I PIR (Piani Individuali di Risparmio) sono paini di investimento agevolato in strumenti finanziari espressione del capitale di rischio (azioni o partecipazioni) o nel capitale di debito (obbligazioni ed altri titoli similari), delle imprese italiane.

 

Sostanzialmente i PIR sono forme di investimento a medio termine fiscalmente incentivate che canalizzano i flussi finanziari verso PMI italiane.

 

La finalità è quella di consentire maggiori benefici alle famiglie in termini di rendimento nonché maggiori opportunità per le imprese al fine di ottenere risorse finanziarie e favorire così il mercato finanziario nazionale.

 

Le principali agevolazioni dell’investimento in PIR sono:

 

  • la non imponibilità dei redditi generati dall’investimento stesso ovvero redditi di capitale ex art. 44 e 45 TUIR e redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67 TUIR, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, assoggettati a regime sostitutivo con aliquota attuale al 26%;
  • l’esenzione dalle imposte di successione.

 

Il Disegno di Legge di Bilancio prevede una revisione all’art. 1 comma 102 della L. 232/2016 (che in precedenza escludeva l’investimento in strumenti finanziari emessi dalle società immobiliari e società di investimento immobiliare quotate) con la futura estensione del novero degli strumenti finanziari qualificanti il PIR anche agli investimenti in titoli emessi dalle società immobiliari.

 

L’intervento influisce sulla composizione degli strumenti finanziari su cui investe il Fondo, ampliando la possibilità di diversificazione dell’investimento stesso. Non vi sono ulteriori oneri o agevolazioni ma ulteriori scelte di investimento verso società immobiliari pure  e società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

 

 

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI PIR

 

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017), ha regolamentato il PIR in 15 commi, dal comma 100 al 114.

 

I requisiti principali sono i seguenti:

 

 

  1. Requisito soggettivo

 

Il piano può essere costituito da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, non nell’esercizio di impresa commerciale.

 

Per determinare il requisito si applica l’art. 2, comma 2 del TUIR “le  persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il  domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

 

Sotto questo aspetto, il TRASFERIMENTO della residenza comporta la perdita del beneficio che opera dal momento (ex nunc) del venir meno della residenza nel territorio dello Stato.

 

Il venir meno della residenza non comporta la chiusura del PIR che quindi potrà comunque essere mantenuto fino al termine del periodo minimo di investimento previsto, per beneficiare così delle agevolazioni fiscali ottenute fino al momento in cui la residenza era italiana.

 

 

  1. Requisito temporale

 

L’investimento, come precisato dalla normativa, deve essere mantenuto per almeno 5 anni (holding period). Tuttavia il PIR è un investimento dinamico che può variare nel tempo visto che gli strumenti finanziari da cui è formato possono essere oggetto di cessione anche prima della scadenza dell’holding period senza che ciò comporti una perdita dell’agevolazione a condizione che quanto ottenuto dalla cessione venga reinvestito entro 90 giorni in strumenti finanziari con le medesime caratteristiche in modo da garantire una continuità sostanziale dell’investimento. Sotto questo aspetto va chiarito che i predetti 90 giorni andranno a sommarsi al periodo di investimento il quale, di conseguenza, subirà un prolungamento.

 

Determinante ai fini dell’individuazione della data di inizio del PIR è il momento di costituzione del rapporto stesso. Nel caso di strumenti finanziari già posseduti la data da cui va determinato l’holding period è quella di apertura del rapporto PIR con l’intermediario. Invece nel caso di sottoscrizione di strumenti finanziari ex novo la data è quella in cui i fondi sono stati trasferiti all’intermediario.

 

 

  1. Requisito quantitativo

 

E’ stabilito un limite quantitativo all’investimento che si traduce in un importo massimo annuale di € 30.000 ed un importo massimo complessivo di € 150.000. Ad ogni modo il plafond complessivo potrebbe raggiungersi anche in un periodo più breve in quanto ad esempio potrei aprire il PIR a dicembre 2018 e versare l’ultima tranche di 30.000 a gennaio 2021.

 

Al limite quantitativo non è affiancato anche un obbligo di investimento quindi  non è necessario versare ogni anno una somma. Di conseguenza il periodo di accumulo del totale di 150.000 può essere molto più lungo di 5 anni.

 

 

  1. Requisito oggettivo, vincolo di composizione

 

Oggetto del piano individuale di investimenti sono tutte quelle somme investite in strumenti finanziari. Va precisato che gli strumenti finanziari potranno essere espressione del capitale di rischio (AZIONI O QUOTE) o del capitale di debito (OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI).

 

Secondo quanto previsto dalla legge, l’investimento è composto da 2 parti.

