TRUST DI FAMIGLIA: 10 MOTIVI PER CUI È’ UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 

Seconda parte – gli altri 5 motivi

Estratto* a cura degli avvocati Leonardo Arienti,  esperto in trust e pianificazione patrimoniale e Michela Foti, esperta in diritto di famiglia

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Il trust strumento giuridico estremamente versatile.

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Gli Avvocati Michela Foti esperta in diritto di famiglia e Leonardo Arienti esperto in pianificazione patrimoniale che mi hanno elencato i 10 motivi per cui il trust è una grande opportunità.

Di seguito ti elenco i primi 5, nel prossimo articolo scoprirai altre cinque ragioni per cui il trust potrebbe essere una scelta efficace anche per te, la tua famiglia e la tua economia. 

Nel precedente articolo  dal titolo “TRUST DI FAMIGLIA: 10 MOTIVI PER CUI E’ UNA GRANDE OPPORTUNITA’” gli avvocati Leonardo Arienti esperto in pianificazione patrimoniale e Michela Foti esperta in diritto di famiglia hanno elencato i primi cinque motivi per cui il Trust rappresenta una grande opportunità.

In questo articolo ne prendono in considerazione altri cinque.


6) Strumento di pianificazione patrimoniale applicabile a qualsiasi tipo di unione

Il Trust, evidenzia l’Avv. Michela Foti, è uno strumento di pianificazione patrimoniale applicabile a qualsiasi tipo di unione: può essere utilizzato dai coniugi, dagli uniti civilmente nelle coppie same sex; può essere utilizzato, altresì, da coppie di conviventi more uxorio che si siano o meno dotate di un contratto di convivenza registrato, così come introdotto dalla Legge n. 76/2016, c.d. Legge Cirinnà, permettendo ai partners di segregare taluni beni e diritti al vincolo del Trust.

Il Trust permette di realizzare un vero e proprio “vestito su misura” nella pianificazione del patrimonio familiare che risponde alle esigenze di quel determinato nucleo familiare.

7) Strumento di pianificazione patrimoniale utilizzabile sia nella fase fisiologica che patologica della relazione (separazione).

Una pianificazione personalizzata, spiega l’Avv Michela Foti, è possibile non solo in costanza di matrimonio/unione civile/convivenza, ma anche nella fase patologica del rapporto, ovvero in occasione dell’evento separativo, con un effetto deflativo del conflitto.

 

8) Strumento di tutela dei soggetti più deboli

Il Trust è importantissimo anche con riferimento alla tutela dei soggetti deboli cd. “TRUST dopo di noi”, introdotto dalla Legge n. 112/2016 con la finalità di salvaguardare il patrimonio destinato a persone con disabilità gravi.

Il Trust offre la possibilità di tutelare anche i genitori disponenti, come pure gli altri eventuali figli, realizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel suo complesso: è il genitore -unico e profondo conoscitore del proprio figlio- a costruire e modellare il Trust in base alle necessità del figlio disabile. Il beneficiario trova nella gestione a cura del trustee, sostegno e aiuto, nel rispetto non solo della sua condizione, ma anche delle sue ambizioni ed aspirazioni.

 

9) Trust nel diritto successorio

Il Trust, segnala l’Avv. Foti, ha registrato un ampio utilizzo nel diritto successorio quale alternativa al testamento, poiché consente di pianificare il passaggio generazionale della ricchezza.

(a) Trust inter vivos in funzione successoria

Nella prassi si assiste spesso all’istituzione di Trust inter vivos la cui dotazione è effettuata solo al momento della morte del disponente stesso, mediante disposizione testamentaria. Il disponente potrà, pertanto, rimanere nella titolarità dei beni fino al momento dell’apertura della successione e, conseguentemente, disporne liberamente fino a tale data. Il Trust così articolato consente, fino all’ultimo, grande flessibilità di scelta al disponente in ordine ai beni da conferire: il testamento redatto e contenente le disposizioni di conferimento di beni in Trust potrà infatti essere revocato dal de cuius, in tutto o in parte, fino al momento della sua morte. 

(b) Trust istituito per testamento

Il disponente istituisce un Trust attraverso il proprio testamento. Il testamento non è quindi solamente lo strumento con cui viene attuata la devoluzione dei beni in Trust, ma assume esso stesso le funzioni di atto istitutivo del Trust, nel quale il disponente indica chi debba rivestire il ruolo di trustee, quali beni siano conferiti in Trust, quali soggetti ne siano beneficiari e con quali modalità.


10) I costi del Trust

Il Trust, concludono gli Avv.ti Leonardo Arienti e Michela Foti, è uno strumento molto utile e al tempo stesso sofisticato e i costi per la predisposizione dell’istituto rispecchiano questa sofisticatezza anche se comunque non sono assolutamente proibitivi.

Vi sono al contrario delle situazioni in cui un Trust viene istituito anche solo per amministrare un immobile oppure per proteggere una polizza assicurativa o un portafoglio di titoli o di altre forme di investimenti finanziari fra cui fondi comuni di investimento, sicav, gestioni patrimoniali ecc.

I costi relativi al Trust riguardano fasi differenti e possono essere più o meno contenuti.

Una prima fase di consulenza per l’istituzione del Trust è sempre necessaria per individuare le diverse necessità dei clienti.

Questa è una fase che può durare pochi giorni come diverse settimane nelle quali i consulenti in tema di Trust, ma anche in tema di diritto civile, tributario, commerciale, immobiliare, finanziario (relativamente al portafoglio di titoli), successorio e di famiglia si confrontano con il disponente e tutti i soggetti interessati in modo da predisporre la struttura più idonea alle esigenze del cliente.

Una seconda fase successiva è la redazione dell’atto istitutivo del Trust e di tutta la documentazione che ne consegue. Anche questa seconda fase può durare da pochi giorni a diverse settimane, ciò in considerazione delle scelte adottate dal cliente e dalla comprensione da parte dello stesso delle clausole dell’atto istitutivo.

Una ultima fase è la nomina del trustee, solitamente soggetto professionale (trust company o società fiduciaria, ma è possibile che vi siano Trust dove il trustee è una persona fisica) che viene incaricato dal disponente al momento dell’istituzione del Trust.

Costo eventuale è quello del notaio e del compenso al guardiano.

I costi relativi al trust variano molto a seconda del patrimonio conferito e delle scelte del disponente nel momento della predisposizione della documentazione.

Anche i costi relativi al trustee variano in considerazione dei beni conferiti in Trust e della mole di attività che il Trustee dovrà effettuare.

A seconda dello scopo che si vuole raggiungere con l’istituzione del Trust, cambieranno gli strumenti mobiliari (investimenti finanziari ) o polizze inserite in questo istituto giuridico.

*Articolo completo pubblicato nel blog personale della Dott.sa Claudia Carroli, consulente finanziario,https://claudiacarroli.biz/trust-di-famiglia-perche-e-una-grande-opportunita/  che si ringrazia per averne concesso la pubblicazione in estratto.


Leonardo Arienti

Vicepresidente del C.d.A., Avvocato, LLM