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L’amministrazione fiduciaria di opere d’arte detenute in Italia o all’estero offre molteplici vantaggi per i proprietari delle opere (quali artisti, dei collezionisti, mercanti d’arte o acquirenti/venditori occasionali). Tali vantaggi sono la semplificazione fiscale ed amministrativa dell’amministrazione o gestione dei beni, la riservatezza, la protezione patrimoniale e la valorizzazione degli stessi.
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1. L’Attività fiduciaria in generale
L’attività fiduciaria è l’attività riservata esclusivamente alle società fiduciarie autorizzate, consistente nell’amministrazione professionale di beni (mobile ed immobili) e di patrimoni per conto di terzi.
Tale tipologia di attività è specificamente regolamentata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, la quale prevede inoltre che le società fiduciarie debbano essere preventivamente autorizzate (e poi vigilate) dal Ministero dello Sviluppo Economico, previa la verifica di alcune garanzie in termini di competenza, professionalità, moralità e riservatezza.
Le modalità di svolgimento dell’attività fiduciaria di amministrazione di beni di terzi sono molteplici. Tra di esse possono esser menzionate:
(i) l’amministrazione con intestazione del bene amministrato;
(ii) l’amministrazione senza intestazione del bene amministrato;
(iii) il contratto di affidamento fiduciario; ed,
(iv) il trust.
2. L’attività fiduciaria relativa alle opere d’arte
Lo stretto legame tra attività fiduciaria e opere d’arte non è una novità.
Infatti, tra i beni che possono essere amministrati fiduciariamente dalle società fiduciarie possono certamente ricomprendersi le opere d’arte ed i beni artistici in generale.
Tale legame però si è rafforzato in seguito alle circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 43/E e 49/E del 2009 e 10/E del 2015 mediante le quali la stessa Agenzia ha suggerito l’utilizzo del “contratto di amministrazione fiduciaria senza intestazione” per la regolarizzazione giuridico-fiscale delle opere d’arte detenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Ad oggi, tutte le diverse tipologie di attività di amministrazione sopra menzionate (amministrazione fiduciaria con o senza intestazione, affidamento fiduciario e trust) possano essere impiegate per l’amministrazione – da parte della società fiduciaria – di opere d’arte situate in Italia o all’estero.
L’amministrazione fiduciaria di tali beni comporta numerosi vantaggi per i proprietari delle opere, che potranno – da una parte – disinteressarsi di tutte le vicende amministrative, assicurative e tributarie relative alle stesse e – dall’altra parte – godere dell’alto livello di riservatezza garantito dall’amministrazione fiduciaria.
Inoltre, la società fiduciaria potrà assumere anche il ruolo di Art Advisor, fornendo i relativi servizi di consulenza e supporto relativi alla conservazione, pianificazione e valorizzazione delle opere d’arte amministrate, ed agendo in nome e per conto del fiduciante nel compimento di specifiche attività.
3. Le diverse tipologie di attività fiduciaria
(i) L’Amministrazione fiducia con intestazione
L’attività di amministrazione fiduciaria con intestazione si concretizza mediante un negozio che prevede l’incarico alla società fiduciaria da parte del fiduciante di amministrare le opere d’arte detenute in nome della fiduciaria per conto del fiduciante, e secondo le istruzioni da questi impartitele.
In tale caso non si verifica un passaggio di proprietà dell’opera d’arte che però risulta intestata alla società fiduciaria. Il fiduciante rimane proprietario del bene artistico che resta nella sua disponibilità esclusiva.
Ciò che avviene è la dissociazione tra “titolarità formale” (della fiduciaria) e “titolarità sostanziale” (del fiduciante) dell’esercizio dei diritti relativi alle opere d’arte.
Tale contratto prevede dunque un mandato ad amministrare i beni secondo le istruzioni impartite. Tutte le attività non espressamente incluse nel mandato o per le quali non si sono ricevute le relative istruzioni, devono essere preventivamente autorizzate dal fiduciante.
L’opera d’arte potrà in pratica rimanere nella disponibilità materiale del fiduciante ovvero trasferita in altro deposito aperto anche a nome della fiduciaria, che provvederà ai relativi adempimenti amministrativi.
L’intestazione fiduciaria di un bene consente un alto livello di riservatezza relativamente all’effettivo proprietario del bene. Essa è molto utilizzata ad esempio per le partecipazioni societarie ma non è molto frequente per le opere d’arte, non sussistendo per queste ultime uno specifico regime pubblicitario e pratiche riguardanti il loro trasferimento.
Dal punto di vista fiscale, la stipulazione del contratto non genera un evento tassabile.
Le eventuali plusvalenze dovute in caso di compravendita delle opere d’arte saranno dovute dal fiduciante. In caso di importazione ed esportazione dell’opera, l’IVA eventualmente dovuta sarà imputabile al fiduciante.
(ii) L’Amministrazione fiducia senza intestazione
In questo caso il negozio fiduciario prevede l’incarico alla società fiduciaria da parte del fiduciante ad amministrare le opere d’arte detenute in nome e per conto del fiduciante.
In questo caso il proprietario del bene è in chiaro e non si verifica l’intestazione fiduciaria del bene.
Anche in questo caso non si assiste ad un passaggio di proprietà delle opere d’arte. Come per il contratto di amministrazione con intestazione fiduciaria, la società fiduciaria potrà amministrare le opere d’arte senza esserne la proprietaria, su incarico del fiduciante e secondo le istruzioni da questi impartitele.
Le considerazioni fiscali anche in questo caso sono simili a quanto sopra riportato.
