In tema di monitoraggio fiscale delle attività di natura patrimoniale o finanziaria detenute all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia, l’Amministrazione finanziaria ha statuito che debbano qualificarsi come “detenute all’estero” anche le attività detenute in Italia per il tramite di trust esteri interposti.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali attività italiane, andrebbero indicate nel Quadro RW del modello dichiarativo da parte dei beneficiari dei trust qualificati come interposti, pena l’applicazione delle relative sanzioni.

La recente sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia 17 dicembre 2018, n. 5506 sconfessa tale impostazione, sostenendo che, in assenza di reddito di fonte estera, e dunque reddito relativo ad attività che si trovano al di fuori del territorio dello stato, non c’è alcun obbligo di compilazione del Quadro RW.

____________

With regard to the Italian reporting rules on assets held abroad by Italian tax resident individuals, Italian tax authorities have always declared that even the assets held in Italy by foreign trusts qualified as shams, must be considered as to be held abroad.

According to the Italian tax authorities, the beneficiaries of such trusts should report such assets in the RW frame of the income tax return, under penalty of the application of related sanctions.

The recent judgement of the Commissione Tributaria Regionale Lombardia dated 17 December 2018, no. 5506 rejects such interpretation, declaring that, there is no obligation to report such assets in the RW Form.

______________

Commissione tributaria regionale Lombardia, sentenza 17 dicembre 2018, n. 5506

La sentenza di merito, succintamente motivata, ha ad oggetto un atto di irrogazione di sanzioni per omessa compilazione del Quadro RW[1] relativo agli anni 2008 e 2009.

Dalla sentenza emerge che la destinataria dell’atto di irrogazione delle sanzioni è la beneficiaria italiana di un trust con trustee svizzero, detentore di beni immobili situati in Italia e considerato interposto da parte dell’Agenzia delle entrate (i disponenti italiani, tra i quali c’è la beneficiaria, si sono tra l’altro riservati diversi poteri).

Secondo l’Agenzia delle entrate, la beneficiaria fiscalmente residente in Italia del trust ritenuto interposto, avrebbe dovuto indicare nella propria dichiarazione dei redditi il valore degli immobili conferiti nel trust, in conformità a quanto indicato nella circolare n. 38/E/2013[2], che sancisce l’obbligo da parte dei beneficiari italiani di un trust estero interposto di indicare nel Quadro RW, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167[3], il valore delle attività di natura patrimoniale o finanziaria detenute in Italia, essendo indifferente se le attività detenute dal soggetto interposto si trovino all’estero ovvero in Italia.

Sul punto, la Commissione tributaria regionale Lombardia dichiara che, sebbene possa apparire pacifico che il trust sia un soggetto interposto, deve ritenersi anche pacifico che “gli immobili confluititi nel trust sono in Italia. Non è quindi ipotizzabile una violazione dell’art. 4 comma 1 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 che prevede l’obbligo di dichiarare attività e redditi di fonte estera e comunque di beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato”[4].

La Commissione tributaria conclude precisando ulteriormente che “in assenza di reddito di fonte estera non c’è alcun obbligo di compilazione del quadro RW e pertanto deve essere confermato l’annullamento dell’avviso d’accertamento impugnato”.

La sentenza di merito è particolarmente rilevante, poiché delimita nettamente l’applicabilità della normativa relativa al monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 alle sole “attività detenute all’estero” e dunque ai beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.

La sentenza è contraria all’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria relativa alla nozione di “attività detenute all’estero”, secondo la quale devono esservi ricomprese anche le attività detenute in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti[5].

Gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale

Per poter comprendere appieno la portata della sentenza in commento, è necessario ripercorrere la normativa relativa al monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie estere, ed i motivi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto “attività detenute all’estero” anche quelle situate in Italia, e detenute per il tramite di un soggetto estero considerato interposto.

Gli oneri relativi al monitoraggio fiscale sono stati introdotti in Italia con il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, in seguito della liberalizzazione dei movimenti di capitale tra gli Stati appartenenti alla Comunità Economica Europea.

L’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, fiscalmente residenti in Italia[6], debbano indicare nella propria dichiarazione dei redditi[7] le attività di natura finanziaria ovvero patrimoniale[8] detenute all’estero e suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia[9].

