Come Creare un Trust in Italia: La Guida Definitiva [2026].
Stai pensando di creare un trust in Italia? La nostra guida completa 2026 ti spiega passo dopo passo come fare: cos’è un trust, come costituirlo, i tipi, i costi, i documenti necessari e le risposte a tutte le tue domande.
Con oltre 40 anni di esperienza, SIFIR assiste imprenditori e famiglie nel costituire trust per la pianificazione successoria e la tutela dei beni.
A cura di Leonardo Arienti, Avvocato.
specializzato nella pianificazione patrimoniale delle persone e nel passaggio generazionale in ambito individuale, familiare ed imprenditoriale oltre che in materia di trust, pianificazione successoria ed attività fiduciaria.
A cura di Lorenzo Arienti, Revisore Legale.
Si occupa prevalentemente di consulenza in materia societaria, contabile e fiscale, assistenza nella redazione dei bilanci e fiscalità delle persone fisiche.
Perché Creare un Trust è una Decisione Strategica per il Tuo Futuro.
Hai lavorato duramente per costruire il tuo patrimonio e ora ti chiedi quale sia il modo più efficace per proteggerlo, gestirlo secondo i tuoi desideri e trasmetterlo alle generazioni future. Forse sei un imprenditore che vuole separare i beni personali da quelli aziendali, un genitore che desidera garantire un futuro sereno a un figlio, o semplicemente una persona previdente che cerca una soluzione più flessibile e sicura del testamento.
Se ti ritrovi in queste domande, creare un trust potrebbe essere davvero la risposta che cerchi. Il trust, infatti, si afferma con crescente decisione nel panorama giuridico e finanziario italiano come uno strumento sofisticato e altamente versatile.
Creare un trust rappresenta una scelta strategica per la protezione e la pianificazione patrimoniale. Istituire un trust permette di rispondere a esigenze complesse, che spaziano dalla tutela di patrimoni articolati e partecipazioni societarie alla gestione di delicate dinamiche familiari e alla pianificazione di passaggi generazionali efficaci.
La sua forza intrinseca risiede nella capacità di realizzare la segregazione patrimoniale, un meccanismo che isola i beni conferiti nel trust dai rischi esterni, quali aggressioni da parte di creditori o eventi personali imprevisti, ottimizzando al contempo la gestione fiscale e patrimoniale in una prospettiva di lungo termine.
Questa guida completa, redatta dagli esperti di SIFIR ed aggiornata agli ultimi aggiornamenti 2026, è stata creata per rispondere a ogni tua domanda.
Ti accompagneremo passo dopo passo nel percorso per costituire un trust in Italia, con un linguaggio semplice e chiaro, esempi pratici e consigli di esperti del team di SIFIR.
Indice dei Contenuti:
- Cosa Significa Esattamente “Creare un Trust”?
- I 5 Vantaggi Principali per cui Istituire un Trust Oggi
- Tipi di Trust: Quale Costituire per le Tue Esigenze?
- Come Creare un Trust in Italia: La Procedura in 7 Passi
- Costi per Costituire un Trust: Un’Analisi Dettagliata
- I Protagonisti del Trust: Disponente, Trustee, Beneficiario e Guardiano
- Fiscalità del Trust: Tutto su Tasse e Adempimenti (Circolare 34/E/2022)
- Rischi e Svantaggi: Cosa Valutare Prima di Istituire un Trust
- Domande Frequenti
- Conclusioni: Il Tuo Prossimo Passo per Creare un Trust
Cosa Significa Esattamente Creare un Trust
In termini semplici, creare un trust (o istituire un trust) è un atto giuridico con cui una persona, chiamata Disponente (o Settlor), trasferisce la proprietà di alcuni suoi beni (denaro, immobili, azioni) a un’altra persona di fiducia, il Trustee. Il Trustee non ne diventa il proprietario a proprio vantaggio, ma ha il compito e l’obbligo di amministrare questi beni nell’interesse di uno o più Beneficiari, oppure per il raggiungimento di uno scopo specifico, seguendo le regole definite dal Disponente nell’atto di trust.
Il trust si distingue per una serie di vantaggi che lo rendono una scelta strategica in molteplici contesti. La sua capacità di proteggere il patrimonio da creditori, azioni legali, conseguenze di divorzi e, in alcuni casi, di ottimizzare l’impatto delle imposte di successione, ne fa uno strumento di sicura valutazione per la salvaguardia dei beni nel tempo.
Creare un Trust consente una pianificazione successoria estremamente precisa, permettendo al disponente di definire con dettaglio le modalità e i tempi di trasferimento dei beni alle generazioni future o ad altri beneficiari, in linea con i propri desideri e obiettivi quando si sceglie di costituire un trust.
La flessibilità è un altro tratto distintivo: il disponente può stabilire condizioni e restrizioni specifiche per la gestione e la distribuzione dei beni, mantenendo un certo grado di controllo indiretto.
A differenza del testamento, che diviene un atto pubblico dopo la morte del testatore, il trust può garantire un maggior livello di riservatezza sui dettagli dell’accordo e sulla consistenza patrimoniale. Inoltre, assicura la continuità della gestione patrimoniale anche qualora il disponente divenga incapace di amministrare i propri beni, poiché il trustee designato proseguirà nella gestione secondo le direttive impartite.
Non da ultimo, il trust può offrire significativi benefici fiscali, se correttamente strutturato e utilizzato per finalità lecite e meritevoli di tutela, come nel caso del sostegno a cause benefiche o della tutela di soggetti con disabilità.
Il Trust è sempre più impiegato per soddisfare una molteplicità di interessi considerati meritevoli dall’ordinamento giuridico, e la sua efficacia lo rende spesso preferibile ad altri strumenti giuridici di protezione patrimoniale, come ad esempio il fondo patrimoniale.
Il Principio Cardine: la Segregazione Patrimoniale e i suoi effetti pratici.
Il cuore pulsante del trust, e la ragione principale della sua efficacia come strumento di protezione patrimoniale, risiede nel principio della segregazione patrimoniale. Questo concetto implica che i beni conferiti nel trust – siano essi immobili, partecipazioni societarie, somme di denaro o qualsiasi altra tipologia di asset – vengono a costituire una massa patrimoniale distinta e autonoma.
Tale patrimonio separato non appartiene più al disponente, il quale, con l’atto di dotazione, se ne “spossessa” effettivamente, perdendone la titolarità. Allo stesso tempo, i beni in trust, pur essendo formalmente intestati al trustee che ne detiene la proprietà legale, non entrano a far parte del suo patrimonio personale. Essi sono gestiti dal trustee in via fiduciaria, cioè per conto altrui. Infine, durante la vigenza del trust, i beni non sono considerati parte del patrimonio personale dei beneficiari; questi ultimi vantano un diritto (o un’aspettativa) a ricevere i frutti o il capitale secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo, ma non ne hanno la proprietà diretta.
