A cura di Leonardo Arienti

Premessa

Il Decreto D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della Crisi d’Impresa”) ha apportato rilevanti modifiche in tema di responsabilità dell’amministratore di S.r.l.

In buona sostanza, da una parte tali modifiche precisano gli obblighi di gestione ed organizzazione in capo agli amministratori e, dall’altra, estendono la loro responsabilità personale nei confronti dei creditori sociali in tutti in casi in cui il patrimonio sociale dovesse risultare insufficiente per il soddisfacimento del credito vantato nei confronti della società.

Modifiche già in vigore

Le modifiche in tema di responsabilità degli amministratori previste dal D. Lgs 14/2019 sono entrate in vigore a decorrere dal 16 marzo 2019 ed hanno previsto la riforma di diversi articoli del codice civile e, in particolare, degli artt. 2086 (Gestione dell’Impresa), 2475 (Amministrazione della Società) e 2476 (Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci).

Anche se l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa è stata posticipata al settembre 2021 (e probabilmente destinata ad essere ulteriormente posticipata), le modifiche relative alla responsabilità degli amministratori di S.r.l. sono già in vigore.

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa modifiche al codice civile.

I nuovi obblighi

In particolare, gli amministratori di S.r.l. devono ora istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, provvedendo ad una gestione oculata e volta ad evitare atti che possano mettere in pericolo la società, comportamenti opportunistici o comunque condotte altamente rischiose idonee a mettere il pericolo il patrimonio sociale.

 Tali obblighi sono ancor più pregnanti in caso di crisi d’impresa poiché, è ora previsto espressamente (cfr. artt. 2086 e 2475 cod. civ.) che, l’amministratore di S.r.l. adotti tutte le misure idonee in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Obiettivo

La riforma ha avuto lo scopo di responsabilizzare l’amministratore (anche sotto il profilo della responsabilità patrimoniale personale) ad adottare le misure idonee ad un corretto esercizio dell’attività di impresa.

Responsabilità diretta dell’amministratore

Ad oggi, nel caso di inadempimento ai propri obblighi, l’amministrazione di S.r.l. risponde (parimenti a quello che già avveniva in caso di S.p.A.) nei confronti dei creditori sociali con il proprio patrimonio personale presente e futuro, qualora il patrimonio sociale non sia sufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti.

La portata della nuova responsabilità prescinde dal concetto di “crisi d’impresa” ed è ora applicabile a tutte le S.r.l., anche quelle “in bonis”.

Prima ed ora

Prima della riforma l’amministratore era tenuto a scongiurare la prosecuzione dell’attività aziendale a fronte di uno stato di dissesto dell’impresa.

Ora l’amministratore è tenuto ad attivarsi per prevenire la crisi e per superarla, recuperando la continuità aziendale. Ciò implica una sua responsabilità per la mera mancata attivazione nel senso indicato (responsabilità omissiva).

Quantificazione del danno risarcibile

Nel caso di accertamento della responsabilità dell’amministratore, è ora previsto, salvo prova di un diverso ammontare, che il danno possa essere presuntivamente quantificato ai sensi dell’art. 2486 cod. civ. (cfr. tabella in calce).

La quantificazione avviene attraverso il criterio (già utilizzato dalla giurisprudenza, cfr Corte di Cassazione, S.S.U.U., n. 9100/2015) dei c.d. “netti patrimoniali” (danno uguale alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica o di apertura di una procedura concorsuale ed il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento).

Covid-19

Tale situazione di responsabilità, o meglio di responsabilizzazione dell’amministratore, deve essere valutata alla luce degli effetti che la pandemia da diffusione del Covid-19 ha comportato per le S.r.l. e dunque, per gli amministratori.

Oltre all’incidenza diretta sull’andamento economico ed agli effetti sui rapporti obbligatori in corso, la pandemia ha provocato anche la responsabilizzazione degli amministratori nell’adozione di tutta una serie di presidi volti a scongiurare la diffusione del virus (es. adozione dei protocolli interni). Ciò potrebbe comportare una responsabilità diretta del datore di lavoro e degli amministratori.

Inoltre, la necessità del riassetto economico dell’impresa, porterà gli amministratori ad adottare una serie di misure di sostegno economico varate dal Governo, oltre che a richiedere finanziamenti alle banche e comunque sempre più ad esporre l’impresa (ed indirettamente esporsi) sotto il profilo economico-finanziario.

La situazione attuale e quella che si prevede nei prossimi mesi, sta dunque comportando e comporterà sempre più un aggravio del rischio relativo alla posizione dell’amministratore di S.r.l..

Tutela patrimoniale

Per poter tutelare al meglio l’amministratore dal contesto di responsabilità che lo potrebbero portare a rispondere direttamente, con il proprio patrimonio presente e future delle obbligazioni contratte dalla società, è necessario valutare un’attività di pianificazione del patrimonio dell’amministratore, volta alla segregazione dello stesso.

Tale attività ha lo scopo di “isolare” parte o tutto il patrimonio dell’amministratore, in modo che esso non possa essere aggredito dai propri creditori per debiti diretti oppure indiretti.

Ciò avviene in conformità a quanto stabilito dall’art. 2740 cod. civ. in base al quale, nei casi stabiliti dalla legge, è possibile prevedere delle limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore.

Gli strumenti di tutela patrimoniale

Tale attività viene espletata attraverso degli strumenti giuridici di limitazione della responsabilità, espressamente previsti dalla legge quali, tra i principali: il fondo patrimoniale, gli atti di destinazione e trust.