La norma, inizialmente concepita per monitorare le transazioni finanziarie “da e verso l’estero” effettuate da parte dei soggetti residenti, è stata ampiamente modificata nel corso degli anni[10], evolvendosi in una prescrizione di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale realizzata mediante l’occultamento di capitali all’estero. Essa è, dunque, sempre più orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari (anche ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero – IVIE e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero – IVAFE)[11] da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia, detentori di attività localizzate in altri Paesi[12].

Tali modifiche hanno seguito di pari passo l’evoluzione dei mercati dei capitali ed il differente contesto economico e finanziario, impiegando, a decorrere dal 2013, gli incisivi strumenti della normativa di contrasto ai fenomeni di riciclaggio[13]. Invero, l’introduzione della nozione di “titolare effettivo” nell’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, ha notevolmente ampliato la portata applicativa di tale norma nel senso che di seguito si evidenzierà[14].

Gli obblighi dichiarativi per i trust

La normativa sul monitoraggio fiscale è applicabile anche ai trust non commerciali residenti in Italia, in quanto soggetti dotati di soggettività tributaria[15].

In particolare, i trust fiscalmente residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa[16], che nel corso del periodo d’imposta abbiano detenuto attività estere[17] di natura patrimoniale o finanziaria, sono tenuti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, ad indicarle nella propria dichiarazione annuale dei redditi, pena l’applicazione delle sanzioni tributarie per mancata compilazione del Quadro RW[18].

Tali obblighi di riporto ricadono ora su diverse categorie di soggetti (i.e. disponenti, terzi apportatori, guardiani, beneficiari e trustee)[19], anche in considerazione della qualificazione fiscale del trust come “opaco” oppure “trasparente”[20].

L’ampliamento delle categorie dei soggetti onerati dagli obblighi di monitoraggio, è stata diretta conseguenza delle riforme che nel corso degli anni hanno interessato il secondo periodo del comma 1 dell’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

Dapprima la Legge europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n. 97)[21], ha esteso tali oneri ai “titolari effettivi”, come individuati dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

Più recentemente, la nozione di “titolare effettivo” è stata ridefinita[22] dall’art. 8, comma 7, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che, in applicazione della IV Direttiva antiriciclaggio, ha eliminato le percentuali di riferimento del 25% ed ampliato tale definizione alle “persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse … delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”[23].

Con specifico riferimento ai trust, l’art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 disciplina i criteri per la determinazione della titolarità effettiva. Inoltre, il successivo art. 22, comma 5, fornisce un elenco dettagliato dei soggetti qualificabili come “titolari effettivi” dei trust[24] ed obbliga il trustee/fiduciario ai relativi adempimenti identificativi. Alla luce di ciò, i soggetti onerati ai fini del monitoraggio fiscale, devono ora intendersi i trustee, i disponenti, i guardiani ed i beneficiari, qualora “individuati”[25].

In buona sostanza, i trust non commerciali, non fittiziamente interposti ai fini fiscali e residenti in Italia, sono tenuti ad adempiere gli obblighi di riporto delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero, siano essi fiscalmente qualificati come opachi o trasparenti[26]. I soggetti onerati a tal fine, mutano in considerazione sia della qualificazione fiscale del trust, sia dell’operatività pratica del medesimo istituto[27].

Trust opachi

Nei trust opachi[28], i beneficiari del reddito del trust non sono individuati, ovvero se individuati e nominati ad ogni modo non vantano un diritto attuale, certo e giuridicamente tutelabile al reddito del trust. Solitamente, i trust opachi accumulano il reddito prodotto, senza provvedere a distribuzioni. In tal caso, il trust è soggetto passivo autonomo di imposta ai fini IRES, che verrà calcolata ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b) e c) del T.U.I.R.

Sotto il profilo del monitoraggio fiscale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, saranno soggetti agli adempimenti dichiarativi le seguenti categorie di soggetti: (i) i disponenti e gli eventuali terzi apportatori per la percentuali di beni conferiti; (ii) il guardiano per la totalità del patrimonio in trust[30]; (iii) i beneficiari unicamente dal momento in cui tali beni fossero a loro attribuiti sotto forma di distribuzione di reddito o di capitale; e, (iv) qualunque persona fisica la quale, in ultima istanza, eserciti il controllo sui beni conferiti in trust attraverso la proprietà diretta o indiretta ovvero attraverso altri mezzi[31].