Gli effetti pratici di questa netta separazione sono di fondamentale importanza:
- Protezione dai creditori: In virtù della segregazione, i beni in trust sono generalmente al riparo dalle pretese dei creditori personali del disponente (a condizione che il trust sia stato istituito in bonis, cioè quando il disponente non era già insolvente, e non con finalità fraudolente), del trustee (i cui creditori personali non possono aggredire un patrimonio che non gli appartiene a titolo personale) e dei beneficiari (i cui creditori, di norma, non possono rivalersi sui beni in trust finché questi non siano effettivamente attribuiti ai beneficiari stessi). Questo effetto protettivo è uno dei principali motivi che spingono a creare un trust.
- Isolamento da vicende personali: I beni del trust sono protetti anche in caso di eventi personali che potrebbero colpire il trustee, come il suo fallimento personale, il suo regime patrimoniale coniugale o la sua successione ereditaria. In tali circostanze, i beni in trust rimangono distinti e destinati allo scopo originario.
- Vincolo di destinazione: La segregazione assicura che i beni siano utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli scopi specifici indicati dal disponente nell’atto di trust e a beneficio dei soggetti designati.
Questo potente effetto di separazione patrimoniale è espressamente riconosciuto dall’articolo 11 della Convenzione dell’Aja sul riconoscimento dei trust, che ne dettaglia le implicazioni minime che gli Stati aderenti devono garantire. La solidità di tale principio, tuttavia, non è automatica ma dipende intrinsecamente dalla corretta istituzione e dalla gestione diligente del trust. La scelta di un trustee competente e affidabile, unitamente a una legge regolatrice adeguata e a un atto istitutivo chiaro e completo, sono presupposti indispensabili affinché la segregazione patrimoniale possa esplicare pienamente i suoi effetti protettivi.
La “consapevolezza nell’uso” del trust, è quindi un fattore determinante per la sua efficacia: non è la mera forma giuridica a garantire la protezione, ma la sostanza dell’operazione e la professionalità con cui viene gestita.
La decisione di istituire un trust, pertanto, non può prescindere da una consulenza legale e fiscale altamente specializzata.
I 5 Vantaggi Principali per cui Istituire un Trust Oggi.
Istituire un trust offre benefici concreti e strategici che lo rendono preferibile ad altri strumenti giuridici, come il fondo patrimoniale.
Ecco i principali:
- Protezione Patrimoniale Ineguagliabile: I beni nel trust costituiscono un patrimonio separato. Di conseguenza, sono al riparo dalle pretese dei creditori personali del Disponente, del Trustee e dei Beneficiari. Questa protezione è efficace a condizione che il trust non sia stato creato con finalità fraudolente.
- Pianificazione Successoria Flessibile e Su Misura: A differenza delle regole rigide del testamento, costituire un trust permette di definire con estrema precisione le modalità e i tempi di trasferimento dei beni alle generazioni future. Si possono stabilire condizioni specifiche per la gestione e la distribuzione dei beni, proteggendo il patrimonio da sperperi o gestioni avventate.
- Massima Riservatezza: L’atto di trust è un documento privato e non è soggetto a forme di divulgazione o pubblicazione. Questo garantisce una maggiore discrezione sui dettagli dell’accordo e sulla consistenza patrimoniale rispetto a un testamento, che diventa pubblico dopo la morte del testatore.
- Tutela di Soggetti Deboli o Vulnerabili: È lo strumento ideale per garantire un tenore di vita e un’assistenza continua a beneficiari con disabilità (come nel trust “Dopo di Noi”), minori o altre persone fragili. Assicura che una parte del patrimonio sia usata esclusivamente per il loro benessere nel lungo periodo.
- Gestione Fiscale Efficiente: Se strutturato correttamente e per finalità lecite, il trust può offrire significativi benefici fiscali, specialmente per quanto riguarda l’ottimizzazione delle imposte di successione e donazione.
Tipi di Trust: Quale Costituire per le Tue Esigenze?
Il trust, grazie alla sua intrinseca flessibilità, si presta a una vasta gamma di applicazioni, rispondendo a molteplici esigenze di protezione patrimoniale, pianificazione successoria, gestione di interessi familiari o aziendali, e perseguimento di scopi benefici o di garanzia.
La scelta della tipologia di trust più adeguata, e quindi quale trust costituire, dipende specificamente dalle finalità che il disponente intende raggiungere.
Gli esperti di SIFIR hanno riassunto gli aspetti chiave e le principali tipologie di Trust che puoi costituire legalmente in Italia.
Di seguito, una tabella sinottica che introduce le principali categorie di trust, seguita da un’analisi più dettagliata di ciascuna.
Tipologie di Trust e Finalità Principali:
| Tipologia di Trust | Finalità Principale | Figure Chiave Tipiche/Obbligatorie |
| Trust Familiare | Protezione patrimonio familiare, gestione dinamiche familiari, supporto ai membri della famiglia. | Disponente, Trustee, Beneficiari (familiari). Guardiano opzionale. |
| Trust Successorio | Pianificazione passaggio generazionale di patrimoni e aziende, evitando conflitti e frammentazione. | Disponente, Trustee, Beneficiari (eredi/successori). Guardiano opzionale. |
| Trust “Dopo di Noi” | Assistenza, cura e inclusione sociale di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. | Disponente, Trustee, Beneficiario (persona disabile), Guardiano (obbligatorio). |
| Trust di Scopo | Perseguimento di finalità specifiche (culturali, benefiche, ricerca) senza beneficiari individuali diretti. | Disponente, Trustee, Guardiano (generalmente obbligatorio). |
| Trust di Garanzia | Garantire l’adempimento di un’obbligazione a favore di creditori. | Disponente (debitore), Trustee, Beneficiario (creditore). |
| Trust Liquidatorio | Gestione della liquidazione di un patrimonio, spesso aziendale, anche in contesti di crisi d’impresa. | Disponente (società/imprenditore), Trustee, Beneficiari (creditori/soci). |
| Trust Autodichiarato | Il disponente nomina sé stesso come trustee, mantenendo la gestione dei beni segregati per specifiche finalità. | Disponente/Trustee, Beneficiari. Guardiano opzionale. |
Trust Familiare (protezione patrimoniale e gestione dinamiche familiari).
Il trust familiare è una delle applicazioni più diffuse dell’istituto, specificamente concepito per la protezione del patrimonio personale e del nucleo familiare. La sua finalità principale è quella di segregare determinati beni – immobili, quote societarie, liquidità, ecc. – per destinarne i frutti e i ricavi al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa, mettendoli al contempo al riparo da eventuali aggressioni da parte di creditori terzi o da vicende personali avverse, come ad esempio un divorzio. Può essere uno strumento efficace anche per la gestione anticipata di rapporti di convivenza o di complesse relazioni parentali, e per la tutela di “soggetti deboli” all’interno della famiglia, come minori o persone anziane o con fragilità. Decidere di creare un trust familiare è una scelta comune per queste finalità.
