L’ISTITUZIONE DI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
A cura di Lorenzo Arienti.

Dal 15 luglio 2022, dopo un travagliato e lungo percorso, con non pochi ripensamenti, è entrato in pieno vigore il Codice della (prevenzione della) Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n.14/2019, come modificato dal D.Lgs. n.83/2022 pubblicato in GU il 1° luglio 2022) in sostituzione della superata Legge Fallimentare.

In recepimento di una direttiva europea (Insolvency) voluta a tutela delle imprese europee, va infatti definitivamente in pensione il Regio Decreto 267/1942 (Legge Fallimentare); nonostante la sua età (80 anni) esso continuerà tuttavia a produrre effetti esclusivamente per le procedure attualmente aperte.

Fra le novità più importanti della nuova normativa scatta, dal 15 luglio 2022, l’obbligo per TUTTE LE IMPRESE, soprattutto per quelle sane, indipendentemente dalla loro dimensione e tipologia, di dotarsi di adeguati assetti e misure ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Gli obblighi connessi alla disposizione in commento spettano sostanzialmente agli amministratori.

Per quanto riguarda le società di persone, l’art. 40 co. 1 del DLgs. 147/2020, in vigore dal 20 novembre 2021, sancisce che “l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”.

Per quanto riguarda la Snc, l’art. 2293 c.c. stabilisce che la stessa è regolata dalle norme del relativo capo e dalle norme del capo relativo alla società semplice mentre per la Sas l’art. 2315 c.c. stabilisce che alla stessa si applicano le disposizioni relative alla snc, in quanto compatibili.

Con riferimento invece alle società di capitali, L’art. 40 co. 2 e 3 del DLgs. 147/2020, in vigore dal 20 novembre 2021, sancisce che per le SpA “L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”, così come stabilito dal novellato art. 2380-bis co. 1 c.c. o al “consiglio di gestione” in base alle nove disposizioni di cui all’art. 2409-novies c.c..

Con riferimento al sistema “monistico” di amministrazione e controllo, l’art. 2409-noviesdecies co. 1 c.c. stabilisce che al relativo CdA si applica, in quanto compatibile, anche l’art. 2380-bis c.c.

Per le SApA, l’art. 2454 c.c. riconosce l’applicabilità delle norme relative alla spa, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni.

Per le Srl, l’art. 40 co. 4 del DLgs. 147/2020, in vigore dal 20 novembre 2021, stabilisce che «L’istituzione degli assetti» di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479″.

Anche l’imprenditore individuale viene interessato dalle disposizioni in commento in quanto l’art. 3, comma 1 del DLgs. 14/2019, stabilisce che “L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.

Infine, così come stabilito dalla Dottrina più recente, gli obblighi di cui all’art. 2086 co. 2 c.c. non si applicano solamente alle società in precedenza analizzate che svolgono attività lucrative, cooperative, consortili o di diritto speciale, ma anche agli enti del terzo settore e ad ogni altra realtà definibile come impresa che sia imputabile ad una collettività di persone, più o meno personificata e indipendentemente dall’appartenenza al genere società.

Le disposizioni di cui al DLgs 14/2019 nel suo complesso (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), sono in vigore dal 15 luglio 2022.

Con specifico riferimento all’Assetto Organizzativo, si tratta in buona sostanza di un organigramma che definisca funzioni, poteri e deleghe di firma.

Infatti, secondo i principi della norma di comportamento CNDCEC del Collegio sindacale di società non quotate 3.5, “per assetto organizzativo si intende:

  • il sistema di “funzionigramma” e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità,
  • il complesso procedurale di controllo”.

Per Assetto Amministrativo si intende l’insieme delle procedure dirette a garantire l’ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano” (Verna G. “Strumenti per il nuovo assetto organizzativo delle società”, Le Società, 8-9, 2019, p. 929. Cfr. anche Ambrosini S. “L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato”, www.ilcaso.it, 15.10.2019, p. 2).

Infine, quando si parla di Assetto Contabile ci si riferisce al sistema di rilevazione dei fatti di gestione.

Infatti, secondo i principi della norma di comportamento CNDCEC del Collegio sindacale di società non quotate 3.7, “il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa“.