Tali soggetti dovranno riportare nel Quadro RW le attività, anche a loro indirettamente[32] riferibili in qualità di titolari effettivi.

Dubbi sussistono rispetto alla necessità che il trustee provveda agli adempimenti dichiarativi, in quanto qualificato come titolare effettivo. Secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E/2013, pag. 16 “non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee, posto che quest’ultimo amministra i beni e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse”. Al contrario, la IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 849/2015/UE del 20 maggio 2015), come modificata dalla V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 843/2018/UE del 30 maggio 2018), specifica che in caso di trust, il trustee debba essere ricompreso tra i titolari effettivi. Anche il comma 5 dell’art. 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 indica i “fiduciari”, e dunque i trustee, tra i soggetti qualificabili come titolari effettivi[33].

Trust trasparenti

Nel caso di trust qualificato come trasparente, il trustee provvede a distribuire il reddito ai beneficiari, che vantano un diritto certo e giuridicamente tutelabile al reddito, a loro imputabile per trasparenza.

In questo caso, i beneficiari del reddito o del capitale individuati ed i titolari effettivi del trust dovranno riportare le attività a loro riferibili nel Quadro RW, secondo le percentuali di riferibilità. In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, si ritiene che i beneficiari del trust debbano compilare il Quadro RW, in base alla percentuale di reddito o di patrimonio ad essi immediatamente e originariamente riferibile, in quanto titolari di un diritto certo ed attuale ad ottenerlo[34].

Per quanto riguarda gli altri soggetti del trust, oltre ai beneficiari, dovranno riportare le disponibilità estere anche i titolari effettivi, di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, e dunque tutti i soggetti indicati dal comma 5 dell’art. 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 secondo quanto sopra indicato con riferimento ai trust opachi (cfr. supra § 5).

Trust fiscalmente interposti

L’Amministrazione finanziaria ha inoltre precisato che vi sono dei casi in cui i trust possono essere qualificati, sotto il profilo tributario, come soggetti fittiziamente interposti[35].

Tale valutazione è compiuta in concreto dall’Amministrazione finanziaria in base a determinati indici di interposizione[36], rispetto ai quali viene valutato se i beni conferiti in trust siano effettivamente sottratti alla disponibilità del disponente.

Nei casi in cui il trust venga qualificato come soggetto fittiziamente interposto, esso non avrà alcuna rilevanza sotto il profilo tributario e verrà considerato come fiscalmente non esistente, non essendogli riconosciuta la soggettività tributaria di cui all’art. 73, comma 1, del T.U.I.R., a prescindere dalla sua residenza fiscale italiana o estera[37].

In tal caso, i relativi obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale ricadono sui beneficiari, oltre che sui titolari effettivi del trust estero interposto[38].

Trust e attività detenute all’estero

Come ampiamente anticipato, gli obblighi dichiarativi di cui all’art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167 sussistono – sotto il profilo soggettivo – per tutti i soggetti indicati dalla norma e per i trust, in quanto soggetti equiparati agli enti non commerciali.

Inoltre, tali obblighi si applicano anche ai titolari effettivi ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. I soggetti onerati devono essere ad ogni modo residenti fiscalmente in Italia.

Sotto il profilo oggettivo, nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi devono essere indicate le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti all’estero, attraverso i quali possono essere conseguiti redditi in Italia.

Per “attività di natura finanziaria estere” si intendono le attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera[40].

Per “investimenti esteri” si intendono i beni patrimoniali (immobili, diritti reali immobiliari, preziosi, opere d’arte o imbarcazioni) collocati all’estero o iscritti in pubblici registri esteri, e suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia[41].

In merito alla qualificazione delle attività come “estere”, il Ministero delle Finanze, nella circolare del 24 giugno 1998, n. 165, paragrafo 6.2, ha precisato che “si considerano come di fonte estera, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Decreto-Legge n. 167 del 1990, i redditi corrisposti da non residenti […], nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato”[42].

Dunque, ai fini del monitoraggio fiscale, le attività da riportare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, dovrebbero essere unicamente quelle estere e che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.