Nella sua struttura tipica, il disponente (solitamente un membro della famiglia con un patrimonio da proteggere o destinare) trasferisce i beni prescelti a un trustee (che può essere un altro familiare, un professionista di fiducia o una trust company). Il trustee ha il compito di amministrare tali beni conformemente alle indicazioni contenute nell’atto istitutivo, distribuendo i redditi o il capitale ai membri della famiglia designati come beneficiari, secondo le modalità e i tempi stabiliti. Un esempio classico è quello di un genitore che istituisce un trust per finanziare l’educazione dei figli, assicurando che i fondi dedicati a tale scopo siano protetti da eventuali creditori personali del genitore stesso.
Il trust familiare viene spesso confrontato con il fondo patrimoniale, istituto tipico del diritto italiano. Tuttavia, il trust è generalmente considerato uno strumento più efficace e flessibile. A differenza del fondo patrimoniale, che può avere ad oggetto solo beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito nominativi, il trust può includere
qualsiasi tipologia di bene. Inoltre, la figura del trustee può essere ricoperta da chiunque (persona fisica o giuridica) sia ritenuto idoneo dal disponente, mentre il fondo patrimoniale è strettamente legato alla figura dei coniugi. Soprattutto, la protezione offerta dal trust nei confronti dei creditori è tendenzialmente più robusta rispetto a quella del fondo patrimoniale, la cui efficacia è stata nel tempo erosa da un’interpretazione giurisprudenziale estensiva del concetto di “debiti contratti per i bisogni della famiglia”.
Trust Successorio (pianificazione del passaggio generazionale, anche aziendale)
Il trust successorio si configura come uno strumento strategico per la pianificazione del passaggio generazionale di patrimoni, siano essi personali o aziendali. Il suo obiettivo primario è quello di organizzare in anticipo la trasmissione della ricchezza, assicurando un trasferimento ordinato e conforme alla volontà del disponente, minimizzando i rischi di conflitti familiari e prevenendo la possibile dispersione o frammentazione del patrimonio, specialmente quello aziendale. Non si tratta di un semplice sostituto del testamento, ma di un meccanismo che permette di “costruire oggi le condizioni per il futuro”, definendo una governance efficace per la gestione e la devoluzione dei beni. Istituire un trust successorio è una mossa lungimirante.
È importante distinguere due principali modalità di costituzione:
- Trust Successorio propriamente detto (costituito con atto inter vivos): In questo caso, il trust viene istituito dal disponente mentre è ancora in vita. Sebbene gli effetti pieni della devoluzione successoria si realizzino spesso dopo la sua morte, il trust opera già durante la sua esistenza, permettendo di raggiungere obiettivi analoghi a quelli di una pianificazione testamentaria, ma con una struttura già operativa.
- Trust Testamentario: Questa tipologia di trust viene istituita direttamente all’interno di una disposizione testamentaria. Il testamento stesso funge da atto istitutivo del trust, e i beni designati dal testatore vengono conferiti nel trust solo al momento della sua morte e dell’apertura della successione.
Una delle applicazioni più rilevanti del trust successorio riguarda il passaggio generazionale delle aziende familiari. In questo contesto, l’imprenditore-disponente può trasferire le partecipazioni della propria azienda (o l’azienda stessa) a un trustee. Al trustee viene affidato il compito di gestire tali partecipazioni (o l’attività d’impresa), eventualmente distribuendo i dividendi o gli utili ai beneficiari designati (ad esempio, i figli dell’imprenditore, che possono essere beneficiari iniziali del reddito).
L’atto istitutivo definirà poi le condizioni e i tempi per il trasferimento finale della proprietà delle partecipazioni o dell’azienda ai beneficiari finali (ad esempio, al raggiungimento di una certa età, al completamento di un percorso formativo, o a colui/coloro tra i discendenti che dimostreranno le maggiori attitudini imprenditoriali).
È possibile prevedere anche la creazione di un comitato di gestione che affianchi il trustee, composto da professionisti esterni e membri della famiglia già attivi nell’impresa, per garantire una transizione guidata e competente.
Gli obiettivi principali in ambito aziendale sono:
- Garantire la continuità dell’impresa, evitando blocchi decisionali o lotte intestine tra eredi.
- Preservare l’integrità del patrimonio aziendale, proteggendolo da frammentazioni o da pretese di eredi non interessati o non idonei alla gestione.
- Evitare o mitigare conflitti familiari legati alla successione.
- In alcuni casi, è possibile beneficiare di agevolazioni fiscali per il trasferimento d’azienda o di partecipazioni, a condizione che l’attività sia proseguita dai beneficiari (o dal trustee per loro conto) per un periodo minimo stabilito dalla legge (generalmente cinque anni).
La strutturazione di un trust successorio, specialmente in ambito aziendale, richiede un’attenta analisi delle dinamiche familiari, degli obiettivi imprenditoriali e delle implicazioni legali e fiscali, redendo indispensabile l’assistenza di consulenti esperti quando si decide di costituire un trust di questo tipo.
Trust “Dopo di Noi” (L. 22 giugno 2016, n. 112 per persone con disabilità grave): requisiti, finalità, agevolazioni
La Legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente nota come legge sul “Dopo di Noi”, ha introdotto specifiche misure per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare quando viene a mancare il sostegno familiare o in vista di tale evenienza.19 Tra gli strumenti giuridici incentivati da questa legge per la tutela patrimoniale dei soggetti disabili, creare un trust “Dopo di Noi” riveste un ruolo di primissimo piano.
Finalità del Trust “Dopo di Noi”:
L’obiettivo principale è quello di assicurare alla persona con disabilità grave una qualità di vita elevata, il più possibile simile a quella garantita dal contesto familiare, anche dopo la scomparsa dei genitori o di altri caregiver primari.
Il trust “Dopo di Noi” mira a:
- Garantire la massima autonomia e indipendenza della persona con disabilità.
- Attuare una progressiva presa in carico del soggetto disabile già durante l’esistenza in vita dei genitori, preparando il terreno per il futuro.
- Continuare ad assistere la persona disabile dopo la morte dei genitori, provvedendo alle sue necessità di cura, residenziali e di inclusione sociale.
- Favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supportare la domiciliarità in contesti abitativi familiari o comunitari.
Requisiti Essenziali per le Agevolazioni Fiscali (Art. 6, L. 112/2016):
Per poter beneficiare delle significative agevolazioni fiscali previste dalla legge, il trust “Dopo di Noi” deve soddisfare una serie di requisiti stringenti, sia formali che sostanziali:
- Forma: L’atto istitutivo del trust deve essere redatto per atto pubblico notarile.
- Finalità Esclusiva: Il trust deve perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave. Tale finalità deve essere espressamente indicata nell’atto.