Uniche differenze sono, da una parte la limitata riservatezza di tale tipologia di amministrazione mentre, dall’atra parte, il vantaggio in caso di detenzione di un’opera d’arte situata all’estero (evitando così che lo stato estero identifichi la società fiduciaria quale intestataria/proprietaria dell’opera d’arte).
(ii) Il Contratto di Affidamento fiduciario
Il contratto di affidamento fiduciario è diverso dal contratto di amministrazione fiduciaria con o senza intestazione.
Esso è il contratto per mezzo del quale un soggetto affidante, conviene con una società fiduciaria affidataria, l’individuazione di taluni beni da impiegare a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un programma, la cui attuazione è rimessa all’affidatario.
In questo caso, si assiste ad un trasferimento “reale” del diritto di proprietà. Il diritto di proprietà relativo alle opere d’arte affidate fiduciariamente alla società fiduciaria viene trasmesso, con tutti i relativi onori ed oneri.
Si tratta di un contratto atipico di recente introduzione di origine dottrinale anche se il contratto è stato menzionato dalla legge n. 112/2016 c.d. dopo di noi.
Il programma è l’elemento centrale del contratto. I beni sono segregati in vincolo di destinazione finalizzato all’attuazione proprio di detto programma. La società fiduciaria affidataria delle opere d’arte dovrà perseguirlo.
La società fiduciaria non confonderà i beni affidatale nel proprio patrimonio. Ne diviene proprietaria ma tali beni saranno separati dal patrimonio della fiduciaria e vincolati per atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ., al perseguimento del programma.
Dal punto di vista fiscale, la stipulazione del contratto di affidamento fiduciario può generare un evento tassabile.
Le eventuali plusvalenze dovute in caso di compravendita delle opere d’arte saranno dovute dalla società fiduciaria. In caso di importazione ed esportazione dell’opera, l’IVA eventualmente dovuta sarà imputabile alla fiduciaria.
(iv) Il trust
L’istituto del trust opera in modo simile al contratto di affidamento fiduciario.
In sede di istituzione del trust e/o di disposizione anche successiva dei beni artistici nel trust, tali beni fuoriescono dalla titolarità del disponente.
L’amministrazione dei beni che compongono il trust è affidata alla società fiduciaria in qualità di trustee. La società non diviene proprietaria dei beni ma solamente amministratrice.
Il trustee potrà operare in piane libertà ovvero entro specifici limiti imposti dal disponente.
L’aggredibilità dei beni del trust è relativa e dipende molto dalla metodologia di istituzione del trust.
Sotto il profilo fiscale, il trust è soggetto autonomo e gode di specifiche disposizioni. La destinazione delle opere d’arte in trust può generare un evento tassabile.
4. Opera d’arte dentute in Italia o all’estero e profili fiscali
Le opere d’arte potranno essere detenute sia all’estero che in Italia, in amministrazione fiduciaria (A) e dunque nella disponibilità del fiduciante, oppure, in affidamento fiduciario o in trust (B) e quindi nella disponibilità della stessa società fiduciaria.
(A) Nel caso di amministrazione fiduciaria, le opere d’arte potranno dunque trovarsi sia all’estero (i) che in Italia (ii).
(i) Se si trovano all’estero, le opere d’arte sono equiparate ai fini impositivi agli investimenti.
Così, fini del monitoraggio fiscale sugli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute all’estero da soggetti fiscalmente residente in Italia, questi ultimi devono riportare nel Quadro RW (ai fini del computo dell’IVIE e dell’IVAFE dovuta) della propria dichiarazione dei redditi, gli investimenti esteri (e dunque le opere d’arte detenute all’estero) indicandone il valore di mercato.
Dal momento in cui le opere d’arte vengono assunte in amministrazione dalla società fiduciaria, scatta l’esonero per il contribuente dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi in quanto la società fiduciaria funge da sostituto di imposta e sarà tenuta ai relativi adempimenti fiscali.
(ii) Se si trovano in Italia, la società fiduciaria agirà quale mera amministratrice delle opere d’arte gestendo – ove richiesto – la compravendita oppure l’attività di promozione, di protezione patrimoniale e di valorizzazione delle stesse.
(B) Anche nel caso di affidamento fiduciario o trust, le opere d’arte esse potranno trovarsi sia all’estero che in Italia.
In caso di affidamento fiduciario la società fiduciaria sarà vera e propria proprietaria delle opere d’arte e dovrà direttamente provvedere a tutti i relativi adempimenti sia legali che fiscali.
In caso di trust, la società fiduciaria quale trustee non sarà proprietaria delle opere d’arte ma dovrà ad ogni modo provvedere direttamente a tutti i relativi adempimenti sia legali che fiscali.
5. Conclusione
L’estrema complessità del mondo dell’atre e le molteplici dinamiche che caratterizzano la vita di ciascun individuo possono portare il proprietario delle opere d’arte – che esso sia l’artista che le ha create, un collezionista, un mercante d’arte o un’acquirente o venditore occasionale – ad avvalersi di una società fiduciaria alla quale affidare tali opere in amministrazione.
L’amministrazione fiduciaria delle opere d’arte può essere adottata per diverse finalità, tra le quali: la riservatezza, la semplificazione amministrativa e contributiva, la possibilità di amministrazione da parte di un soggetto professionale, la protezione patrimoniale, la pianificazione patrimoniale e successoria, la valorizzazione delle opere… etc.
In tale contesto, SIFIR Fiduciaria offre ai propri clienti specifici servizi relativi al mondo dell’arte, operando sia quale amministratrice che quale affidataria delle opere d’arte e fornendo uno specifico servizio di art advisory che permette la massima protezione e valorizzazione del patrimonio artistico dei nostri clienti