Trust e attività detenute in Italia

Ciò che rileva, in particolare con riferimento alla sentenza in commento, è che secondo l’Amministrazione finanziaria[43] gli obblighi dichiarativi di cui all’art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167 sussistono anche in capo ai beneficiari o titolari effettivi di trust esteri interposti, detentori di attività patrimoniali o finanziarie situate in Italia.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 38/E/2013 ha qualificato come “detenute all’estero” anche le attività finanziarie e patrimoniali detenute in Italia per il tramite di società fiduciarie estere o trust esteri considerati interposti. Dunque, i beneficiari ed i titolari effettivi italiani di tali trust, dorrebbero indicare nel loro Quadro RW il valore delle attività italiane detenute dal trust, pena l’applicazione delle relative sanzioni.

L’Agenzia delle entrate a pagina 9 della circolare n. 38/E/2013 precisa che “l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste […] in caso di investimenti all’estero ed attività estere di natura finanziaria nonché investimenti in Italia ed attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari (cfr. risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002)”[44].

La risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002[45] richiamata, si riferisce alla risposta ad un interpello riguardante la regolarizzazione mediante l’emersione delle attività detenute all’estero (i.e. Scudo fiscale 2001)[46] degli immobili ubicati in Italia, posseduti per il tramite di un soggetto estero, che lo stesso contribuente ammetteva essere fittiziamente interposto.

In tale contesto, l’Agenzia delle entrate, partendo dalle finalità di rimpatrio attinenti allo Scudo fiscale, ha autorizzato i soggetti residenti in Italia, detentori di attività in Italia per il tramite di soggetti esteri meramente interposti, al rimpatrio delle medesime mediante la procedura di regolarizzazione, sostenendo che il presupposto della “detenzione all’estero di attività” si realizzi anche nel caso di “esterovestizione” di beni immobili posseduti da soggetti residenti in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti, che ne risultino formalmente intestatari.

Dunque, tale interpretazione utilizzata in sede di Scudo fiscale 2001 per il c.d. rimpatrio giuridico delle attività formalmente estere presenti in Italia, è stata riproposta nel corso degli anni per poter applicare la noma sul monitoraggio fiscale, oltre alle attività estere, anche a quelle detenute in Italia.

 

Conclusioni

La sentenza 17 dicembre 2018, n. 5506 della Commissione tributaria regionale Lombardia risulta essere particolarmente interessante poiché contribuisce, in modo autorevole, a fare chiarezza su una tematica complessa che coinvolge molteplici soggetti, anche in considerazione della recente modifica alla nozione di titolare effettivo[48].

La pronuncia sembrerebbe fare luce sulla portata della nozione di “attività estere”, di natura finanziaria o patrimoniale, che devono essere riportate nel Quadro RW ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, dovendosi dunque intendere come “estere” unicamente quelle attività presenti al di fuori del territorio dello stato italiano, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tale interpretazione è, tra l’atro, in linea a quanto sancito della circolare del Ministero delle Finanze, 24 giungo 1998, n. 165, mediante la quale è stato a suo tempo precisato che “si considerano come di fonte estera […] i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato”.

In considerazione di ciò, potranno ora ritenersi sussistere ragionevoli motivi per poter considerare illegittimi gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie relative alle omissioni di riporto nel Quadro RW delle attività di natura finanziaria o patrimoniale, situate in Italia, e detenute dai beneficiari o titolari effettivi italiani di trust esteri qualificati dall’Agenzia delle entrate come interposti.

[1] Il Quadro RW del modello unico di dichiarazione dei redditi relativo agli investimenti ed alle attività finanziarie detenute all’estero, che deve essere compilato ai fini del monitoraggio fiscale, dei soggetti residenti in Italia (persone fisiche o enti non commerciali nei rispettivi modelli dichiarativi), che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

[2] Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013 recante “Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria” ed il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013 recante le “Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell’art. 4 del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera c), della Legge 6 agosto 2013, n. 97”.

[3] Art. 4 rubricato “Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività” del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 recante “Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”, convertito con modificazioni, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 4 agosto 1990, n. 227 e successivamente più volte modificato.

[4] Commissione tributaria regionale Lombardia Milano, Sez. I, sent., 17 dicembre 2018, n. 5506, pubblicata infra, pag. ??? avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. II, n. 4906/2017, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

[5] Agenzia delle entrate con la circolare n. 38/E/2013, pag. 9, pag. 35 (in tema di attività di natura finanziaria) e pag. 38 (in tema di attività di natura patrimoniale).

