Il D.L. 201 del 6 dicembre 2011 ha introdotto l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare mensilmente all’Anagrafe Tributaria tutti i dati necessari per alimentare l’Archivio dei rapporti con operatori finanziari.

Tenuti all’adempimento sono tutti i soggetti di cui all’art. 7, c. 6, D.P.R. 605/1973 tra i quali rientrano più genericamente gli intermediari finanziari, nonché i soggetti individuati all’Allegato 1 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 50136/2012 che prevende, tra gli altri, anche i soggetti ex art. 10, c.10, D.Lgs. 141/2010, quindi le holding.

Successivamente, il D.Lgs. 142 del 29 novembre 2018, in recepimento della direttiva antielusione ATAD, (Anti Tax Avoidance Directive) ha ridefinito il concetto di “holding di partecipazione” stabilendo i nuovi parametri analitici per determinare se una società possa essere considerata tale.

Nello specifico, infatti, con la direttiva ATAD il parametro della prevalenza dell’attività di holding di partecipazione non viene più determinato con riferimento agli ultimi due esercizi chiusi e sulla base di due criteri analitici riferiti all’attivo dello stato patrimoniale ed ai ricavi, ma in relazione ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso e solo all’attivo dello stato patrimoniale.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 40/2021, il test da operare si effettua valutando se, dall’ultimo bilancio approvato, il valore complessivo delle partecipazioni detenute eccede il 50% dell’attivo patrimoniale; in tal caso la società si qualifica come società di partecipazione.

L’applicazione di questi nuovi parametri per la determinazione della prevalenza dell’attività di holding di partecipazione, così come previsti dall’art. 162-bis del Tuir, amplia in modo considerevole i soggetti tenuti alla comunicazione mensile all’anagrafe tributaria.

Di conseguenza, si dovranno verificare periodicamente, in sede di approvazione del bilancio, i sopracitati parametri per determinare se un soggetto sia obbligato alle comunicazioni periodiche.

Il par. 4.2 della circolare n. 18/E/2007 elenca quelli che sono i rapporti che le holding di partecipazioni sono tenute a comunicare:

  • le partecipazioni, se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie (cod. 22);
  • i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate (cod. 18);
  • i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime (cod. 18);
  • il c.d. “cash pooling” (cod. 01); il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate e il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento) (cod. 16).

Nello specifico esistono diversi tipi di comunicazione:

  1. la comunicazione mensile dei rapporti “extra-conto”, contenente:
  • i dati relativi al rapporto finanziario e delle operazioni extra-conto, comprensivi del codice identificativo, nonché;
  • i dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del “ruolo”;
  1. la comunicazione annuale contenente i dati relativi ai rapporti attivi nel corso dell’anno di riferimento, ovvero:
  • i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall’operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto;
  • i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale all’ 1.1 e saldo finale al 31.12, dell’anno cui è riferita la comunicazione;
  • il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno;
  • il saldo contabilizzato antecedente alla data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno;
  • i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;
  • giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati;
  • altri dati contabili, per alcune particolari tipologie di rapporto.

Tali informazioni vanno poi confrontate con la cosiddetta “fotografia di consistenza” ovvero il flusso di informazioni che trasmette annualmente l’Agenzia delle entrate riferibili ai rapporti comunicati negli anni dai soggetti obbligati.

Per quanto riguarda le sanzioni, per gli operatori finanziari che non effettuino, entro i predetti termini, le comunicazioni mensili all’Anagrafe tributaria la sanzione va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 21.000 euro a singolo rapporto, mentre per l’omessa, tardiva, infedele comunicazione annuale, di cui all’articolo 11. D.L. 201/2011, troverà applicazione l’articolo 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro.

Di seguito una breve indicazione delle attività iniziali:

1. Accreditare la società Holding ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline): occorre accreditare la società, oltre alla persona fisica abilitata ad operare per suo conto.

2. Accreditare la società Holding al SID attraverso il relativo portale raggiungibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate: al termine della procedura di accreditamento al SID verrà assegnato un codice composto dalla lettera “S” seguita da sette cifre.

3. Generare l’ambiente di sicurezza tramite l’apposito software rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

4. Comunicare l’indirizzo PEC al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi): si tratta di un registro contenente l’elenco di tutte le caselle di posta elettronica certificata dei soggetti obbligati alle risposte alle Indagini finanziarie (tra cui le Holding); tutte le comunicazioni cui sono tenute le Holding, dovranno pervenire all’Anagrafe Tributaria, dall’indirizzo pec comunicato al REI.