Dal 2016 interesserà i rapporti con San Marino e Lichtenstein e, dal 2017, sarà il turno di Svizzera e Principato di Monaco.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il testo del Decreto del 28 dicembre 2015, in attuazione della L. 18 giugno 2015 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU Serie Generale n.303 del 31-12-2015).

Con tale decreto si completa parte di un progetto al quale hanno aderito la maggior parte dei paesi dell’aera OCSE.

L’Italia è uno dei 77 Stati che hanno firmato il c.d. Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) sullo scambio automatico di informazioni.

Il D.M. 28/12/2015 dà così attuazione a disposizioni sia OCSE, sia comunitarie, per l’applicazione del c.d. Common Reporting Standard (CRS), ovvero un sistema sviluppato in risposta alle richieste del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, che permette alle diverse giurisdizioni di ottenere, su base annua, informazioni dai vari intermediari finanziari e automaticamente scambiare tali informazioni con altre giurisdizioni.

Al fine di attuare lo scambio di informazioni era stata approvata a suo tempo la L. 95/2015 la quale aveva sia ratificato le disposizioni sullo scambio di informazioni con gli Stati Uniti, ovvero il FATCA (attuato con DM 6 agosto 2015), sia introdotto, di fatto, il sopracitato CRS.

Tale ultimo procedimento si compone di 5 fasi principali, descritte al paragrafo 77 dell’implementation Handbook del CRS:

  • individuazione degli intermediari finanziari tenuti all’invio dei dati alle amministrazioni;
  • individuazione dei conti finanziari;
  • individuazione dei conti i cui dati vanno segnalati;
  • due diligence per individuare i titolari effettivi dei conti segnalati;
  • invio dei dati alle amministrazioni, le quali a loro volta li invieranno alle Amministrazioni degli altri Stati interessati.

Sulla base delle relative disposizioni, gli intermediari finanziari italiani dovranno trasmettere i dati dei conti dei soggetti non residenti all’Agenzia delle Entrate. La scadenza per tale adempimento da parte degli intermediari finanziari è fissata al 30 aprile dell’anno solare successivo, mentre l’Agenzia delle Entrate dovrà inviare i dati raccolti alle relative Amministrazioni ove i soggetti censiti risultino essere residenti, entro il 30 settembre. Tali disposizioni, e le relative scadenze, risultano, di fatto speculari per tutti i Paesi aderenti.