[6] La nozione di “residenza fiscale” differisce a seconda che si tratti di persone fisiche assoggettate all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ovvero società o enti assoggettati all’imposta sul reddito delle società (IRES). Nel primo caso, rileva l’art. 2 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (del Testo Unico delle imposte sui redditi – T.U.I.R.). Nel secondo caso, l’articolo di riferimento è il 73 del T.U.I.R. Per un approfondimento in tema di trust vedasi: M. Lupoi, “L’Agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità dei trust”, in Corr. Trib., 2007, pag. 2785; N. Fasano – G. Malinconico, “La residenza del trust”, in questa Rivista, n. 4/2008, pag. 372 ss; A. Ravera, “Il Trust: Parte Seconda”, in Dir. prat. trib., n. 3/2018, pag. 1335.

[7] In un apposito quadro del proprio modello dichiarativo, denominato “RW”, che si caratterizza per essere un quadro dichiarativo di riepilogo non sempre avente finalità reddituale. La compilazione del Quadro RW può avere anche solo finalità dichiarativa, dunque non sembra del tutto corretta l’interpretazione secondo la quale la compilazione tale quadro dovrebbe riguardare esclusivamente i soggetti in capo ai quali, ai sensi dell’art. 1 del T.U.I.R., risultino tassabili i redditi ritraibili dalle attività estere. Ad esempio, il guardiano di un trust italiano con attività estere, sebbene qualificato titolare effettivo in base all’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, e dunque onorato al riporto di tali attività nella propria dichiarazione dei redditi, non sarà comunque soggetto al pagamento delle relative imposte barrando la casella di cui alla colonna 20 del quadro (caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE). In questo caso risultano evidenti le finalità meramente dichiarative e non reddituali del Quadro RW.

[8] Sotto il profilo oggettivo, le attività di natura finanziaria o patrimoniale sono dettagliatamente descritte dall’Agenzia delle entrate con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

[9] Inizialmente la finalità della normativa sul monitoraggio fiscale era quella di consentire il controllo delle transazioni finanziarie da e verso l’estero, effettuate dai soggetti residenti non onerati alla redazione di bilanci; col passare degli anni la funzione del monitoraggio fiscale si è evoluta sensibilmente. Nel 2009, anno nel quale la circolare dell’Agenzia delle entrate del 16 ottobre 2009, n. 43/E ha precisato che, a partire dalla dichiarazione relativa al 2009, i contribuenti detentori di disponibilità estere fossero tenuti ad indicarle nel Quadro RW tutti gli investimenti esteri (patrimoniali e finanziari), indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili. I chiarimenti del 2009 sono stati ribaditi nel 2013 con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E/2013. Nel 2013, con la c.d. Legge europea 2013 (i.e. Legge 6 agosto 2013, n. 97), la normativa sul monitoraggio fiscale, è stata sostanzialmente rinnovata prevedendo, tra le altre, l’ampliamento del perimento soggettivo di applicazione, introducendo tra gli obbligati al riporto delle disponibilità detenute all’estero anche i “titolari effettivi” degli investimenti, richiamando il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

[10] Da ultimo con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 849).

[11] L’imposta sul valore degli immobili all’estero – IVIE – e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero – IVAFE – sono entrate nel sistema tributario italiano con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti), convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni si applicano a partire dal periodo di imposta 2012.

[12] Circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1998, n. 165/E.

[13] La Legge 6 agosto 2013, n. 97 (c.d. Legge europea 2013) ha sostanzialmente modificato l’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, introducendo la nozione di “titolare effettivo” prevista dalla normativa antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Dunque, a decorrere dal decorrere dal periodo d’imposta 2013, gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale sono stati estesi anche ai titolari effettivi residenti in Italia, detentori di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria. I criteri di identificazione del “titolare effettivo” sono poi successivamente mutati con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[14] Riguardo al panorama applicativo della norma, la Corte di cassazione Sez. V, sentenza 29 dicembre 2016, n. 27301 ha precisato che “L’interpretazione di tale norma nella giurisprudenza di legittimità è sempre stata nel senso che tale obbligo ricada non solo sugli intestatati formali di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero, ma anche sul ‘beneficiario effettivo’, nonché ‘tenuto conto della ratio della previsione normativa, (su) colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di danaro non proprie, con il compito fiduciario di trasferirle all’effettivo beneficiario’ (v. Sez. 5, n. 9320 del 11/06/2003, Rv. 564119; Sez. 5, n. 10332 del 07/05/2007, Rv. 599038; Sez. 5, n. 17051 del 21/07/2010, Rv. 614445; Sez. 5, n. 26848 del 18/12/2014, Rv. 633711)”. Prosegue la Corte statuendo che “tale interpretazione ha trovato peraltro ancor più chiara conferma nel dato positivo, per effetto della modifica apportata alla citata norma dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97, art. 9, comma 1 lett. c (in parte qua pertanto non avente portata innovativa), attraverso l’aggiunta del seguente periodo: ‘sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 1, comma 2, lett. u)’”.

