A cura di Leonardo Arienti

Questi due approfondimenti hanno lo scopo di fornire un quadro d’insieme di quelli che sono i principali e più tradizionali strumenti di segregazione del patrimonio familiare.


Premesse
:

Il presente articolo, predisposto in collaborazione con SIFIR fiduciaria, ha lo scopo di fornire un quadro d’insieme di quelli che sono i principali e più tradizionali strumenti di segregazione del patrimonio della famiglia e finalizzati a:

  • tutelare il patrimonio della famiglia;
  • garantire un adeguato passaggio generazionale che consenta di impedire, o comunque limitare, l’insorgere delle tipiche controversie dovute al passaggio generazionale della proprietà dei beni facenti parte dell’asse ereditario.

In tale contesto Arienti-Abruzzese – specializzato nella consulenza tributaria e legale – e SIFIR – società fiduciaria specializzata nell’attività orientata alla conservazione dei patrimoni dei clienti – offrono servizi altamente specializzati e personalizzati, dedicati ad una clientela esigente ed attenta alla tutela del proprio patrimonio e della propria riservatezza.

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La tutela del patrimonio della famiglia: il patto di famiglia, la holding di famiglia e l’intestazione fiduciaria


Il patto di famiglia

Il patto di famiglia è un istituto giuridico introdotto nel nostro ordinamento nel 2006 (i.e. L. 14 febbraio 2006, n. 55) e regolato dagli artt. 768-bis e s.s. cod. civ.. Esso è un contratto mediante il quale l’imprenditore, mentre è in vita, ha la facoltà di trasferire in tutto o in parte l’azienda o le partecipazioni che detiene ad uno o più discendenti dallo stesso prescelti.

La normativa in esame costituisce una vera e propria deroga al divieto di patti successori previsto dall’art. 458 cod. civ. che sancisce la nullità di ogni accordo con cui un soggetto dispone della propria successione o dei diritti che gli possono spettare in base ad una successione non ancora aperta.

La ratio della previsione legislativa è quella di garantire il passaggio generazionale dell’azienda in modo che l’imprenditore possa designare durante il corso della sua vita il soggetto o i soggetti che si occuperanno della stessa garantendone la continuità gestionale ed evitando future problematiche successorie.

Il patto di famiglia deve essere concluso per atto pubblico al quale devono partecipare anche il coniuge ed i soggetti che sarebbero legittimari se al momento della stipula si aprisse la successione dell’imprenditore.

Gli assegnatari prescelti, ai quali verrà trasferita l’azienda o le partecipazioni, si devono impegnare a liquidare ai soggetti esclusi (i.e. non assegnatari) una somma o dei beni per un valore tale da non ledere la loro quota di legittima (art. 768-quater cod. civ.). Tale previsione è finalizzata alla tutela dei soggetti legittimari che non dovranno essere lesi dal patto di famiglia.

Mediante il patto di famiglia l’imprenditore può scegliere chi, tra i suoi eredi, destinare alla gestione della propria attività facilitando, ed in pratica anticipando, il passaggio generazionale.

Il patto di famiglia è adottabile anche in caso di convivenza more uxorio. Ad ogni modo egli non rientra tra i soggetti che devono partecipare necessariamente al patto ex art. 768 quater cod. civ.. Si tratta, invero, di soggetto al quale, attualmente, non vengono riconosciuti diritti successori ex lege, né, tanto meno, la qualità di erede legittimario, nella successione del convivente.

In conclusione, il patto di famiglia è uno strumento economico ed utile per anticipare il passaggio generazionale dell’impresa e garantire alla stessa una continuità. Questa soluzione potrà essere adottata nei casi in cui l’imprenditore abbia un discendente giudicato idoneo a subentrate nella gestione dell’attività ed a diventare titolare della medesima.


Le holding di famiglia

La holding di famiglia è una società detentrice di partecipazioni controllata dai componenti di una stessa famiglia avente lo scopo di:

  • tutelare il patrimonio della famiglia
  • garantire un adeguato passaggio generazionale che consenta di dirimere le tipiche controversie dovute ad una gestione di tipo familiare.

L’attività di holding può essere esercitata attraverso differenti tipologie societarie a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate.

La distinzione fondamentale riguarda la differente responsabilità in capo ai soci in caso di società di persone o società di capitali a prescindere dal requisito della commercialità ex art. 2195 cod. civ. stante la non commercialità dell’attività di mera detenzione di partecipazioni.


Le holding di famiglia: società di persone

Per quanto riguarda le società di persone, la holding familiare può assumere la forma di Società semplice, Società in nome collettivo o Società in accomandita semplice.

La Società semplice (S.s.) offre numerosi vantaggi. In primo luogo permette ai soci un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dei rapporti sia interni che esterni come nella gestione del grado di partecipazione agli utili, non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili, le si applica una tassazione per trasparenza e non richiede particolari formalità in sede di costituzione.

La Società semplice si espone però ad alcuni limiti quali:

  • la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali ex art. 2267 cod. civ.,
  • la possibilità per il creditore personale del socio di chiedere la liquidazione della quota
  • le difficoltà che si incontrano in sede di trasformazione della Società semplice in società commerciale.

La Società in nome collettivo (S.n.c.) e la Società in accomandita semplice (S.a.s.) sono entrambe società di persone aventi natura commerciale con contestuale obbligo di tenuta delle scritture contabili e di obblighi dichiarativi più complessi rispetto alla S.s.. In questo caso i redditi percepiti dalle società figlie sono considerati redditi di impresa sia in capo alla società holding che in capo ai soci. In questo caso il socio persona fisica potrà  eventualmente compensare i proventi percepiti con una perdita subita nell’esercizio di un’altra attività imprenditoriale.

