ha normalmetne natura fiscalmente traslativa poiché il trustee non è considerato un proprietario pieno ed effettivo del bene ma ne è mero intestatario, proprietario formale e gestore temporaneo del bene destinato al trasferimento in modo stabile e duraturo ad un beneficiario ovvero all’utilizzo per un determinato scopo.

Di conseguenza, il trasferimento dell’immobile in trust è normalmente un atto fiscalmente neutro che non comporta il trasferimento di ricchezza al trustee. Per questo si parla normalmente di tassazione “in uscita” del trust, e dunque spostando il momento impositivo all’attribuzione finale, stabile e definitiva dei beni in turst ai beneficiari (in contrapposizione alla tassazione “in entrata”, possibile ma al ricorre di determinati elementi che deve avere il trust).

Ciò determina che in questo caso il disponente che traferisce l’immobile acquistato con agevolazione prima casa in trust con intestazione dell’immobile a favore del trustee non effettua un trasferimento stabile e definitivo utile alla decadenza dell’agevolazione (comma 4 della nota II-bis all’art. 1, Tariffa allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131) e dunque, per l’effetto di ciò, non potrà qualificarsi come impossidente nel caso di acquisto di un nuovo immobile, con possibilità o meno di beneficiarie delle relative agevolazioni come se l’immobile fosse ancora nel proprio perimetro di appartenenza.

Il dato positivo èche il soggetto che ha acquistato un immobile godendo dei benefici prima casa potrà apportarlo in trust entro i cinque anni dall’acquisto senza decadere dal beneficio. Questo favorisce chi desidera proteggere la propria abitazione mediante una struttura efficace di protezione patrimoniale

Il dato negativo (ma del tutto giustificato) è che chi ha acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa non potrà trasferirlo in trust e successivamente acquistare un altro immobile dichiarandosi impossidente e beneficiando nuovamente delle agevolazioni fiscali.

  

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Estratto della Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, Sent., n. 24387/2024

 …omissis…

Svolgimento del processo

La CTP di Matera rigettava i ricorsi proposti da A.A. avverso due avvisi di liquidazione (emessi in sostituzione di altri due precedenti avvisi), relativi all’anno 2016, con i quali l’Agenzia delle entrate riliquidava, rispettivamente, maggiore IVA e maggiore imposta sostitutiva sul finanziamento, a seguito del disconoscimento delle agevolazioni c.d. prima casa in relazione ad un acquisto di un immobile in Altamura, avvenuto con atto stipulato in data 6.06.2016, avendo il contribuente già beneficiato della relativa agevolazione in relazione ad altro immobile acquistato in Matera nel 2010.

Contestualmente dichiarava inammissibili i ricorsi proposti avverso gli avvisi sostituiti.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Basilicata rigettava l’appello proposto dal contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:

– con i primi avvisi di liquidazione, l’Ufficio aveva riliquidato le imposte, avendo revocato i benefici invocati con l’atto di acquisto del 2016, in quanto il contribuente ne aveva già fruito nell’anno 2010; infatti, in occasione del secondo acquisto, lo A.A. aveva taciuto di avere già beneficiato dell’agevolazione e di avere affidato l’immobile ad un trustee;

– in data 24.04.2018 il contribuente aveva comunicato all’Agenzia delle entrate che sui beni acquistati nel 2016 con l’agevolazione “prima casa” aveva costituito l’usufrutto a favore del trust Little Soul, riservandosi la nuda proprietà, e che ciò comportava, a suo avviso, la decadenza parziale dal beneficio;

– l’Ufficio aveva annullato i primi due avvisi di liquidazione e ne aveva emessi due nuovi che erano una mera integrazione dei precedenti con riferimento alla circostanza che l’affidamento del precedente immobile al trustee non faceva venire meno il divieto di reiterazione del beneficio;

– i due nuovi avvisi, quindi, non costituivano un accertamento integrativo, in quanto l’annullamento in autotutela non sarebbe stato comunque necessario, atteso che la circostanza dell’affidamento al trustee ben poteva essere eccepita anche in sede contenziosa;

– il contraddittorio preventivo era stato rispettato nel momento in cui il contribuente aveva chiesto la revoca parziale del beneficio, comunicando di avere affidato al trustee l’immobile acquistato nel 2016 e l’Ufficio non solo aveva annullato i primi due provvedimenti, ma li aveva sostituiti con altri motivando in ordine alla richiesta della parte;

– peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di benefici fiscali prima casa non vi erano norme specifiche sul contraddittorio preventivo e comunque non era stata offerta la c.d. prova di resistenza;

con riferimento all’atto di acquisto del 6.06.2016, riguardante l’abitazione di Altamura non ricorrevano le condizioni prescritte dalla legge per beneficiare della agevolazione c.d. prima casa, atteso che lo A.A. aveva dichiarato di essere residente a Matera e non ad Altamura e non risultava che egli avesse trasferito la propria residenza entro il termine di diciotto mesi; inoltre, lo A.A. era titolare di diritti reali su due case di abitazione, acquistate con le agevolazioni c.d. prima casa, rispettivamente, nel 2006 e nel 2010, entrambe affidate ad un trustee, come risultava, per il primo affidamento, nell’atto di acquisto del 2010 e, per il secondo affidamento, dallo stesso atto prodotto dal contribuente in giudizio;

– ciò non solo rendeva mendace la dichiarazione contraria resa dal contribuente nell’atto di acquisto, ma faceva venir meno uno dei presupposti a cui è condizionata l’agevolazione e, cioè, che l’acquirente non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti reali su altra casa, acquistata con analoghe agevolazioni;

– se la ratio della norma è quella di favorire l’acquisto della prima casa, non poteva essere tollerata una diversa interpretazione che consentisse di aggirare le finalità della legge, consentendo plurimi acquisti agevolati, suscettibili di ripetersi all’infinito, in violazione del principio di capacità contributiva;

– gli atti di affidamento al trustee non solo erano mendaci, ma, non avendo privato il contribuente del diritto reale sugli immobili, non avevano realizzato l’effetto voluto; ed invero, poiché a favore del trustee non si realizza alcun incremento patrimoniale, la proprietà rimane in capo al conferente che con l’atto di conferimento, restringe i suoi poteri di disposizione, affidati al trustee in attesa che il trasferimento si realizzi a favore del beneficiario finale, secondo le finalità proprie del trust;

– con riferimento all’atto di affidamento del 17.05.2016, infatti, la clausola di cui all’art. 1 prevedeva che il disponente affidava al trustee la piena proprietà del complesso immobiliare acquistato nel 2010, ma le successive disposizioni militavano nel senso di qualificare detta attribuzione come un fatto formale, laddove la proprietà rimaneva in capo allo A.A.;

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione A.A., affidato a sei motivi.

L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Motivi della decisione

…omissis…

  1. Con il quarto motivo, deduce la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e, per l’effetto, degli artt. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (ratificata con L. 16 ottobre 1989, n. 364), lett. c) del comma 1 della Nota II-bis all’art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e di quella (connessa) di cui al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nell’interpretare le clausole negoziali dell’atto istitutivo del trust e nell’individuare gli effetti giuridici realizzati a seguito del conferimento in trust dell’immobile sito in Matera, acquistato nel 2010, posto che da una corretta interpretazione di dette clausole si doveva desumere che il contribuente aveva perso definitivamente la proprietà degli immobili acquistati nel 2010, essendo questi confluiti in un patrimonio separato, non appartenente né al contribuente né al trustee, per essere poi attribuiti ai beneficiari finali del trust; rileva, inoltre, che il giudice di appello ha richiamato un indirizzo giurisprudenziale di legittimità inconferente, riguardante l’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto, nel caso di “trust liberale (nonché discrezionale ed irrevocabile come quello di cui al presente ricorso)”, l’attribuzione patrimoniale stabile e definitiva si realizza solo nel momento in cui il trustee assegna i beni costituiti in trust ai beneficiari finali, ma ciò non implica anche che sino a quel momento detti beni “appartengano” ancora al disponente che, invece, perde in modo definitivo la titolarità giuridica, oltre che la disponibilità e il controllo, su detti beni, sicché il profilo della “strumentalità” e della “temporaneità” della titolarità dei beni in capo al trustee non incide sulla pienezza del suo diritto di proprietà, ma va interpretato nel senso che il trustee è limitato al perseguimento delle finalità indicate nell’atto istitutivo, essendo i beni destinati a giungere ai beneficiali finali designati, per decorso del termine di durata del trust o per altre ipotesi specificatamente indicate nell’atto istitutivo o nella legge regolatrice; evidenzia, infine, che la “temporaneità della posizione proprietaria del trustee” non implicava che il bene affidatogli ritornasse automaticamente in capo all’originario disponente o ad altro beneficiario finale, in quanto il patrimonio del trust era mutevole e il trust era di tipo discrezionale, essendo rimesso al trustee il potere di individuare i beneficiari finali, tanto che in data 12.11.2020 è stato

ceduto a terzi, in base ad una libera scelta del trustee, e il ricavato della vendita è confluito nel patrimonio del trust.