[15] L’art. 1, comma 74, lett. A) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha inserito i trust tra i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007, attribuendogli dunque soggettività passiva tributaria. Per un approfondimento vedasi: A. Moja, “Il Trust”, Capitolo XXI, pag. 1355 ss., in AA.VV., Manuale di Fiscalità Internazionale, edizione VII, IPSOA, 2016; A. Tomassini, “Trust e imposizione diretta alla luce della Legge finanziaria 2007”, in il fisco, 2007, pag. 1134.

[16] Ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. C) del T.U.I.R. i trust che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio dell’attività commerciale sono qualificabili dunque come enti non commerciali. L’art. 73 del T.U.I.R., nel ricomprendere i trust tra gli enti non commerciali e quindi tra i soggetti passivi d’imposta, al comma 3, considera residenti quei soggetti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

[17] Le attività estere devono essere ad ogni modo “suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”. A tal riguardo si veda la circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1998, n. 165/E.

[18] Le sanzioni sono previste dall’art. 5 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 e sono state ampiamente modificate nel corso degli anni. L’art. 5 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 è stato in seguito modificato dall’art. 2, comma 1, lett. da a) a e), D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125, dall’art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409, dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, con efficacia dal 1° gennaio 2009, dall’art. 13-bis, comma 7, lett. a) e b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, per ultimo, così sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. d), Legge 6 agosto 2013, n. 97.

[19] I trustee, denominati “fiduciari” dall’art. 22, comma 5 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono i soggetti obbligati agli adempimenti relativi all’identificazione del titolare effettivo.

[20] Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E/2007 e circolare n. 61/E/2010.

[21] Recante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013” dove all’art. 9 “Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU” introduce tutta una serie di modifiche al D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

[22] La nuova definizione di “titolare effettivo” per i trust si differenzia sostanzialmente dalla definizione previgente, adottata con la riforma del 2013, per due aspetti principali: l’ampliamento dei soggetti che possono essere considerati titolari effettivi; e, l’eliminazione di qualsiasi soglia quantitativa, con riferimento alla percentuale di patrimonio detenuto dal trust e riferibile al titolare effettivo.

[23] Art. 1, comma 2, lett. Pp) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Per un approfondimento si veda: M. Piazza – M. Laguardia, “Quadro RW, le novità sui titolari effettivi e valute virtuali”, in il fisco, n. 23/2018; Commissione Wealth Planning, ODCEC di Milano, “Obblighi di complicazione del quadro RW e titolare effettivo”, in Documento di Studio, n. 1/2019; A. Montanari, “Il Nuovo Titolare Effettivo”, in questa Rivista, n. 6/2017, pag. 614.

[24] I. Valas, “La IV Direttiva antiriciclaggio ed il futuro (del) registro dei trust”, in questa Rivista, n. 4/2017, pag. 391.

[25] Il comma 5 dell’art. 22 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non è direttamente richiamato dall’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, ma si ritiene comunque applicabile in quanto dalla norma sul monitoraggio è richiamato l’art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante i “criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche”, articolo quest’ultimo introdotto dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha anche riformato l’art. 22, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio. Per “beneficiari individuati” si deve far riferimento a quanto indicato dall’art. 73, comma 2, del T.U.I.R. e nella circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010.

[26] Per un approfondimento in merito all’imposizione diretta in materia di trust, vedasi: M. Lupoi, “Trust: disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette, in circolare Commentata”, in questa Rivista, 2007; T. Tassani, Trusts nel sistema fiscale italiano, Pacini editore, Ospedaletto, 2012; M. Bastianelli, “Brevi note sulla disciplina dei trust ai fini delle imposte sui redditi”, in questa Rivista, n. 2/2011; F. Squeo, “L’imposizione diretta del trust in Italia: un orizzonte da definire”, in questa Rivista, 2007.