L’art. 3 co. 2 del DLgs. 14/2019 (come sostituito dall’art. 2 co. 1 del DLgs. 83/2022) stabilisce poi che tali asseti devono essere adeguati ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. L’imprenditore individuale, invece, in forza del primo comma della medesima disposizione, deve adottare “misure” idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L’art. 3 co. 3 del DLgs. 14/2019 (come sostituito dall’art. 2 co. 1 del DLgs. 83/2022) precisa come le “misure” e gli “assetti” di cui sopra debbano consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale “o” economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni, l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies co. 1 del DLgs. 14/2019, in tema di “Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati”;
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13 co. 2 del DLgs. 14/2019. In base alla citata disposizione, infatti, è istituita una piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio (piattaforma gestita dal sistema delle Camere di Commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del MISE) in cui sono disponibili (e accessibili da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati): una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento; un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; un protocollo di conduzione della composizione negoziata (la struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28.9.2021).

Con riferimento all’Adeguatezza degli assetti occorre rilevare poi che:

  • per l’assetto organizzativo l’adeguatezza va ricondotta al tipo di struttura, che sia quindi compatibile rispetto alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale e alla rilevazione tempestiva di indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale, potendo, così, consentire agli amministratori una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e composizione;
  • per l’assetto amministrativo e contabile l’adeguatezza deve consentire la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione, la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale e la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio.

Le disposizioni appena commentate prevedono sostanzialmente l’obbligo, per tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, di produrre documentazione, report e analisi periodiche, pena la responsabilità patrimoniale illimitata di amministratori e soci.

Tali soggetti, dovranno quindi produrre idonea documentazione in merito a:

  • il calcolo dell’indicatore camerale attraverso l’importazione e la classificazione automatica dei dati sugli indebitamenti bancari dalla Centrale Rischi e del bilancio, come previsto dal D.L. 118/2021;
  • l’attivazione di un sistema di presidio e allerta certificato che, come previsto dalla legge 155/2017, adotti un approccio di tipo forward looking;
  • l’analisi puntuale dei rischi finanziari e della centrale rischi per rilevare comportamenti pregiudizievoli o dannose inesattezze nei dati comunicati dagli intermediari;
  • la verifica e l’ottimizzazione dell’immagine creditizia aziendale ai fini del mantenimento o dell’ottenimento del credito e della verifica della bancabilità presso gli istituti di credito;
  • la verifica della possibilità di ottenere la controgaranzia del Mediocredito Centrale per la concessione di finanziamenti;
  • la stima dei fabbisogni finanziari e l’analisi dei flussi di cassa prospettici.

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Per concludere, dal 15 luglio 2022 scatta l’obbligo, per TUTTE LE IMPRESE, di dotarsi di adeguati assetti e misure ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

A tal fine, il decreto in commento elenca l’insieme delle misure che l’impresa deve necessariamente adottare, che devono consentire di:

  1. a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta;
  2. b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
  3. c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;

Costituiscono segnali per la previsione di cui sopra:

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di Agenzia Entrate, Agente per la Riscossione, Inps e Inail.

Il mancato adempimento comporta l’insorgenza di una responsabilità patrimoniale illimitata a carico di ogni amministratore e imprenditore, ed in particolar modo gli amministratori possono essere oggetto di azioni di responsabilità da parte di qualsiasi soggetto che intrattiene rapporti economici con l’impresa.

Al fine di tutelare gli amministratori è pertanto necessario produrre le analisi di cui sopra con cadenza almeno trimestrale e riportare l’esito delle verifiche su documentazione a data certa e valore legale al fine di poter dimostrare in un qualsiasi momento futuro che gli amministratori hanno svolto correttamente il compito assegnato dalla legge di prevenzione della crisi d’impresa.

Da ultimo occorre segnalare che sempre dal 15/07/2022 l’impresa potrebbe, nei casi sopra elencati, ricevere una comunicazione da Agenzia Entrate, Agente Riscossore, INPS, INAIL che comunica lo sforamento della relativa soglia di segnalazione, il presunto stato di crisi e invita l’imprenditore ad aderire alla procedura di “Composizione Negoziata”. L’adesione a tale invitò dovrà essere attentamente e preventivamente valutata all’esito della verifica delle misure anti-crisi elencate nel D. lgs. 83/2022.

La normativa porta necessariamente alla predisposizione di costanti analisi infra-annuali, che, se ben effettuate e affiancate a strumenti adeguati, avranno anche valenza legale attraverso l’apposizione della firma digitale, e della data certa.

Tra i punti principali delle analisi rientra:

  • la rilevazione immediata di squilibri patrimoniali, economici e finanziari;
  • la verifica della sostenibilità del debito a 12 mesi;
  • il monitoraggio costante di potenziali segnali di allarme come il superamento delle soglie di ritardo nei pagamenti verso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, agente riscossione, banche e finanziarie vigilate da Banca d’Italia, fornitori e dipendenti;
  • la raccolta delle informazioni per seguire la check list di controllo ed effettuare il test.

Di seguito un ipotetico Report conforme alla normativa attualmente in vigore: