Estratto dell’articolo pubblicato sulla rivista telematica “Fiscalità Patrimoniale” a cura dell’Avv. Leonardo Arienti >La holding tra usufrutto e diritto di voto: strumenti per la stabilità del passaggio generazionale. In questo contesto, comprendere la relazione tra usufrutto e diritto di voto si rivela essenziale per garantire la stabilità nel passaggio generazionale.
1. Premesse
La holding tra usufrutto e diritto di voto: strumenti per la stabilità del passaggio generazionale
La holding di famiglia costituisce uno degli strumenti giuridici più diffusi per la pianificazione patrimoniale, successoria e fiscale, finalizzata al passaggio generazionale nei gruppi imprenditoriali familiari.
Essa consente di concentrare il controllo delle partecipazioni, preservare l’unità decisionale e programmare il trasferimento generazionale del potere di controllo del governo societario – oltre che dei flussi reddituali – in modo stabile, organizzato e fiscalmente efficiente.
In questo contesto, la scomposizione del diritto di proprietà (piena) relativo alla partecipazione sociale in nuda proprietà e usufrutto, con possibilità di modulazione del diritto di voto tra usufruttuario o nudo proprietario, costituisce una delle tecniche giuridiche più flessibili ai fini della personalizzazione e dell’ottimizzazione del passaggio generazionale intrafamiliare.
2. Partecipazioni sociali tra diritto di usufrutto, nuda proprietà e diritto di voto
Nel diritto civile la proprietà può essere “scissa” in due posizioni: nuda proprietà e usufrutto. La prima conserva la titolarità finale del bene, mentre la seconda attribuisce al titolare il godimento e la percezione dei frutti secondo la disciplina generale degli artt. 978 ss. c.c. La ricostruzione dottrinale valorizza l’usufrutto come tecnica che consente di separare e distribuire, tra soggetti diversi, potere economico (utilità e frutti) e potere giuridico (titolarità del bene).
Traslando lo schema sul terreno societario, la scomposizione può riguardare le partecipazioni sociali e diventa un meccanismo di ingegneria negoziale: il contenuto concreto dei diritti non è “rigido”, ma può essere modellato tramite le clausole dell’atto di disposizione (donazione, testamento, compravendita, apporto in trust) e, quando serve, mediante la disciplina statutaria. Da qui la possibilità di costruire assetti molto personalizzati, incidendo sia sui diritti amministrativi (in primis il voto) sia sui diritti patrimoniali (utili, riserve, ecc.), con soluzioni che possono arrivare – nei limiti ammessi – a spostare il baricentro del controllo sul nudo proprietario o a indirizzare specifiche utilità economiche a favore dell’uno o dell’altro.
Sul piano normativo, per le società di capitali l’usufrutto è regolato espressamente: per le S.p.A. dall’art. 2352 c.c. e per le S.r.l. dall’art. 2471-bis c.c., che rinvia sostanzialmente alle regole previste per le azioni. Per le società di persone, pur in assenza di una disciplina ad hoc, l’istituto è generalmente ritenuto ammissibile, ma richiede in pratica un consenso unanime (per la modifica dei patti sociali) e resta condizionato dalle regole tipiche del tipo, anche in punto di successione nel rapporto sociale e di responsabilità dei soci amministratori.
Quanto alla disciplina speciale delle S.p.A., l’art. 2352 c.c. delinea una ripartizione “a tre fasce”:
- alcuni diritti sono tipicamente dell’usufruttuario (tra cui, salvo patto contrario, il diritto di voto e l’estensione dell’usufrutto alle nuove azioni in caso di aumento gratuito del capitale);
- alcuni diritti patrimoniali restano in capo al nudo proprietario (come il diritto di opzione e, in generale, le conseguenze dell’aumento a pagamento);
- altri diritti amministrativi, diversi dal voto, presentano una titolarità concorrente, potendo essere esercitati disgiuntamente.
Infine, proprio perché la disciplina societaria è essenziale, per tutto ciò che non è regolato in modo espresso occorre tornare alle norme generali sull’usufrutto (artt. 978 ss. c.c.), che funzionano da cornice sistematica per completare il regime e governare le situazioni non tipizzate dalla normativa speciale.
3. Il diritto agli utili dell’usufruttuario
I diritti patrimoniali del titolare del diritto di usufrutto di partecipazioni sociali non sono espressamente disciplinati dal codice civile.
Salvo diverso accordo tra le parti, devono dunque essere applicate le disposizioni generali relative al diritto reale di usufrutto previste dall’art. 978 e s.s. del codice civile e dall’art. 981, comma 2, c.c. che sancisce il diritto dell’usufruttuario di “trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare”. (F. DE MARTINO, “Usufrutto, Uso, Abitazione” in Commentario del Codice Civile, Scialoja, Branca, Bologna, 1978).