TABELLA RIEPILOGATIVA MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Riforma
ex D.Lgs 14/2019 artt. 375

Precedente Formulazione Codice Civile

Nuova Formulazione Codice Civile

 

La rubrica dell’articolo 2086 del
codice civile
 è sostituita dalla
seguente: «
Gestione
dell’impresa
».

 

All’articolo 2086 del
codice civile
, dopo il primo comma è
aggiunto il seguente:
«
L’imprenditore,
che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della
crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di
attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti
previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della
continuità aziendale
».

 

 

 

Art. 2086. Direzione e gerarchia
nell’impresa

 

L’imprenditore è il capo dell’impresa
e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

 

 

 

 

art. 2086. Gestione dell’impresa

 

L’imprenditore è il capo dell’impresa
e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

 

L’imprenditore,
che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della
crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di
attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti
previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della
continuità aziendale
.

 

 

Riforma ex D.Lgs
14/2019 artt. 377

Precedente Formulazione Codice Civile

Nuova Formulazione Codice Civile

 

[Amministrazione di S.r.l.] All’articolo 2475 del
codice civile
, il primo comma è
sostituito dal seguente: «
La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente
agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per
l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci
nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.
».

 

All’articolo 2475 del
codice civile
, dopo il quinto comma è
aggiunto il seguente: «
Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381.».

 

 

 

Art. 2475 Amministrazione
della società

 

Salvo diversa
disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è
affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi
dell’articolo 2479

 

 

Salvo diversa
disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è
affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi
dell’articolo 2479.

 

All’atto di nomina degli
amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell’articolo 2383.

 

Quando l’amministrazione
è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di
amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto
disposto nell’ultimo comma del presente articolo, che l’amministrazione sia
ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 22582.

 

Qualora sia costituito un
consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le
decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli
amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.

 

La redazione del progetto
di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento
del capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza
dell’organo amministrativo.

 

 

Art. 2475 Amministrazione della società

 

La
gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui
all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione
dell’oggetto sociale
.

 

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,
l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con
decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.

 

All’atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e
quinto comma dell’articolo 2383.

 

Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può
tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente
articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure
congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257
e 22582.

 

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto
costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal
caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con
chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

 

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione
o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi
dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell’organo
amministrativo.

 

Si
applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381

 

Riforma ex D.Lgs
14/2019 art. 378

Precedente Formulazione Codice Civile

Formulazione Codice Civile in vigore

 

1.  All’articolo 2476 del
codice civile
, dopo il quinto comma è
inserito il seguente: «
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del
patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio
sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La
rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio
dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere
impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne
ricorrono gli estremi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

2.  All’articolo 2486 del
codice civile
 dopo il secondo
comma è aggiunto il seguente: «
Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma
del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno
risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data
in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una
procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il
patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di
scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da
sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa
di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta
una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa
dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non
possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla
differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura
».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c. art. 2476. Responsabilità
degli amministratori e controllo dei soci

 

Gli amministratori sono solidalmente
responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei
doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione
della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che
dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si
stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

 

I soci che non partecipano
all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali
[c.c. 2261, 2320] ed i documenti relativi all’amministrazione.

 

L’azione di responsabilità contro gli
amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in
caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso
il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

 

In caso di accoglimento della domanda
la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli
amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi
sostenute per l’accertamento dei fatti.

 

Salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere
oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta
una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale
sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il
decimo del capitale sociale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le disposizioni dei precedenti commi
non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo
socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o
colposi degli amministratori.

 

Sono altresì solidalmente
responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci
che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi
per la società, i soci o i terzi.

 

L’approvazione del bilancio da parte
dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le
responsabilità incorse nella gestione sociale.

 

 

***

 

c.c. art. 2486. Poteri
degli amministratori 

 

Al verificarsi di una causa di
scioglimento e fino al momento della consegna di cui 
all’articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli
fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

 

Gli amministratori sono personalmente
e solidalmente 
[c.c. 1292] responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai
creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione
del precedente comma.

 

 

 

art.
2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

 

Gli
amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni
derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e
dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la
responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da
colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto
constare del proprio dissenso.

 

I
soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali
[c.c. 2261, 2320] ed i documenti relativi all’amministrazione.

 

L’azione
di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il
quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione
della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli
amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il
provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

 

In
caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di
regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di
giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.

 

Salvo
diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro
gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte
della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante
almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci
che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

 

Gli
amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli
obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia
all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da
parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai
creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli
estremi
.

 

Le disposizioni
dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni
spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati
da atti dolosi o colposi degli amministratori.

 

Sono
altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei
precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

 

L’approvazione
del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e
dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

 

 

***

 

c.c. art. 2486. Poteri
degli amministratori 

 

Al
verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di
cui 
all’articolo
2487-bis
, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai
soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio
sociale.

 

Gli
amministratori sono personalmente e solidalmente 
[c.c. 1292] responsabili
dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi,
per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

 

Quando
è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente
articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si
presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui
l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una
procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il
patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di
scioglimento di cui 
all’articolo 2484,
detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità,
dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della
liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le
scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre
ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è
liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella
procedura
.(3)