[27] La qualificazione fiscale del trust in opaco, trasparente o misto può talvolta non essere coerente con l’operatività pratica dell’istituto. Nella pratica il soggetto tenuto all’assolvimento dell’imposta è solamente colui che ha percepito il reddito, che esso sia il trust stesso, oppure il beneficiario del reddito individuato o altro beneficiario che abbia ricevuto comunque delle distribuzioni, ma non titolare di un diritto certo e giuridicamente tutelabile a beneficiare del reddito del trust.

[28] Per la qualificazione tributaria del trust sotto il profilo delle imposte dirette si rimanda in particolare alle circolari dell’Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, n. 48/E e circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010.

[29] Un trust è pertanto sempre opaco quando i beneficiari abbiano una mera aspettativa di attribuzione del reddito e, dunque, un trust in cui non siano individuati beneficiari che vantino nei confronti del trust (e del trustee) un diritto immediato, certo e giuridicamente tutelabile alla percezione del reddito e che per ciò possano esprimere “capacità contributiva attuale”. In tal senso si possono vedere la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 47/E/2007 del 6 agosto 2007, par. 3 e le risoluzioni n. 278/E del 4 ottobre 2007, n. 4/E del 4 gennaio 2008, n. 425/E del 5 novembre 2008.

[30] M. Piazza, “Il Punto”, in Fiscalità & Commercio internazionale, n. 6/2018, pag. 78; M. Piazza – M. Laguardia, “Quadro RW: le novità su ‘titolari effettivi’ e ‘valute virtuali’”, (supra, nota 23).

[31] M. Piazza – M. Laguardia, “Quadro RW: le novità su ‘titolari effettivi’ e ‘valute virtuali’”, (supra, nota 23); M. Krogh, “Gli obblighi e le nuove sanzioni antiriciclaggio nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90”, in Notariato, n. 5/2017, pag. 523.

[32] Nel caso di partecipazioni detenute direttamente (o indirettamente tramite partecipazione in società italiane) da parte di una persona fisica o di un trust fiscalmente residenti in Italia, qualificabile come “titolare effettivo” di partecipazioni in società estere, localizzate in Paesi non collaborativi, anche ai sensi dell’art. Art. 168-bis del T.U.I.R. l’Agenzia delle entrate applicherà un approccio c.d. look through. In tal caso, occorre indicare nel Quadro RW (in luogo del valore della partecipazione) il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. Cfr circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E/2013, pag. 12.

[33] Il comma 5 dell’art. 22, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 “I fiduciari di trust espressi, … ottengono e detengono informazioni … sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all’identità del … fiduciario o dei fiduciari …”.

[34] Commissione Wealth Planning, ODCEC di Milano, “Obblighi di complicazione del quadro RW e titolare effettivo”, in Documento di Studio, n. 1/2019.

[35] La nozione di “interposto” associato al trust senza specificare se si tratti di interposizione fittizia o reale, come utilizzata dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E/2013, deve ritenersi far riferimento alla prima fattispecie (i.e. interposizione fittizia), in quanto se il trust fosse interposto realmente sarebbe soggetto passivo di imposta ed avrebbe rilevanza dal punto di vista fiscale, essendo comunque tenuto ai relativi oneri dichiarativi ed i beneficiari sarebbero onorati in tal senso solo in caso di trust trasparente ovvero solo in caso di percezione delle distribuzioni per il trust opaco. Per un approfondimento: G. Turri, “Quadro RW: la disciplina del monitoraggio fiscale”, in Dir. prat. trib., n. 5/2017, pag. 1991 e F. Di Maio, “Trust Disclosure (Parte II)”, in questa Rivista, n. 4/2017, pag. 377.

[36] Nel caso siano presenti degli indici di interposizione, il trust assumerebbe la qualifica di mero soggetto interposto ai fini fiscali. Tale concetto è stato ampiamente ribadito dalla circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 e dalla successiva circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, con le quali l’Agenzia delle entrate ha fornito diverse indicazioni ed elenchi esemplificativi di ipotesi in cui il trust è da considerarsi soggetto fittiziamente interposto e quindi soggetto non operante.