- Beneficiari Esclusivi: I beneficiari del trust devono essere unicamente persone con disabilità grave, accertata secondo i criteri della Legge 104/1992.
- Identificazione Chiara: L’atto deve identificare in maniera chiara e univoca tutti i soggetti coinvolti (disponente, trustee, beneficiario/i, guardiano) e i loro rispettivi ruoli.
- Bisogni e Attività Assistenziali: Devono essere descritti i bisogni specifici della persona disabile e le attività assistenziali necessarie per la sua cura e per ridurre il rischio di istituzionalizzazione.
- Obblighi del Trustee: L’atto deve specificare gli obblighi del trustee riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere del beneficiario, nonché le modalità di rendicontazione della sua gestione.
- Guardiano Obbligatorio: È obbligatoria la nomina di un guardiano (o soggetto preposto al controllo), che deve essere individuabile per tutta la durata del trust e ha il compito di vigilare sull’adempimento degli obblighi del trustee.
- Durata: Il termine finale del trust deve coincidere con la morte della persona con disabilità grave.
- Destinazione del Patrimonio Residuo: L’atto deve indicare la destinazione del patrimonio che dovesse residuare alla morte del beneficiario.
Agevolazioni Fiscali:
I trust che rispettano i requisiti della Legge 112/2016 beneficiano di un regime fiscale di favore, che include:
- Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti nel trust.
- Applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (ad esempio, 200 euro ciascuna) per gli atti di costituzione e di dotazione di beni e diritti a tali trust, in determinate circostanze.
- Incremento della detraibilità dei premi per polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
La legge sul “Dopo di Noi” incentiva anche altri strumenti di tutela patrimoniale, come i vincoli di destinazione ex articolo 2645-ter c.c. e i fondi speciali gestiti tramite contratto di affidamento fiduciario, purché rispondano ai medesimi requisiti di finalità e struttura.
La complessità della normativa e la necessità di personalizzare lo strumento sulle esigenze specifiche del beneficiario rendono fondamentale l’assistenza di professionisti esperti nella redazione di un trust “Dopo di Noi”.
Trust di Scopo (finalità culturali, benefiche; cenni a ETS e RUNTS)
Il trust di scopo si distingue dalle altre tipologie perché non è istituito primariamente a vantaggio di beneficiari individuali specificamente determinati, bensì per il perseguimento di un determinato fine o obiettivo indicato dal disponente. Tali finalità possono essere di varia natura: culturale (es. finanziare una ricerca scientifica, conservare un’opera d’arte), benefica (es. sostenere un’organizzazione caritatevole, fornire assistenza a una categoria di persone bisognose), o di altra utilità sociale.
Costituire un trust di scopo è una soluzione per chi vuole dedicare parte del proprio patrimonio a una causa specifica.
Poiché manca un beneficiario con un interesse diretto e personale all’adempimento, la figura del guardiano (protector o enforcer) assume un ruolo cruciale e generalmente obbligatorio nei trust di scopo.
È infatti il guardiano che ha il compito di vigilare affinché il trustee gestisca i beni in conformità allo scopo prefissato e, se necessario, di agire in giudizio per far rispettare le disposizioni del trust.
La scelta della legge regolatrice è particolarmente delicata per i trust di scopo. Alcuni ordinamenti giuridici, come tradizionalmente quello inglese, limitano la validità dei trust di scopo principalmente a quelli con finalità caritatevoli (charitable trusts). Un trust di scopo non caritatevole potrebbe essere considerato nullo secondo tali leggi. Altre legislazioni, invece, come quelle di Jersey o Guernsey, hanno introdotto norme che ammettono esplicitamente i cosiddetti non-charitable purpose trusts, offrendo maggiore flessibilità al disponente nella definizione degli obiettivi.
Per quanto riguarda l’Italia, prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), i trust di scopo potevano, in alcuni casi, acquisire la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e beneficiare del relativo regime fiscale agevolato. Con la riforma del Terzo Settore, si era auspicato che i trust potessero essere qualificati come Enti del Terzo Settore (ETS) e, di conseguenza, iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per accedere alle specifiche agevolazioni. Tuttavia, sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con Circolare n. 9 del 21 aprile 2022) sia la giurisprudenza amministrativa (es. TAR Campania, sentenza del 24 maggio 2023) hanno escluso la possibilità di configurare un “Trust ETS”. La motivazione principale risiede nel fatto che il trust, in sé, non è considerato un soggetto giuridico autonomo dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti giuridici, e pertanto non rientrerebbe nella definizione di “ente” richiesta per la qualifica di ETS. Questo orientamento limita la possibilità per i trust di scopo di accedere direttamente ai benefici fiscali e alle altre provvidenze previste per gli ETS, sebbene possano comunque operare per finalità di utilità sociale attraverso la loro struttura fiduciaria.
Trust di Garanzia (funzionamento e il divieto di patto commissorio)
Il trust di garanzia è una particolare tipologia di trust istituita con la finalità specifica di tutelare l’interesse di uno o più creditori del disponente (o di un terzo per il quale il disponente intende offrire una garanzia).
In questa configurazione, il disponente trasferisce determinati beni al trustee, il quale li amministra con l’incarico di utilizzarli per soddisfare le ragioni del creditore beneficiario, qualora il debitore principale non adempia alla propria obbligazione.
Istituire un trust di garanzia può essere una soluzione per rafforzare la posizione creditoria. Il funzionamento del trust di garanzia prevede che i beni segregati nel trust costituiscano una fonte di pagamento sicura e dedicata per il creditore. Il potere del trustee sui beni è strettamente finalizzato a garantire l’opponibilità di questo vincolo di destinazione ai terzi e a realizzare la garanzia in caso di inadempimento.
Una delle questioni giuridiche più delicate che emergono in relazione al trust di garanzia è la necessità di evitare la violazione del divieto di patto commissorio, sancito dall’articolo 2744 del Codice civile italiano. Tale norma dichiara nullo qualsiasi patto con il quale si stabilisce che, in caso di mancato pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa data in pegno o ipotecata (e, per estensione, qualsiasi bene dato in garanzia) passi automaticamente al creditore.
La ratio di questo divieto è duplice:
- Tutelare il debitore da possibili abusi da parte del creditore, che potrebbe approfittare della sua posizione di debolezza per acquisire un bene di valore superiore all’effettivo ammontare del credito.
- Garantire la par condicio creditorum, ossia il principio secondo cui tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Il patto commissorio, attribuendo un bene specifico a un creditore in via preferenziale, potrebbe ledere questo principio.
Per ovviare al divieto di patto commissorio e rendere legittimo un meccanismo di soddisfacimento del creditore tramite il trasferimento del bene, la prassi e la giurisprudenza hanno elaborato la figura del patto marciano (o clausola marciana). Nel contesto di un trust di garanzia, l’inserimento di una clausola marciana prevede che, in caso di inadempimento del debitore, il bene in trust possa essere trasferito al creditore beneficiario (o venduto a terzi dal trustee), ma a condizione che:
- Il valore del bene sia stimato da un terzo indipendente e imparziale (solitamente un perito nominato dal tribunale o concordato tra le parti) al momento dell’effettivo trasferimento o della vendita, e non al momento della costituzione della garanzia.
