Il trust, essendo soggetto autonomo ai fini IRES ex art. 73 comma 1, lettere b) e c) TUIR, potrà fruire delle detrazioni al 100%, anche tramite la cessione del credito, con esclusivo riferimento ai lavori trainanti e trainati su parti comuni di condomini residenziali, nei quali risultino unità immobiliari segregate nel trust stesso.

Con riferimento invece a:

  • interventi trainati sulle singole unità immobiliari del condominio segregate nel trust;
  • interventi trainanti e trainati su interi edifici unifamiliari segregati in trust;

non sarà possibile beneficiare dell’agevolazione in commento per carenza del presupposto soggettivo in capo al trust visto che, di fatto, gli immobili non risultano di proprietà del trust ma del trustee, a cui sono formalmente intestati, e che rappresenta un soggetto professionale, incaricato del ruolo di “amministratore / gestore” del patrimonio segregato nel trust, e quindi impossibilitato ad operare come persona fisica privata.

Infine, occorre ricordare che con la risposta all’interpello n. 498/2021, l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto agevolabili al 110% i lavori su singole unità immobiliari ricadenti in un trust, le cui spese sono state sostenute da persone fisiche terze, titolari di contratti di comodato stipulati con il trustee che comunque non potrà autonomamente nominarsi comodatario e sostenere a tale titolo e in proprio le spese per i lavori edili: restando la natura della sua attività sempre di tipo professionale e non potendosi convertire in quella di un privato, titolare di contratto di comodato.