Da 40 anni SIFIR si occupa di intestazione e amministrazione di beni di soggetti privati dando esecuzione alle istruzioni dei propri clienti.
Tale servizio riguarda l’amministrazione di beni attraverso l’intestazione fiduciaria ovvero la sottoscrizione di un contratto che regola l’attività della società fiduciaria durante il periodo in cui i beni vengono amministrati in nome della stessa ma per conto del fiduciante.
La proprietà del patrimonio trasferito rimane quindi in capo al fiduciante, mentre la fiduciaria avrà la possibilità di esercitare in nome proprio i diritti del fiduciante. Vi è dunque una separazione tra la titolarità formale del diritto (che resta in capo al fiduciante) e la legittimazione al relativo esercizio (che fa capo, invece, alla società fiduciaria).
L’attività di amministrazione fiduciaria con intestazione di beni può avere ad oggetto diverse tipologie di beni mobili o immobili.
Ordinariamente, l’attività di amministrazione fiduciaria con intestazione ha ad oggetto le partecipazioni di società di persone o società di capitali sia in fase di costituzione che di operazioni di successiva compravendita, i titoli di credito, i portafogli di investimento, le obbligazioni, le polizze assicurative, i conti correnti e tanti altri beni.
Ad esempio, anche le eredità, i crediti pro soluto o pro solvendo o le partecipazioni a società estere possono essere acquistati dalla società fiduciaria in proprio nome, ma per conto del fiduciante che ne sarà effettivo proprietario e che in questo modo mantiene la riservatezza circa la propria identità. Le operazioni di acquisto vengono effettuate mediante il trasferimento da parte del fiduciante alla società fiduciaria della legittimazione all’esercizio dei relativi diritti.
Tale tipologia di attività viene qualificata come ”fiducia germanistica” nella quale si attua una dissociazione tra intestazione e proprietà. La fiducia germanistica è priva di effetti traslativi e si contrappone alla ”fiducia romanistica” nella quale, al contrario, si realizza un trasferimento del diritto di proprietà dal fiduciante al fiduciario. Il negozio fiduciario non traslativo nel quale la titolarità formale del bene non coincide con la titolarità reale dello stesso può essere solo attuato per mezzo di società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.