Così il generico diritto ai “frutti civili” ex art. 978 e 820 c.c. dell’usufruttuario deve ritenersi riferito, in ambito societario, al diritto agli “utili” conseguiti dalla società di persone ed agli “utili” distribuiti sotto forma di dividendi dalle società di capitali.
A tal riguardo sono emersi due distinti orientamenti in merito alla qualificazione giuridica, o meglio, alla titolarità (tra nudo proprietario ed usufruttuario) degli utili destinati a riserva e successivamente distribuiti dalla società.
Di seguito i due orientamenti:
Un primo orientamento ritiene che tali utili perdano la loro qualificazione di frutti civili e, confluendo nel patrimonio netto, assumano natura civilistica di “capitale”. Ne deriva che, nel caso in cui tali somme vengano successivamente distribuite, trova applicazione l’art. 1000 c.c., che disciplina la riscossione di capitali gravati da usufrutto (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, nell’Orientamento societario H.I.27 – Usufrutto sulle azioni – Diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 09/2017).
Di diverso avviso è un secondo indirizzo interpretativo, al quale si ritiene preferibile aderire, in quanto maggiormente coerente con la struttura dell’istituto e con la ratio sottesa alla disciplina applicabile.
Secondo questo secondo orientamento, il concetto di “frutto” deve essere inteso in senso ampio, ricomprendendo “ogni utilità” (ex art. 981, comma 2, codice civile) derivante dal bene gravato dal diritto reale, senza poter limitare i diritti dell’usufruttuario di una partecipazione sociale ai soli dividendi, non essendovi alcuna disposizione di legge normativa che provveda in tal senso.
Inoltre, a sostegno di questo secondo indirizzo depongono sia l’assenza in materia di partecipazioni sociali di qualsiasi richiamo all’art. 1000 c.c., sia le profonde differenze strutturali tra titoli di credito (cui l’art. 1000 c.c. fa riferimento) e partecipazioni sociali. Differenze che attengono non solo in termini di certezza e liquidità del diritto, ma anche all’esigibilità ed al contenuto delle relative posizioni giuridiche, e che rendono impraticabile un’applicazione analogica dell’art. 1000 c.c. alla distribuzione di utili societari.
In tale prospettiva, ogni utilità economica collegata alla partecipazione societaria – anche se derivante da riserve o da distribuzioni patrimoniali – costituisce un frutto civile, spettante, in costanza di usufrutto, all’usufruttuario e non al nudo proprietario, indipendentemente dalla qualificazione contabile o civilistica della somma erogata (per un approfondimento A. GUARNERI, D. TESSERA,”Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione“, Il Codice Civile, Milano, 2017 e G. BONILINI, “Usufrutto, uso, abitazione“, Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale, Utet Giuridica, 2010.).
Concludendo:
La giurisprudenza di legittimità tributaria si è recentemente pronunciata con una serie di sentenze “gemelle”, aderendo a questo secondo orientamento interpretativo, in relazione alla qualificazione civilistica delle somme distribuite da una società di capitali, le cui partecipazioni erano detenute in usufrutto. Le somme in questione, provenienti dal residuo attivo di liquidazione e riconducibili al patrimonio netto della società, sono state ritenute frutti civili spettanti all’usufruttuario. (Cass., sez. V, 24 aprile 2024, n. 11152, 26 aprile 2024, n. 11170, 29 aprile 2024 n.11375).
Ad ogni modo è consigliabile disciplinare convenzionalmente il diritto alla distribuzione di riserve di utili in sede di disposizione del diritto di usufrutto, in modo da evitare possibili profili conflittuali tra le parti.
4. Il diritto di voto tra usufruttuario e nudo proprietario
Anche se, per regola legale, il voto spetta all’usufruttuario, l’art. 2352 c.c. consente di derogare: tramite accordo tra le parti e/o tramite statuto, il diritto di voto può essere attribuito al nudo proprietario.
Da questa apertura discende un ampio margine di “cucito su misura” del voto: si possono prevedere, ad esempio, poteri di veto o di indirizzo in capo al nudo proprietario, meccanismi di rotazione del voto (tra più nudi proprietari o tra nudo proprietario e usufruttuario), oppure una ripartizione del voto per tipologia di assemblea o per materie.
In quest’ottica, sarebbe perfettamente configurabile una pattuizione – coordinata con lo statuto – che attribuisca in via generale il voto al nudo proprietario, riservando però all’usufruttuario il voto sulla delibera di distribuzione degli utili, coerentemente con la sua posizione di titolare del godimento e dei frutti.
5. Gli “altri diritti” amministrativi tra usufruttuario e nudo proprietario
Gli “altri” diritti amministrativi richiamati dall’ultimo comma dell’art. 2352 c.c. sono quelli esercitabili in via concorrente sia dal nudo proprietario sia dall’usufruttuario. Si tratta, in sostanza, di tutte le prerogative amministrative collegate alla partecipazione che non coincidono con il voto e non hanno natura patrimoniale.