- L’eventuale eccedenza tra il valore del bene (o il ricavato della vendita) e l’ammontare del credito garantito (comprensivo di interessi e spese) sia restituita al debitore-disponente (o agli altri creditori, a seconda dei casi).
Questo meccanismo assicura che il creditore si soddisfi nei limiti del proprio credito, senza ottenere un arricchimento ingiustificato, e tutela il debitore da una sproporzionata perdita patrimoniale. La presenza di un patto marciano correttamente strutturato è quindi essenziale per la validità di un trust di garanzia che preveda il trasferimento della proprietà del bene al creditore in caso di inadempimento.
È importante notare che alcune normative di settore, come quelle relative ai finanziamenti alle imprese garantiti dal trasferimento di un bene immobile sospensivamente condizionato all’inadempimento (art. 48-bis TUB), al prestito vitalizio ipotecario, o ai contratti di garanzia finanziaria (D.Lgs. 170/2004), hanno introdotto meccanismi che derogano parzialmente al divieto di patto commissorio o che codificano forme di patto marciano, snellendo le procedure di escussione della garanzia in contesti specifici.
Trust Liquidatorio (gestione patrimoniale in contesti di crisi d’impresa)
Il trust liquidatorio emerge come uno strumento giuridico volto alla gestione della liquidazione di un patrimonio, frequentemente quello di un’impresa, operando come un’alternativa o un supporto alle procedure concorsuali tradizionali. La sua finalità è quella di realizzare l’attivo patrimoniale e soddisfare i creditori in un contesto che può essere stragiudiziale o integrato in una procedura di risoluzione della crisi.
Creare un trust liquidatorio può essere una strategia in situazioni di difficoltà aziendale.
Si possono identificare diverse tipologie di trust liquidatorio a seconda dello stadio e degli obiettivi dell’impresa:
- Trust “protettivi” o “pre-liquidatori”: Istituiti da un imprenditore ancora in bonis (cioè non ancora insolvente) con lo scopo di prevenire future azioni esecutive da parte di creditori considerati “rischiosi”. Questi trust possono avere una funzione di rassicurazione, prospettando ai creditori un percorso di soddisfacimento ordinato attraverso la segregazione di determinati beni.
- Trust “di salvataggio”: Costituiti da un imprenditore che si trova in uno stato di crisi, ma potenzialmente reversibile. L’obiettivo è quello di scongiurare un’istanza di fallimento (ora liquidazione giudiziale) o di facilitare soluzioni negoziali della crisi, come un concordato preventivo. In questo scenario, il trust può essere alimentato con beni personali dell’imprenditore o di terzi (i cosiddetti “cavalieri bianchi”) per rendere più credibile e appetibile il piano di risanamento o di soddisfacimento dei creditori.
- Trust “puramente liquidatori”: Questi trust mirano a realizzare una modalità di liquidazione dell’attivo societario alternativa a quella disciplinata dal codice civile (artt. 2487 ss. c.c.). Il trustee si occupa delle operazioni di liquidazione, e l’impresa, una volta liquidata, può procedere alla cancellazione dal registro delle imprese. Tuttavia, la giurisprudenza ha mostrato cautela, ritenendo che la cancellazione possa avvenire solo dopo l’effettivo completamento della liquidazione secondo le norme codicistiche, e non per la mera programmazione tramite trust.
- Trust “falsamente liquidatori”: Sono trust istituiti da imprenditori già in stato di insolvenza con il principale intento di ostacolare le pretese dei creditori e procrastinare la dichiarazione di fallimento. Questi trust sono generalmente considerati nulli o inefficaci dalla giurisprudenza, in quanto volti a eludere norme imperative di ordine pubblico, come quelle che regolano le procedure concorsuali e la par condicio creditorum. La celebre sentenza della Corte di Cassazione n. 10105 del 9 maggio 2014 ha dichiarato nullo (o giuridicamente inesistente) un trust di questo tipo, in quanto sottraeva i beni agli organi della procedura fallimentare.
Nel contesto della crisi d’impresa e delle procedure concorsuali, il trust liquidatorio (in particolare nella sua forma “di salvataggio”) può offrire vantaggi significativi:
- Può essere un elemento qualificante di un piano di concordato preventivo, in linea con l’articolo 160, primo comma, lettera a), della Legge Fallimentare (ora Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), che permette la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei crediti “attraverso qualsiasi forma”.
- Consente l’anticipazione del vincolo di destinazione sui beni, che possono essere segregati nel trust anche prima del deposito della domanda di concordato.
- È utile nei concordati di gruppo, permettendo di gestire separatamente le masse attive e passive delle diverse società coinvolte.
- Offre la possibilità di nominare gli organi della procedura (commissario giudiziale, liquidatore) come trustee e il comitato dei creditori come guardiano, garantendo trasparenza e allineamento di interessi.
- L’efficacia del conferimento dei beni in trust può essere subordinata a condizioni sospensive (es. omologazione del concordato) o risolutive (es. mancata omologazione o successivo fallimento/liquidazione giudiziale).
- Facilita l’apporto di “finanza esterna” da parte di terzi, i cui beni, conferiti nel trust a garanzia del piano, vengono protetti dai loro creditori personali.
Tuttavia, l’utilizzo del trust liquidatorio presenta anche svantaggi e criticità, tra cui i costi di istituzione e gestione, e la variabile tributaria, che può essere complessa. Fondamentale è che il trust non sia percepito come uno strumento per eludere le responsabilità verso i creditori o per alterare la par condicio creditorum in modo fraudolento, pena la sua invalidazione. La valutazione della “causa concreta” del trust e la sua coerenza con i principi inderogabili dell’ordinamento concorsuale sono dirimenti per la sua legittimità.
Trust Autodichiarato (Self-Declared Trust): caratteristiche, validità e criticità
Il trust autodichiarato (o self-declared trust) è una particolare forma di trust in cui la figura del disponente coincide con quella del trustee. In pratica, il soggetto che decide di istituire il trust e di vincolare determinati beni a uno scopo specifico o a favore di beneficiari, nomina sé stesso come gestore fiduciario di tali beni. Nonostante i beni rimangano formalmente di proprietà del disponente-trustee, essi vengono “segregati” in virtù dell’atto istitutivo del trust e destinati al perseguimento delle finalità indicate, separandoli dal restante patrimonio personale del disponente-trustee che non è oggetto del trust.
Costituire un trust autodichiarato richiede particolare attenzione ai requisiti di validità.