4.1 Il motivo è infondato.

4.2 La Tabella A, parte seconda, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972 e richiamata dall’art. 16 dello stesso D.P.R., nel testo vigente ratione temporis, prevede che sono soggetti all’aliquota IVA del 4% la “case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II- bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;”.

4.3 Nella menzionata nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con riferimento all’imposta di registro, e sempre nel testo vigente ratione temporis, si legge che: “1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero…..2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.”

4.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in materia di imposizione degli atti costitutivi e di dotazione del trust, l’istituzione di un “trust” ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del “trustee”, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale (Cass. 24 dicembre 2020, n. 29507).

4.5 Secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 10 luglio 1985, ratificata con la legge n. 364 del 1989, con l’espressione trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti dal disponente, con atto tra vivi o mortis causa, ponendo dei beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

4.6 Il trust può essere costituito per finalità eterogenee, ma gli elementi comuni sono: 1) un nucleo causale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad esso strumentale, di segregazione patrimoniale; 2) l’attuazione del vincolo di destinazione mediante intestazione meramente formale dei beni al trustee ed attribuzione al medesimo di poteri gestori e di disposizione circoscritti e mirati allo scopo; 3) l’attribuzione al beneficiario (ove esistente) di una posizione giuridica che non è di diritto soggettivo, ma di aspettativa o di interesse qualificato ad una gestione conforme alla realizzazione dello scopo (Cass. n. 16699 del 21/06/2019).

4.7 Poiché si tratta di un mero “insieme” di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato nell’interesse di uno o più beneficiari (Cass. n. 10105/14, n. 3456/15, n. 2043/17, n. 31442/18), il trust è privo di personalità giuridica, con la conseguenza che soggetto legittimato nei rapporti, anche processuali, con i terzi è esclusivamente il trustee nella sua veste di gestore, formale intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati, il quale acquista la proprietà dei beni o dei diritti conferiti nel trust, non a proprio vantaggio – perché non incrementano il suo patrimonio personale, ma restano separati e segregati – ma per compiere gli atti di gestione (e, se previsti, di disposizione), che consentano di realizzare lo scopo per il quale il trust è stato istituito, non nell’interesse proprio, ma di terzi.

4.8 È stato anche precisato che l’apposizione del vincolo sui beni conferiti nel trust, in quanto tale, determina l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 c.c.), la quale non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee, ma soltanto al beneficiario finale, ove esistente, ma in un momento successivo, quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito. Prima di questo momento, l’utilità, insita nell’apposizione del vincolo, si risolve, dal lato del conferente, in un’autorestrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, separata dai beni personali del trustee (Cass. n. 29507/2020 cit.).

4.9 Sempre con riferimento all’imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale, è stato altresì affermato che: “Il trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust” (Cass. n. 975/2018).

4.10 La natura meramente formale, strumentale e temporanea che caratterizza la proprietà immobiliare istituita in capo al trustee incide anche sulla questione riguardante la verifica dei requisiti per il riconoscimento della agevolazione “prima casa”, secondo la disciplina vigente ratione temporis, ai sensi della nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto fra detti requisiti vi è quello della cd. “impossidenza” (la mancanza, al momento dell’atto di acquisto, della titolarità di altra abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”).

4.11 Il conferimento dei beni al trust, come si è già detto, produce soltanto efficacia “segregante”, sia perché di detti beni il trustee non è proprietario, bensì amministratore, sia perché gli stessi non possono che essere trasferiti ai beneficiari. Da detta segregazione non deriva, quindi, alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, che si realizzeranno solo successivamente in favore dei beneficiari (Cass. n. 21614 del 26/10/2016).

4.12 Si tratta di un trasferimento non definitivo, non stabile e con limitazioni d’esercizio e godimento; esso non da luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, che si realizza solo in un momento successivo, laddove il trasferimento dei beni sia disposto a favore dei beneficiari del trust, se diversi dal disponente.

4.13 Di conseguenza, poiché l’atto di dotazione del trust non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, quella situazione di “impossidenza”, richiesta dalla norma sull’agevolazione “prima casa”, per potere accedere nuovamente al beneficio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna A.A. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 7.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria l’11 settembre 2024.