Aggiornato al 23 novembre 2022

 

Dopo oltre cinque anni dalla propria istituzione con D.Lgs. n. 90/2017 di integrazione del D.Lgs. 231/2007 antiriciclaggio, nei prossimi mesi potrà trovare effettiva attuazione il “Registro dei Titolari Effettivi” (cioè una speciale sezione del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio che riguarda i cosiddetti titolari effettivi).

Sebbene la norma fosse oramai in fase finale di implementazione, la Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022 – Cause riunite C-37/20 e C-601/20 ha dichiara l’invalidità della disposizione della direttiva antiriciclaggio (implementate in italia mediante la modifica del D.Lgs. 231/2007) nella parte in cui prevede che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolari effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico poichè contratia alla  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Cartache agli articoloi 7 e 8  sancisce che  la privacy, il rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali sia uno dei diritti fondamentali dell’uomo.

Tutto da rifare dunque per il legislatore italiano che dovrà implementare il registro dei titolari effettivi secondo criteri che tutleino la privacy e riservatezza dei titolari effettivi.

 

 

Di seguito le domnade frequenti:

1. Cos’è il Registro dei Titolari Effettivi?

E’ una speciale sezione del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio che riguarda i cosiddetti titolari effettivi delle imprese con personalità giuridica (S.r.l., S.p.A. S.a.p.a. e cooperative), delle persone giuridiche private (Fondazioni, Associazioni riconosciute) ed i Trust e istituti giuridici affini.

 

2. Chi sono i titolari effettivi?

La nozione di titolare effettivo è prevista dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 e coincide per le persone giuridiche con a persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita, mentre per i trust l’art. 22 del D.Lgs. 231/2007 prevede che siano titolari effettivi il disponente, il trustee, il guardiano, i beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust.

 

3. Quali sono i criteri per individuare i titolari effettivi?

I criteri sono previsti dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 che per le società individua il titolare effettivo nella persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto anche per il tramite di società controllate o società fiduciarie.

Se con tale criterio non è possibile individuare il titolare effettivo allora si considerano i seguenti criteri sussidiari: controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria, esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società, possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

 

4. Chi può accedere alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi?

Il Registro dei Titolari Effettivi è suddiviso in due sezioni:

  1. Sezione Autonoma
  2. Sezione Speciale.

L’accesso alle sezioni sarà consentito all’autorità giudiziaria ed ai soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela indicati nell’art. 3 del D.Lgs. 231/2007 (es. banche, poste, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, intermediari finanziari, consulenti finanziari, notai, avvocati, commercialisti, revisori legali… etc).

L’accesso alla Sezione Autonoma è consentito “al pubblico” a semplice richiesta.

L’accesso alla Sezione Speciale è consentito solo nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un  interesse  corrispondente  ad  una  situazione giuridicamente tutelata, previa richiesta motivata effettuare alla Camera di Commercio che deve valutarla nei 20 giorni successivi.

 

5. Per i trust e gli istituti affini l’accesso alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi è limitato?

Sì, in caso di trust ed istituti affini l’accesso non è libero come accade per la Sezione Autonoma ma è assoggettato all’esistenza di un interesse giuridico rilevante e solo nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

 

6. Quali informazioni sono consultabili nel Registro dei Titolari Effettivi?

Le informazioni disponibili sul Registro dei Titolari Effettivi riguarderanno il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è qualificato come tale.

 

7. E’ possibile limitare o escludere l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi?

L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età.

Ad oggi la richiesta di riservatezza o privacy non è tra le cause di esclusione.

 

8. Chi deve trasmettere le informazioni al Registro dei Titolari Effettivi?

Soggetto obbligato destinatario della norma deve comunicare la titolarità effettiva al Registro delle Imprese attraverso l’invio di una pratica telematica firmata digitalmente.

Dovranno provvedere all’adempimento i legali rappresentanti di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i trustee dei trust mediante una “comunicazione unica” da inviare alla Camera di Commercio di riferimento per la sede legale dell’impresa.

 

9. I soggetti obbligati alla comunicazione possono delegare all’invio telematico un professionista?

Ad oggi non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.

 

10. Quali sono le sanzioni in caso di mandata trasmissione delle informazioni?

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 231/2007 con l’applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 2630 c.c.

 

11. Quando troverà effettiva attuazione

Una volta completato l’iter normativo ed entro 60 giorni dal provvedimento del MiSE che attesterà l’operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo.

 

12. Il contratto di amministrazione fiduciaria con intestazione con società fiduciaria autorizzata ai sensi della L. n. 1966/1939 è identificabile come un istituto giuridico affine al trust?

Ad oggi non si è ancora certi che il contratto di amministrazione fiduciaria con intestazione con società fiduciaria autorizzata ai sensi della L. n. 1966/1939 possa essere o meno identificato come istituto giuridico affine al trust non essendoci nessuna informazione al riguardo. A tal proposito si deve attendere la fine dell’iter attuativo per le necessarie valutazioni.

 

13. La normativa italiana relativa al Registro dei titolari effettivi non viola il diritto alla privacy?

Sì, la norma viola il diritto alla privacy.

Sebbene il Garante della Privacy si sia espresso con parere favorevole Registro (vedasi provvedimento n. 2 del 14 gennaio 2021) la Corte di Giustizia UE in data 22 novembre 2022 nelle Cause riunite C-37/20 e C-601/20 ha dichiarato l’invalidità della disposizione della direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico.

Secondo la Corte, l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
.

 

14. Cosa succederà adesso?

Il legislatore italiano dovrà prendere provvedimenti e modificare la disciplina italiana in modo che sia preservata la privacy dei titolari effetivi.

 

 

 

Per ulteriori informazioni: fiduciaria@sifir.eu

 

 

COMUNICATO STAMPA n. 188/22
Lussemburgo, 22 novembre 2022

Sentenza della Corte nelle cause riunite C37/20 | Luxembourg Business Registers e C601/20 | Sovim

Per scaricare il PDF cliccare qui:

Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu COMUNICATO STAMPA n. 188/22