[37] Per la qualificazione tributaria del trust come soggetto interposto, si rimanda alle circolari dell’Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, n. 48/E, 10 ottobre 2009, n. 43/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E. Precedenti all’introduzione della normativa in materia di trust, si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate 4 dicembre 2001, n. 99/E e 17 gennaio 2002, n. 8/E.

[38] Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E/2013, paragrafo 1.1.1. “La figura del titolare effettivo”.

[39] I beneficiari individuati e residenti in Italia di trust esteri e, in base alla recente riforma della definizione di “titolare effettivo” apportata al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, anche i titolari effettivi del trust estero dovranno indicare nel Quadro RW la quota di patrimonio del trust ad essi riferibile. L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 38/E/2013 a pag. 15 precisa però che “con riferimento ai trust esteri con beneficiari individuati in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all’estero dal trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa antiriciclaggio”.

[40] Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E/2013, paragrafo 1.3.1.

[41] Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E/2013, paragrafo 1.3.2.

[42] Circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1998, n. 165/E di commento al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

[43] Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E/2013, risoluzione n. 134/E/2002 e circolare n. 9/E/2002 (risposta 1.28).

[44] La risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002 richiama, inoltre, la circolare dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2002, n. 9/E in tema di emersione di partecipazioni di società italiane detenute da un soggetto interposto non residente.

[45] In tale circolare, l’Agenzia precisa che essendo “finalità generale delle disposizioni concernenti l’emersione delle attività detenute all’estero è quella di riportare nell’ambito del controllo diretto dell’Amministrazione finanziaria italiana le attività finanziarie e gli altri beni che i contribuenti residenti detengono in violazione della normativa nazionale sul monitoraggio, al fine di conoscere l’effettiva situazione reddituale complessiva dei medesimi” e che l’emersione di tali attività è consentita anche nel caso di soggetti interposti in relazione ai quali lo “schermo” di interposizione appare meramente formale. Così per il caso di attività finanziarie, ma anche di “immobili ubicati in Italia ma detenuti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero, si ritiene che sia esperibile la procedura di regolarizzazione potendosi sostenere che il presupposto della ‘detenzione all’estero di attività’ si realizzi anche nel caso di ‘esterovestizione’ di beni immobili posseduti da soggetti residenti in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti che ne risultino formalmente intestatari”. L’Agenzia delle entrate conclude affermando che vi sia dubbio “come l’aspetto giuridico-formale assuma rilievo ai fini dei presupposti della regolarizzazione e che tanto basti per localizzare all’estero una relazione giuridica esistente tra il soggetto interposto e l’immobile o altre attività riconducibili al suo patrimonio. Nei limiti appena enunciati e sotto il profilo puramente formale, pertanto, l’attività oggetto di regolarizzazione può essere considerata ai fini di cui trattasi come ‘detenuta all’estero’”.

[46] D.L. 25 settembre 2001, n. 350 recante le “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie” convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409.

[47] Finalità tra l’altro richiamata dalla Commissione tributaria regionale Veneto, Venezia, Sez. V, sent., 25 luglio 2016, n. 944 secondo la quale “Lo spirito della legge è palese, infatti da una lettura delle circolari Ministeriali, n. 85 e 99 dell’anno 2001, viene specificato come <l’emersione delle attività è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a Società F. Anche la circolare Ministeriale n. 4/2009, specifica che, in caso di attività detenute all’estero intestate a Società F. o possedute dal contribuente tramite interposta persona (ha riportato l’esempio di immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite da un soggetto interposto residente all’estero risoluzione Ministeriale n. 134/E del 30704/2002), e ogni volta che si sia in presenza di beni detenuti in Italia da un soggetto italiano per mezzo di un’entità estera (società fiduciaria o interposta), il soggetto italiano è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, ex D.L. n. 167 del 1990. La finalità della normativa è quella di riportare nell’ambito del controllo diretto dell’Agenzia delle entrate, le attività finanziarie e gli altri beni che i contribuenti residenti detengono in violazione della normativa nazionale sul monitoraggio per conoscere l’effettiva situazione reddituale complessiva dei medesimi.>”.

[48] Alla luce delle recenti modifiche alla nozione di “titolare effettivo”, si auspica che l’Agenzia delle entrate provveda a diffondere una nuova circolare interpretativa che possa fare chiarezza su numerosi punti lasciati in sospeso o non più attuali della circolare n. 38/E/2013 e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013.

 

A cura di Leonardo Arienti