Il Consiglio federale svizzero propone, a inizio 2022, l’introduzione un nuovo istituto giuridico nel Codice delle obbligazioni (CO), ovvero una normativa ad hoc sul trust. Dal 2016, il Parlamento elvetico ha adottato tre interventi, tutti che chiedevano, sostanzialmente, l’introduzione di un «trust svizzero».
La proposta non è ricalcata sul modello di una legge regolatrice straniera, ma si fonda su regole e principi già noti nel diritto svizzero, il che garantisce un alto livello di certezza del diritto.
Infatti, il quadro giuridico proposto rispetta le restrizioni del diritto di disporre previste dal vigente diritto svizzero in tema matrimoniale e successorio, ed è sufficientemente flessibile da permettere l’impiego del trust per diversi fini e in vari contesti come quello privato o commerciale, per fini di pianificazione patrimoniale, successoria, a scopo di garanzia e di detenzione di assets.
Fatto curioso è come il progetto, allo stato attuale, escluda esplicitamente solo la costituzione di trust per finalità benefiche e di altri purpose trust (trust di scopo), per non fare concorrenza alla fondazione, forma giuridica che oltralpe gode di un’ottima reputazione e sembra soddisfare le esigenze dei vari soggetti che ne fanno ricorso.
Il legislatore elvetico sa benissimo come, sempre più spesso, i grandi patrimoni si servono del trust per le più disparate finalità che vanno dal mantenimento dell’integrità patrimoniale al conseguimento della continuità generazionale oppure per far fronte, in linea generale, ad esigenze sempre più diversificate.
Tuttavia, si dovranno superare alcuni aspetti fondamentali dell’istituto che bene non conciliano con alcune regole dell’attuale ordinamento elvetico.
Per esempio, basta fare riferimento al c.d. numerus clausus dei diritti reali che vieterebbe di riconoscere ai beneficiari un diritto reale sui beni in trust.
Un altro aspetto riguarda il principio d’unità del patrimonio, che si opporrebbe alla creazione di un patrimonio distinto in seno al patrimonio del trustee.
In svizzera, inoltre, l’ordinamento regola l’istituto giuridico della fiducia (Treuhand), le cui origini affondano nella tradizione civilistica, che già permette di ottenere effetti simili al trust. Infatti, nell’ambito della fiducia, solamente il fiduciario ha un diritto reale, opponibile a terzi, sul patrimonio fiduciario. Inoltre, è il solo a essere vincolato da semplici obblighi contrattuali nei confronti del fiduciante o dell’eventuale beneficiario.
Per questi motivi, la soluzione per il recepimento di una legge sul trust è quella, come anticipato, di un recepimento per analogia, ovvero quella dell’introduzione di una normativa ad hoc nel codice delle obbligazioni, sulla base di istituti giuridici già regolati dal legislatore svizzero, come nel caso dei doveri fiduciari del trustee nei confronti dei beneficiari, che corrispondono a quelli del contratto di mandato, oppure del diritto di seguito (tracing) sui beni in trust, diritto che si basa sulle norme concernenti l’indebito arricchimento, o ancora dell’intervento del giudice nel quadro della volontaria giurisdizione, intervento simile a quello dell’autorità di vigilanza sulle fondazioni.
Con riferimento all’ambito fiscale, la legge federale del 14/12/1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) nonché la legge federale del 14/12/1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) non attribuiscano qualità di soggetto fiscale al trust.
Vi sono proposte in tal senso con riferimento ai tipi di trust come nel caso di trust irrevocabile e revocabile dove, in quest’ultimo caso, l’idea sembrerebbe quella di trattarlo allo stesso modo dell’ordinamento italiano e quindi come soggetto fiscalmente inesistente.
Interessante è l’applicazione delle imposte di successione e di donazione.
In tale ambito, infatti, la Confederazione elvetica non ha alcuna competenza legislativa in quanto la loro applicazione è di competenza esclusiva dei singoli Cantoni che godono di piena autonomia.
Tuttavia, ciò che il diritto federale decreta come oggetto fiscale ai fini dell’imposta sul reddito non può più essere oggetto delle imposte cantonali di successione e di donazione.
Alcuni Cantoni, di contro, non prevedono né un’imposta di successione né un’imposta di donazione.
Le aliquote dipendono dal grado di parentela degli eredi o dei donatari rispetto al defunto o al donatore.
Per esempio, in caso di liberalità versate a soggetti terzi, a seconda del Cantone, l’onere fiscale può raggiungere anche il 55 per cento circa.
A seconda del diritto cantonale quindi, la costituzione di un trust potrebbe comportare l’applicazione di imposte di successione o di donazione se i beni in trust non sono più attribuiti al disponente.
infine, si evidenziano alcune caratteristiche salienti che, a volte, lasciano aperti alcuni dubbi.
In primis, la proposta di legge prevede che, nel caso in cui tutti i beneficiari siano individuati, gli stessi, di comune accordo possono sciogliere anticipatamente il trust. Questa previsione, che deriva dal diritto anglosassone, lascia certamente alcune perplessità.
Di contro, sotto certi aspetti, il trust svizzero presenta forti analogie con l’istituto della fiducia quali la distinzione tra proprietà legale e beneficio economico, il carattere obbligatorio del rapporto tra trustee e beneficiari e relativi obblighi di diligenza del trsutee.
Per concludere, l’introduzione dell’istituto nel diritto elvetico sta generando forti aspettative e apre nuove strade in tema di pianificazione patrimoniale e successoria.