Validità nell’Ordinamento Italiano:
La validità del trust autodichiarato è stata oggetto di dibattito, ma la tendenza attuale, sia in dottrina che in giurisprudenza, è quella di ammetterlo in linea di principio, a condizione che sussistano determinati requisiti:
- Effettiva Segregazione e Finalità Altruistica: È cruciale che vi sia una reale e inequivocabile volontà del disponente-trustee di spossessarsi della libera disponibilità dei beni, destinandoli a uno scopo che trascenda il suo mero interesse egoistico. Deve esserci un interesse meritevole di tutela chiaramente identificabile e distinto da quello del disponente nella sua qualità di privato cittadino.
- Beneficiari Distinti (generalmente): Sebbene la Convenzione dell’Aja (art. 2) non escluda che il disponente possa conservare alcune prerogative o che il trustee possa essere anche beneficiario, un trust in cui disponente, trustee e unico beneficiario coincidono nella stessa persona senza alcuna reale alterità di interessi (sham trust) è generalmente considerato nullo o inesistente per mancanza di causa fiduciaria e di reale segregazione. Un trust “meramente” autodichiarato, in cui il disponente è trustee ma i beneficiari sono soggetti terzi distinti e lo scopo è lecito e meritevole, è invece tendenzialmente ritenuto valido.
- Conformità alla Legge Regolatrice: Il trust autodichiarato deve essere conforme alla legge straniera scelta per regolarlo, la quale deve ammettere tale figura.
La giurisprudenza italiana ha mostrato un atteggiamento ondivago, talvolta guardando con sospetto a questa forma di trust, soprattutto se percepita come un tentativo di creare una segregazione patrimoniale fittizia o per scopi elusivi. Tuttavia, numerose pronunce ne hanno riconosciuto la validità quando l’interesse perseguito è chiaramente meritevole (es. tutela di familiari, pianificazione successoria, scopi benefici).
Criticità e Rischi del Trust Autodichiarato:
- Riconoscimento e Validità Contestabile: Proprio per la coincidenza tra disponente e trustee, il rischio di contestazioni giudiziarie è più elevato se non emerge con chiarezza la genuinità dello scopo e l’effettività della segregazione. Può essere impugnato se ritenuto simulato o meramente strumentale a fini elusivi.
- Separazione Patrimoniale Fittizia: Il principale rischio è che la segregazione patrimoniale risulti solo apparente. Se il disponente-trustee continua a gestire i beni come se fossero ancora suoi, senza una contabilità separata, senza rispettare le regole del trust o confondendoli con il proprio patrimonio personale, il trust può essere dichiarato inesistente o inefficace. È fondamentale una gestione rigorosa, con conti correnti dedicati al trust, una contabilità trasparente e il rispetto formale e sostanziale delle disposizioni dell’atto istitutivo.
- Abuso del Diritto e Frode: Il trust autodichiarato può essere particolarmente vulnerabile all’accusa di essere stato istituito per finalità abusive, come eludere le pretese dei creditori, i diritti dei legittimari in materia successoria, o obblighi fiscali. Se manca una “causa concreta e lecita” che giustifichi la segregazione, le autorità giudiziarie o fiscali possono disconoscerne gli effetti.
- Problematiche Fiscali:
- Imposizione Indiretta: Sebbene la Circolare 34/E/2022 abbia chiarito che l’imposta di donazione si applica di regola al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari, l’Agenzia delle Entrate potrebbe comunque esaminare con particolare attenzione i trust autodichiarati per verificare l’effettività dello spossessamento.
- Imposizione Diretta: Vi è il rischio che il trust autodichiarato sia considerato fiscalmente “trasparente”, con imputazione diretta dei redditi prodotti dai beni in trust al disponente-trustee (specialmente se è anche beneficiario), o che sorgano contestazioni sulla residenza fiscale del trust, soprattutto se la legge regolatrice è estera. L’Agenzia delle Entrate può adottare un approccio restrittivo nel riconoscere gli effetti fiscali della segregazione se percepisce un intento elusivo.
Per mitigare questi rischi, è essenziale che il trust autodichiarato sia strutturato con estrema cura, con un atto istitutivo dettagliato, una chiara identificazione di beneficiari distinti dal disponente (o di uno scopo meritevole ben definito), e una gestione impeccabile che dimostri l’effettiva separazione e destinazione dei beni.
L’ampia gamma di tipologie di trust dimostra la sua notevole adattabilità a molteplici esigenze. Tuttavia, questa flessibilità non è illimitata. Quando il trust si interseca con aree del diritto già fortemente regolamentate da normative specifiche – si pensi alla tutela dei disabili con la Legge “Dopo di Noi” o alla gestione delle crisi d’impresa con la legge fallimentare (ora Codice della Crisi) – la sua applicazione deve essere attentamente calibrata per conformarsi a tali requisiti stringenti. In caso contrario, il trust rischia di essere inefficace o addirittura nullo. Ciò significa che la “libertà” offerta dal trust deve sempre fare i conti con i principi imperativi e le normative speciali dell’ordinamento.
Inoltre, il concetto di “interesse meritevole di tutela”, che inizialmente rappresentava un filtro significativo per l’ammissibilità del trust interno, sembra aver subito un’evoluzione. Se per i trust conformi alla Convenzione dell’Aja la giurisprudenza più recente tende a non richiedere una specifica verifica di meritevolezza ai sensi dell’articolo 1322 c.c., per alcune tipologie particolari come il trust autodichiarato o il trust liquidatorio, la “causa concreta” e la genuinità dello scopo rimangono elementi centrali per la valutazione della loro validità.
La meritevolezza, quindi, si sposta da un controllo astratto sull’istituto del trust in sé (ormai ampiamente riconosciuto) a una valutazione concreta della liceità e della non elusività delle finalità effettivamente perseguite con quello specifico trust. Se lo scopo reale è quello di frodare la legge o i terzi, il trust, pur formalmente corretto, diviene lo strumento di un’operazione illecita e viene di conseguenza travolto. La “meritevolezza” si lega indissolubilmente alla non fraudolenza e alla sostanza economica dell’operazione sottostante.
Come Creare un Trust in Italia: La Procedura in 7 Passi
Costituire un trust efficace è un processo che richiede precisione e l’assistenza di professionisti altamente qualificati.
Ecco i passaggi fondamentali che in SIFIR perseguiamo da oltre 40 anni.
- Analisi e Consulenza Iniziale: Il primo passo è una consulenza con un nostro avvocato o un consulente esperto. In questa fase si definiscono gli obiettivi (protezione, successione, ecc.) e si identifica la struttura di trust più adatta.
- Scelta della Legge Regolatrice: L’Italia non ha una legge interna sul trust; quindi, si sceglie una legge straniera che lo disciplina (es. Jersey, Guernsey, San Marino). Questa scelta tecnica, permessa dalla Convenzione dell’Aja, è cruciale per la vita del trust.