Anche qui opera la stessa logica di “modellabilità” vista per il voto, fermo restando che l’ampiezza e l’incisività concreta dei poteri varia a seconda del tipo sociale: nelle S.r.l. i diritti del socio tendono a essere più penetranti, mentre nelle S.p.A. risultano spesso più “procedurali” e mediati dall’organizzazione societaria.
A titolo esemplificativo rientrano tra questi diritti: le facoltà di informazione/controllo e di accesso alla documentazione, l’esame preventivo del bilancio e dei progetti di operazioni straordinarie (fusione/scissione), le denunce agli organi di controllo o al tribunale per fatti censurabili o gravi irregolarità, la richiesta di accertamento di una causa di scioglimento, nonché l’azione di impugnazione delle delibere annullabili o nulle (con le diverse norme di riferimento per S.p.A. e S.r.l.).
Pur essendo spesso considerati “secondari”, anche questi diritti possono essere personalizzati convenzionalmente tra dante causa e avente causa, calibrando chi li esercita e con quali limiti, in coerenza con statuto e disciplina del tipo sociale.
6. Holding familiare e stabilità del passaggio generazionale
Le soluzioni illustrate consentono un’elevata personalizzazione della partecipazione sociale detenuta nella holding, offrendo vantaggi significativi, in particolare nelle holding familiari. Attraverso la modulazione di usufrutto, nuda proprietà e diritto di voto in funzione delle esigenze familiari, è possibile pianificare un passaggio generazionale graduale, che assicuri al tempo stesso stabilità economica per il disponente e continuità successoria nell’assetto proprietario.
Un modello ricorrente è quello della riserva di usufrutto in capo al fondatore e della contestuale attribuzione della nuda proprietà ai discendenti: schema che garantisce al primo il mantenimento dei frutti e del controllo economico, e ai secondi l’inserimento progressivo nella gestione societaria. La possibilità di trasferire nel tempo anche il diritto di voto consente di accompagnare il ricambio generazionale con equilibrio, evitando traumi gestionali e mantenendo la coesione del gruppo.
7. Personalizzazione di usufrutto e diritto di voto ai fini dell’esenzione fiscale
Sul piano fiscale, la riforma dell’art. 3, co. 4-ter, d.lgs. 346/1990 (operata dal d.lgs. 139/2024) ha precisato i requisiti dell’esenzione da imposta di successione e donazione per il trasferimento di partecipazioni societarie. Il beneficio spetta quando la partecipazione consente di acquisire o integrare il controllo di diritto ex art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., che deve essere mantenuto per almeno cinque anni, con apposita dichiarazione d’impegno nell’atto di trasferimento o nel patto di famiglia.
L’esenzione si applica anche nel caso in cui il disponente trasferisca la sola nuda proprietà mantenendo l’usufrutto, purché il diritto di voto passi ai discendenti e consenta loro di detenere il controllo. Secondo la Risposta n. 271/2025 dell’Agenzia delle Entrate, il controllo sussiste anche quando deriva da patti o clausole statutarie che attribuiscono la maggioranza dei voti in assemblea. Di conseguenza, l’esenzione si estende alle operazioni in cui l’usufruttuario conserva i frutti e i discendenti assumono il voto e il controllo, anche in regime di comproprietà esercitato tramite rappresentante comune (cfr. anche Risposta n. 72/2024).
8. Conclusioni
La holding tra usufrutto e diritto di voto: strumenti per la stabilità del passaggio generazionale
L’interazione tra diritto civile, diritto societario e diritto tributario applicato all’assetto proprietario in caso di holding familiare consente di costruire strutture giuridiche altamente personalizzate e destinate ad aumentare il livello di stabilità del passaggio generazionale.
La scomposizione della piena proprietà in usufrutto e nuda proprietà, combinata con la modulazione del diritto di voto, si è ormai affermata quale tecnica di pianificazione patrimoniale e successoria ideale a perseguire diversi interessi familiari e capace di tradurre la complessità dei rapporti patrimoniali e generazionali in un sistema strutturato e stabile nel tempo.
In tale prospettiva, i vantaggi che possono essere raggiunti sotto il profilo civilistico mediante la pianificazione patrimoniale e successoria a livello di holding di famiglia si combinano con un quadro fiscale particolarmente favorevole, che consente l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni nel caso in cui i requisiti previsti dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 siano soddisfatti.
L’articolo completo “La holding tra usufrutto e diritto di voto: strumenti per la stabilità del passaggio generazionale” dell’Avv. Leonardo Arienti è consultabile sul sito www.fiscalitàpatrimoniale.it.
BIBLIOGRAFIA
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F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023
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