Sia la S.n.c che la S.a.s. godono di un’ampia marginalità di organizzazione interna ed esterna con l’impossibilità del creditore personale di un socio di chiedere la liquidazione della sua quota finché dura la società. Inoltre, attraverso il meccanismo dalla S.a.s., è possibile pianificare e gestire le dinamiche di passaggio generazionale soprattutto nei casi in cui vi siano dei componenti della famiglia interessati all’amministrazione (i.e. soci accomandatari – illimitatamente responsabili) della società mentre altri ne siano disinteressati (i.e. soci accomandanti – limitatamente responsabili)


Le holding di famiglia: società di capitali

Per quanto riguarda le società di capitali, la holding familiare può assumere la forma di Società a responsabilità limitata, Società per azioni o Società in accomandita per azioni.

Senza voler scendere troppo nel particolare, la holding di famiglia costituita in forma di società di capitali si espone indubbiamente a costi di gestione più alti ed a dinamiche gestionali ben più complesse. Per converso, i soci sono limitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società, possono affidare l’amministrazione della società a soggetti terzi, adeguando così la governance societaria alle proprie esigenze e possono pianificare la struttura societaria societaria e tributaria in considerazione delle proprie esigenze.

In conclusione, la holding famigliare può essere un utile strumento teso alla conservazione del patrimonio della famiglia, a garantire un adeguato passaggio generazionale e ad una peculiare pianificazione societaria e fiscale.


Le holding di famiglia: quale tipologia societaria scegliere?

La scelta della tipologia societaria mediante la quale costituire una holding familiare varia profondamente in considerazione delle esigenze della famiglia stessa. Così, ad esempio, nel caso di famiglia composta da pochi soggetti solo una parte dei quali interessati alle dinamiche gestionali, la forma astrattamente più idonea sembrerebbe essere la Società in accomandita semplice.

Al contrario, nel caso di famiglia composta da numerosi soggetti e con un considerevole patrimonio che vede la partecipazione anche in società estere, sembrerebbe preferibile la costituzione della holding familiare nella forma di Società per azioni in modo da poter avere una gestione professionale della società ed al contempo ridurre il più possibile i rischi dovuti alle tipiche problematiche connesse alla conduzione familiare.


L’intestazione fiduciaria

L’attività d’intestazione fiduciaria viene svolta prevalentemente dalle società fiduciarie.

Tale tipologia di società è stata introdotta nel nostro ordinamento dapprima con R.D. 16 dicembre 1926, n. 2214, e successivamente regolamentate dalla L. 23 novembre 1939, n. 1966 (che tuttora le disciplina). Le società fiduciarie devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico previa la verifica di alcune garanzie in termini di competenza, professionalità, moralità e riservatezza. Esse, dunque, offrono in forma imprenditoriale servizi aventi carattere altamente tecnico-professionale.

Tra i servizi offerti dalle società fiduciarie vi è quello di intestazione fiduciaria. L’intestazione è realizzata mediante il negozio fiduciario che normalmente si articola in due distinti ma collegati atti:

  • il primo ad effetti obbligatori, vincola solamente le parti che lo sottoscrivono (i.e. il fiduciante e la società fiduciaria);
  • il secondo, avente natura reale ad effetti erga omnes, non comporta il trasferimento della proprietà ma prevede solo l’intestazione del bene e la contestuale legittimazione della società fiduciaria ad esercitare i diritti propri del proprietario.

L’intestazione fiduciaria è di per sé spesso sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale del bene innanzi ai creditori del fiduciante o comunque innanzi ai terzi i quali rimangono allo scuro dell’appartenenza del bene al patrimonio del fiduciante.

In conclusione, l’intestazione fiduciaria può essere un istituto duttile ai fini della tutela patrimoniale della famiglia in quanto uno ovvero entrambi i coniugi, i conviventi more uxorio, i figli o i terzi potrebbero intestare fiduciariamente i propri beni ad una società fiduciaria in modo da non farli più risultare nel loro patrimonio. L’intestazione fiduciaria può inoltre coadiuvarsi con l’istituto del fondo patrimoniale, del trust, del patto di famiglia ovvero della holding di famiglia non essendo preclusa la possibilità di intestazione fiduciaria di beni che saranno successivamente, ovvero, sono stati precedentemente, assoggettati ad un vincolo di indisponibilità.

L’intestazione fiduciaria è relativamente economica paragonata al trust ovvero alla gestione delle holding famigliari e permette un’attenta e dedicata pianificazione patrimoniale e fiscale anche ai fini del passaggio generazionale dell’impresa.


La tutela del patrimonio della famiglia: quale strumento scegliere?

Nessuno degli istituti sopra analizzati può definirsi “migliore” o “più sicuro” rispetto agli altri ai fini della segregazione patrimoniale del patrimonio della famiglia e della gestione delle dinamiche connesse al passaggio generazionale nell’impresa.

Ciascuno degli istituti presenta caratteristiche peculiari che lo caratterizza rispetto agli altri e lo differenzia rendendolo più o meno idoneo alle esigenze di volta in volta riscontrate.

Solo dopo un’attenta analisi della capienza e della qualificazione patrimoniale della famiglia nonché delle esigenze, della qualità dei beni e delle diverse dinamiche familiari sarà possibile propendere più per un istituto rispetto agli altri.

A cura di Leonardo Arienti