- Redazione dell’Atto di Trust: Il consulente redige l’atto istitutivo, il “cuore” del trust. Questo documento deve contenere: l’identificazione di Disponente, Trustee e Beneficiari; la descrizione dei beni; le regole di gestione e la durata.
- Scelta del Trustee: Individuare un Trustee affidabile è fondamentale. Può essere una persona fisica (un professionista di fiducia) o una società specializzata (Trust Company).
- Atto Notarile di Conferimento: Il trasferimento dei beni dal Disponente al Trustee avviene tramite un atto pubblico redatto da un notaio. Questo atto formalizza lo “spossessamento” e il conferimento dei beni nel patrimonio segregato.
- Registrazione e Trascrizione: L’atto viene registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Se il trust contiene beni immobili, l’atto deve essere trascritto nei Registri Immobiliari per renderlo opponibile a terzi.
- Assegnazione del Codice Fiscale: Il trust, in quanto soggetto passivo d’imposta, deve essere dotato di un proprio codice fiscale per gli adempimenti successivi.
Costi per Costituire un Trust: Un’Analisi Dettagliata
Il costo per istituire un trust non è fisso, ma dipende dal valore e dalla complessità del patrimonio da gestire.
Le voci di costo principali che analizziamo per te sono:
- Onorario del nostro Consulente/Avvocato: Per l’analisi, la consulenza strategica e la redazione dell’atto di trust. Può variare da qualche migliaio a decine di migliaia di euro.
- Onorario del Notaio: Per l’atto pubblico di conferimento dei beni, calcolato in base al valore degli stessi.
- Imposte Indirette: Al momento del conferimento, si pagano l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, generalmente in misura fissa.
- Costo del Trustee: Se si nomina un trustee professionale, è previsto un compenso annuo per la gestione, solitamente una percentuale del valore del patrimonio amministrato.
Indicativamente, per costituire un trust professionale semplice con un patrimonio di medio valore, il costo iniziale può partire da circa 5.000-8.000 euro, a salire in base alla complessità.
I Protagonisti del Trust: Disponente, Trustee, Beneficiario e Guardiano
La struttura del trust si articola attorno a figure con ruoli e responsabilità ben definiti, la cui interazione è disciplinata dall’atto istitutivo e dalla legge regolatrice scelta.
Conoscere queste figure è essenziale per chi intende costituire un trust in modo consapevole.
- Disponente (Settlor): È la figura che dà vita al trust.
È colui che decide di “spossessarsi” di una parte del proprio patrimonio, trasferendola al trustee e definendo le regole del trust: le finalità da perseguire, le modalità di gestione dei beni, i criteri per l’individuazione dei beneficiari e la distribuzione dei vantaggi patrimoniali. Una volta che i beni sono conferiti nel trust, essi escono dalla sfera patrimoniale del disponente. Tuttavia, il disponente può riservarsi alcuni poteri specifici nell’atto istitutivo, come quello di sostituire il trustee, nominare ulteriori beneficiari o modificare talune disposizioni, purché tali poteri non svuotino di contenuto l’effettivo trasferimento dei beni e l’autonomia gestionale del trustee. In particolari configurazioni, il disponente può anche coincidere con la figura del trustee (nel cosiddetto “trust autodichiarato”) o essere uno dei beneficiari. - Trustee: È il soggetto (persona fisica o giuridica, come una trust company o una società fiduciaria) a cui il disponente affida la titolarità legale dei beni e il compito di amministrarli. Il trustee non acquisisce i beni per un interesse proprio, ma è investito del potere e al contempo onerato dell’obbligo di gestirli con diligenza e trasparenza, in stretta conformità con le disposizioni contenute nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge regolatrice scelta. La sua responsabilità è centrale per l’efficacia del trust: un’amministrazione negligente o infedele può compromettere la protezione patrimoniale e il raggiungimento degli scopi prefissati. Il trustee ha il dovere fondamentale di mantenere i beni del trust nettamente separati dal proprio patrimonio personale e di rendere conto della propria gestione ai beneficiari e, se presente, al guardiano.
- Beneficiario (Beneficiary): È il soggetto o la categoria di soggetti a favore dei quali il trust è istituito e che traggono utilità economica dalla gestione dei beni in trust.1 I beneficiari possono essere individuati nominativamente fin dall’inizio oppure possono essere determinati o determinabili in un momento successivo, anche in base a criteri stabiliti dal disponente o, in alcuni casi, dal trustee stesso (nei trust discrezionali). Si possono distinguere i beneficiari del reddito, che percepiscono i frutti generati periodicamente dai beni in trust, dai beneficiari del capitale (o finali), ai quali i beni stessi vengono attribuiti al momento della cessazione del trust. È essenziale che i diritti dei beneficiari siano definiti con chiarezza nell’atto istitutivo per evitare incertezze e potenziali conflitti. I beneficiari, pur non avendo di norma poteri di gestione diretta, possono solitamente intervenire per tutelare i propri interessi qualora il trustee non agisca in conformità ai suoi doveri.
- Guardiano (Protector): Questa figura, sebbene non sempre indispensabile (la sua presenza è eventuale in molti tipi di trust), è frequentemente prevista e consigliata, specialmente in trust complessi o di lunga durata. Il guardiano non ha compiti di amministrazione diretta dei beni, ma svolge un ruolo di supervisione e controllo sull’operato del trustee.I suoi poteri, che devono essere specificati nell’atto istitutivo, possono includere il diritto di essere consultato o di dare il proprio consenso per determinate decisioni del trustee (ad esempio, atti di straordinaria amministrazione), il potere di impartire direttive, di richiedere informazioni e rendiconti, di verificare la corretta gestione e, in alcuni casi, persino di revocare e nominare il trustee.La presenza del guardiano offre un ulteriore livello di tutela per i beneficiari e per il corretto perseguimento delle finalità del disponente. In alcune tipologie di trust, come il trust istituito ai sensi della legge sul “Dopo di Noi”, la nomina di un guardiano è un requisito obbligatorio.
La corretta individuazione e definizione dei ruoli di queste figure chiave è un passaggio fondamentale per la costituzione di un trust efficace e rispondente alle intenzioni del disponente. La solidità dell’intero impianto fiduciario dipende in larga misura dalla chiarezza con cui poteri, doveri e responsabilità di ciascun soggetto sono delineati nell’atto istitutivo.
