Con il provvedimento n. 348195/2020, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità attuative per l’invio ai contribuenti delle lettere di compliance relative alle attività di fonte estera su cui si ravvisano irregolarità, sul fronte reddituale e/o su quello del monitoraggio fiscale, con riferimento all’anno d’imposta 2017. I dati che attivano i controlli sono quelli pervenuti dalle Amministrazioni degli Stati presso i cui intermediari sono depositate le attività finanziarie, attraverso lo strumento tecnico del Common Reporting Standard.

Con tali lettere di compliance, in sostanza viene comunicato al contribuente la tipologia di anomalia riscontrata e fornite le istruzioni sugli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento.

Anomalie sul fronte reddituale: principali tipologie

  1. L’importo dei proventi lordi dichiarati nel quadro RT del modello dichiarativo spesso risulta essere inferiore a quello comunicato dalle Amministrazioni estere. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che: l’ammontare dei proventi lordi comunicati dalle istituzioni finanziarie estere non tiene conto della presenza di più intestatari della relazione bancaria; i proventi/plusvalori derivanti dal riscatto/cessione di quote di OICR mobiliari costituiscono redditi di capitale da indicarsi nel quadro RM/RL. In quest’ultimo quadro si provvede a indicare direttamente l’ammontare del provento/plusvalore, a differenza di quanto previsto dal quadro RT, dove è richiesta anche un’indicazione dei corrispettivi di vendita e dei costi di acquisto.
  2. Il conto finanziario è oggetto di mandato di amministrazione senza intestazione conferito a una fiduciaria: in tale fattispecie, a fronte della “comunicazione CRS” effettuata dalla banca estera, il titolare del conto non ha alcun obbligo dichiarativo, in quanto la fiduciaria opera da sostituto di imposta;
  3. Il contribuente ha aderito alla “voluntary disclosure-bis” avvalendosi dell’esonero dagli obblighi dichiarativi relativi al 2016-2017 (subordinato all’indicazione dei dati nella relazione di accompagnamento all’istanza e al versamento spontaneo delle somme dovute). Pertanto a fronte della “comunicazione CRS” effettuata dalla banca estera, il titolare del conto non aveva alcun obbligo dichiarativo in virtù dell’esenzione prevista dalla procedura di collaborazione volontaria.

Criteri di selettività dei controlli

Rispetto ai controlli effettuati con riguardo all’annualità 2016, i nuovi controlli sono basati su criteri di maggiore selettività delle procedure adottate per la scelta dei contribuenti da sottoporre a controllo.

Tale maggiore selettività è ottenuta in primo luogo, associando ai dati trasmessi dall’estero il codice fiscale italiano del titolare; in secondo luogo, con l’adozione di appositi criteri con i quali escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali le irregolarità riscontrate risultano meramente formali.

È prevista poi una importante forma di garanzia nel caso in cui il contribuente sotto indagine contesti la titolarità degli investimenti esteri o il relativo ammontare: in queste situazioni, infatti, gli Uffici valuteranno se inviare una richiesta di informazione all’altro Stato dedicata al singolo contribuente, al fine di vagliare con ulteriori riscontri i dati acquisiti con lo scambio automatico.

Soggetti collegati ai Trust

Tali lettere sono indirizzate anche ai soggetti “collegati” ai trust, pertanto appare utile effettuare un confronto, con specifico riferimento a tale istituto, tra i dati oggetto di comunicazione ai fini della normativa Common Reporting Standard (CRS) e gli obblighi di monitoraggio fiscale per i trust medesimi e i soggetti “collegati”.
Sul fronte degli obblighi di monitoraggio valutario, richiamando la circ. n. 10/2014, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini della sussistenza degli obblighi, deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione. In sostanza, la definizione di titolare effettivo prevista dalla normativa antiriciclaggio non può essere estesa in modo sistematico alla normativa sul monitoraggio fiscale, essendo rilevante, a tale ultimo fine, l’esistenza di un effettivo possesso (economico) del reddito/patrimonio, inteso nel senso di disponibilità dello stesso.

Pertanto, mentre le comunicazioni CRS, essendo basate sulla nozione di titolare effettivo mutuata dalla disciplina antiriciclaggio, vengono inviate anche con riferimento a posizioni quali quelle del trustee o del protector, per quanto riguarda il quadro RW della dichiarazione si tende invece a restringere la portata degli obblighi in capo a tali soggetti, i quali non hanno la disponibilità effettiva dei conti, limitandosi ad amministrarli o a controllare la correttezza della gestione.

Per quanto riguarda, invece, il disponente, si ritiene che, salvo casi patologici (in cui il trust risulti fiscalmente “interposto”), il medesimo non sia tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale posto che, in presenza di una reale segregazione patrimoniale, tra il disponente e le attività estere detenute dal trust non sussiste alcuna relazione giuridica o di fatto.

Ne consegue quindi che nel caso dei trust numerose sono le divergenze tra le comunicazioni effettuate ai fini CRS e gli obblighi dichiarativi in capo ai soggetti coinvolti nella vita del trust, creando non poche criticità a contribuenti e operatori, tenuti a fornire una spiegazione del proprio operato all’Agenzia.

Si comprende come l’Agenzia delle Entrate verrà in possesso di posizioni “assegnate” ai trustee o ai protector italiani di trust con disponibilità bancarie all’estero anche se essi non hanno mai (correttamente) segnalato alcunché nelle loro dichiarazioni. Appare necessario: da una parte, che l’Agenzia delle Entrate provveda a stralciare questi soggetti dall’elenco di quelli destinatari delle lettere di compliance, se risulta acclarato che essi non sono destinatari di obblighi di monitoraggio, né tantomeno di obblighi di dichiarazione di redditi; sotto un diverso profilo, che, se soggetti quali quelli in commento ricevono le lettere di compliance, essi siano in grado di risalire correttamente al soggetto titolare del conto, al fine di escludere eventuali rilievi a proprio carico.

2017: primo Common Reporting Standard per determinati Stati

Va segnalato che i dati scambiati con il meccanismo del Common Reporting Standard con riferimento al 2017 presentano un’importanza particolare, in quanto il 2017 è il primo anno per cui molti Stati nei quali tradizionalmente si concentra il risparmio dei residenti italiani (in primis la Svizzera e il Principato di Monaco) hanno fornito i dati in modo automatico.

Altri Stati rilevanti in tal senso sono rappresentati, a mero titolo esemplificativo, da Australia, Austria, Bahamas, Brasile, Canada, Cina, Emirati Arabi, Giappone, Hong Kong, Panama, Russia, Singapore.

Contenuto della comunicazione CRS

La comunicazione contiene:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
  • possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
  • istruzioni sugli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi del ravvedimento operoso;
  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, se il contribuente ravvisa inesattezze nelle informazioni pervenute dalle
  • amministrazioni estere o ha già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
  • modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione provinciale competente.

Chi ha ricevuto la comunicazione può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

A cura di Daniela Fisichella