A cura dell’Avv. Leonardo Arienti

Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 21 giugno 2017, n. 96, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, la c.d. “Manovra Correttiva 2017”.

Tale legge di conversione ha apportato alcune rilevanti modifiche quale l’estensione a tutte le PMI in forma di s.r.l. delle deroghe al diritto societario previste per le start-up innovative a decorrere dal 2012 e per le PMI Innovative dal 2015.

Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 21 giugno 2017, n. 96, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, la c.d. “Manovra Correttiva 2017”.

Tale legge di conversione ha apportato alcune rilevanti modifiche quale l’estensione a tutte le PMI in forma di s.r.l. delle deroghe al diritto societario previste per le start-up innovative a decorrere dal 2012 e per le PMI Innovative dal 2015.

In particolare, l’art. 57 del D.L. 50/2017 prevede rilevanti modifiche al D.L. 179/2012 (Decreto crescita 2.0) recante, tra l’altro, “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”. In particolare, l’art. 57 del D.L. 50/2017 detta la sostituzione all’art. 26, commi 2, 5 e 6 rubricato “Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio” delle partole start-up innovative con PMI.

Nello specifico, l’effetto di tale modifica legislativa è il seguente:

  1. l’atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi 2 e 3, cod. civ. (art. 26 comma 2 del D.L. 179/2012);
  2. l’atto costitutivo della società di cui al punto che precede, anche in deroga all’articolo 2479, comma 5 cod. civ., può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (art. 26 comma 3 del D.L. 179/2012);
  3. in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma 1 cod. civ. le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente decreto recante la “raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative”, nei limiti previsti dalle leggi speciali (art. 26 comma 5 del D.L. 179/2012);
  4. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 cod. civ. non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (art. 26 comma 6 del D.L. 179/2012);

Continua ed essere preclusa alle PMI in forma di S.r.l. l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi (SFP) (art. 26 comma 7 del D.L. 179/2012);

Da ultimo, deve precisarsi che per PMI si intende, ai sensi e per gli effetti del D.M. 18 aprile 2005 di “Adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei  criteri  di  individuazione  di  piccole  e  medie imprese”, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238: la microimpresa, piccola impresa e media impresa, l’impresa che a seguito della verifica dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri di seguito riportati:

 

  Micro impresa Piccola impresa Media impresa
   A) dipendenti meno di 10 meno di 50 meno di 250
   B) fatturato non superiore a
€ 2 milioni
non superiore a
€ 10 milioni
non superiore a
€ 50 milioni
   oppure
   C) totale di bilancio non superiore a
€ 2 milioni
non superiore a
€ 10 milioni
non superiore a
€ 43 milioni

 

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell’azienda, devono entrambi sussistere. Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale.

In allegato la Guida dell’utente alla definizione di PMI a predisposto a cura della Commissione Europea 2015.

A cura dell’Avv. Leonardo Arienti