Il team di SIFR ha creato una tabella per fornirti una panoramica rapida e chiara.
| Figura | Descrizione Sintetica del Ruolo | Principali Poteri/Doveri |
| Disponente (Settlor) | Colui che istituisce il trust, trasferisce i beni e ne definisce le regole. | Definire finalità, beneficiari, durata; trasferire i beni al trustee; può riservarsi alcuni poteri |
| Trustee | Colui che riceve la titolarità legale dei beni e li amministra secondo l’atto istitutivo. | Amministrare i beni con diligenza; tenere i beni separati dal proprio patrimonio; rendere il conto della gestione. |
| Beneficiario | Colui che riceve i vantaggi economici (reddito e/o capitale) derivanti dal trust. | Diritto a ricevere i benefici secondo le disposizioni; diritto al corretto adempimento del trustee. |
| Guardiano (Protector) | Figura eventuale (ma spesso consigliata/obbligatoria) con ruolo di supervisione del trustee. | Controllare l’operato del trustee; approvare/negare atti importanti; nominare/revocare il trustee (se previsto). |
Fiscalità del Trust: Tutto su Tasse e Adempimenti (Circolare 34/E/2022)
La fiscalità è un aspetto cruciale. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2022 ha fornito chiarimenti fondamentali, allineandosi alla giurisprudenza.
Imposte Indirette (Donazione, Registro, Ipotecaria, Catastale)
Il principio cardine è la “tassazione in uscita”.
- L’atto di costituzione del trust e il conferimento iniziale dei beni sono considerati fiscalmente neutri.Si applicano l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (attualmente 200 euro ciascuna).
- L’imposta sulle successioni e donazioni si applica solo al momento della devoluzione finale dei beni ai beneficiari. L’aliquota e le franchigie dipenderanno dal rapporto di parentela tra il disponente originario e il beneficiario che riceve l’effettivo arricchimento.
Imposte Dirette (IRES/IRPEF)
La tassazione dei redditi prodotti dal trust dipende dalla sua qualificazione:
- Trust Trasparente: Quando i beneficiari del reddito sono “individuati” e hanno un diritto esigibile a riceverlo. I redditi sono imputati direttamente ai beneficiari e tassati in capo a loro (in IRPEF o IRES), indipendentemente dalla percezione effettiva. Il trust non paga l’IRES.
- Trust Opaco: Quando i beneficiari non sono individuati o la distribuzione del reddito è discrezionale. Il reddito è tassato direttamente in capo al trust come autonomo soggetto passivo IRES (aliquota del 24%). La successiva distribuzione di tali redditi ai beneficiari, di norma, non sconta ulteriore tassazione.
Rischi e possibili Svantaggi: Cosa è meglio Valutare Prima di Istituire un Trust
In un’analisi chiara, professionale ed obiettiva, è giusto considerare anche i potenziali svantaggi:
- Costi: Costituire e gestire un trust ha dei costi che lo rendono uno strumento non adatto a patrimoni di modesta entità.
- Complessità: La struttura e la gestione richiedono elevate competenze legali e fiscali. Il “fai da te” è fortemente sconsigliato e può portare all’invalidità del trust, anche dopo molti anni.
- Perdita di Controllo: Nel trust irrevocabile, il Disponente si spoglia in modo definitivo della proprietà dei beni conferiti. È una decisione che va ponderata attentamente.
- Attaccabilità: Se il trust è stato costituito per frodare i creditori (es. creato dopo aver contratto i debiti), può essere soggetto all’azione revocatoria per 5 anni. Se costituito in “tempi non sospetti” e per scopi leciti, offre una protezione molto solida.
Domande Frequenti.
Quanto tempo ci vuole per creare un trust?
Dalla consulenza iniziale all’atto finale, la procedura può richiedere da 1 a 3 mesi, a seconda della complessità del patrimonio e della rapidità nel reperire la documentazione necessaria.
Posso essere io il trustee del mio stesso trust?
In linea di principio è possibile (trust autodichiarato), ma è una pratica spesso sconsigliata. Rischia di indebolire la funzione di protezione patrimoniale, poiché le figure di Disponente e Trustee si sovrappongono. Può essere contestato se non emerge una reale finalità altruistica.
Cosa succede se il trustee non si comporta correttamente?
I beneficiari e il Guardiano (se presente) possono agire legalmente contro il trustee per chiederne la rimozione e il risarcimento dei danni. L’atto di trust stesso può prevedere meccanismi specifici di sostituzione.
Posso modificare un trust dopo averlo istituito?
Sì, ma la possibilità di modificare un trust dopo la sua istituzione dipende interamente da come è stato configurato al momento della sua creazione. La distinzione fondamentale è tra trust revocabile e trust irrevocabile.
È meglio creare un trust revocabile o irrevocabile?
La scelta dipende dagli obiettivi. Un trust revocabile permette al disponente di mantenere un certo controllo e di modificarlo, mentre un trust irrevocabile offre una maggiore protezione patrimoniale, poiché il disponente si spoglia definitivamente dei beni conferiti.
Creare un trust è una soluzione adatta a tutti i patrimoni?
No, creare un trust non è una soluzione adatta a tutti i patrimoni. Le principali motivazioni sono i costi e la complessità di gestione. Istituire e gestire un trust comporta costi iniziali e di gestione significativi che lo rendono uno strumento “non adatto a patrimoni di modesta entità”.
Pertanto, un trust diventa una soluzione conveniente quando il valore del patrimonio è abbastanza cospicuo da far sì che le spese di costituzione e gestione rappresentino una percentuale ragionevole e giustificabile a fronte dei benefici di protezione, pianificazione e gestione che lo strumento offre.
Un trust può essere attaccato dai miei creditori?
Dipende. Se il trust è stato istituito in “tempi non sospetti”, ovvero quando il disponente non aveva debiti, e per finalità lecite e meritevoli di tutela, offre una protezione patrimoniale molto robusta. Se invece è stato creato con lo scopo di sottrarre beni ai creditori esistenti, questi possono impugnarlo con l’azione revocatoria entro 5 anni dalla sua costituzione.
È obbligatorio rivolgersi a un notaio o a un avvocato per istituire un trust?
Sebbene non sempre obbligatorio in ogni singola fase, il supporto di professionisti altamente qualificati è fortemente consigliato. L’avvocato è cruciale per la consulenza e la stesura dell’atto, mentre il notaio è fondamentale per formalizzare l’atto di conferimento dei beni, garantendone la validità legale.
Cosa si intende per trust interno e trust esterno e qual è la differenza?
Un trust interno è costituito in Italia secondo una legge straniera, ma presenta elementi di connessione prevalenti con l’ordinamento italiano. Un trust esterno è invece interamente regolato dalla legge straniera scelta dal disponente. La distinzione è cruciale per le implicazioni legali e fiscali.
Conclusioni: Il Tuo Prossimo Passo per Creare un Trust.
Ora hai una visione completa di cosa significhi creare, istituire e costituire un trust in Italia. Hai compreso i suoi enormi vantaggi in termini di protezione e pianificazione, ma anche la sua complessità e i costi associati.
Istituire un trust è una delle decisioni più importanti per il futuro del tuo patrimonio e dei tuoi cari. Non è un percorso da intraprendere alla leggera o senza una guida esperta.
Se pensi che creare un trust sia la soluzione giusta per te, il prossimo passo è parlarne con un professionista che possa analizzare la tua situazione specifica e consigliarti la strada migliore.
Richiedi ora la tua consulenza personalizzata con gli esperti di SIFIR.