 

Una parte che possiamo definire “eventuale”, pari al massimo al 30% del totale investito , che si considera “libera” nel senso che può contenere tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

  • Quelli emessi da società residenti in Paesi Black List per quanto riguarda lo scambio di informazioni.
    Quindi tutti i pesi non inseriti nella lista (White List) di cui al DM 4 settembre 1996.
  • Quelli che rappresentano partecipazioni qualificate ex art. 67 TUIR ovvero, con riferimenti ai diritti di voto o alla partecipazione al Capitale Sociale pari rispettivamente al 2% o 5% per le società quotate, 20% o 25% per le società non quotate. Occorre tenere in considerazione anche le partecipazioni possedute dai familiari ovvero coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo.
  • Quelli i cui redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Per esempio i fondi ammortizzati.

 

Una parte necessaria, che contraddistingue l’investimento come qualificato ovvero PIR conforme, deve essere almeno (e quindi anche tutto l’investimento) pari al 70% del totale investito, relativa a strumenti finanziari aventi le seguenti caratteristiche:

  • anche non negoziati nei mercati regolamentati;
  • emessi da imprese che non svolgono attività immobiliare (in fase di abrogazione dal DDL Bilancio 2018);
  • emessi da soggetti residenti in Italia o, eventualmente residenti in stati membri dell’UE o negli stati aderenti all’accordo SEE che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

 

Il primo criterio sotto il profilo oggettivo è la residenza dell’ente emittente. Criterio desumibile dall’art. 73 del TUIR. Altro criterio è quello della Stabile organizzazione in Italia ex art. 162 TUIR che riprende essenzialmente il modello di convenzione dell’OECD, action 7 del BEPS. Il comma 102 prevede inoltre la possibilità di sottoscrivere qualsiasi strumento finanziario ad eccezione di quelli emessi dalle società esercenti attività immobiliare. Tale disposizione, come ricordato in precedenza, è in fase di abrogazione da parte del DDL Bilancio 2018.

 

Di questa parte “qualificata” almeno il 30% ( quindi almeno il 21% del totale investito) deve essere investito in imprese con i predetti requisiti ma che non figurino nei principali listini europei (FTSE MIB, CAC 40, DAX, FTSE), ovvero quelli che racchiudono le società maggiormente capitalizzate sui mercati europei o dei paesi del SEE. Quest’ultimo requisito obbliga ad investire in strumenti finanziari emessi dalle cosiddette small e mid cap ossia quelle società a piccola e media capitalizzazione.

 

Il mantenimento dei suddetti criteri va poi garantito per almeno 2/3 dell’anno solare ovvero 243 o 244 giorni se anno bisestile. Sotto questo aspetto si precisa che se l’investimento parte in corso d’anno i 2/3 si applicano alla frazione di anno interessata.

 

Si precisa che ai fini di determinare tali valori si dovranno assumere i costi storici dei singoli titoli o i loro costi medi, così come presi a riferimento dagli intermediari per la determinazione dei redditi nell’ambito del risparmio amministrato.

 

Un aspetto da sottolineare relativamente al vincolo di composizione riguarda l’eventuale investimento in derivati. I derivati sono veri e propri strumenti finanziari tuttavia il loro valore al momento della stipula non rappresenta un vero e proprio impiego di capitale, ma piuttosto un corrispettivo pagato per una posizione contrattuale assunta. Di conseguenza, nella composizione del PIR potrebbero essere ricompresi nella parte di investimento “libero”.

 

 

  1. Requisito qualitativo, vincolo di concentrazione

 

L’investimento in uno specifico strumento finanziario non può essere maggiore del 10%. Tale vincolo vale anche per la liquidità presente in conto corrente che va a formare la parte di investimento cd. “libero”. Questo vincolo imposto dal legislatore obbliga l’investitore ad applicare una diversificazione dell’investimento e, di fatto, a mitigare la rischiosità finanziaria dello stesso.

 

Continuando nell’analisi dell’istituto, va evidenziato che ogni singolo investitore non può sottoscrivere più di un investimento PIR alla volta e, a tale fine, sarà necessario rilasciare una specifica autocertificazione. Inoltre non è consentita la “cointestazione” di un investimento PIR che, di conseguenza, dovrà essere necessariamente intestato ad un singolo soggetto persona fisica.

 

Molto interessante poi ai fini di una pianificazione patrimoniale familiare è la possibilità di sottoscrizione dell’investimento PIR conforme da parte di minori. Si pensi, infatti, ad una famiglia con i 2 coniugi e 2 figli minori; l’investimento a livello familiare assume sicuramente delle caratteristiche molto interessanti.

 

Per quanto riguarda il trasferimento del PIR, va chiarito che lo stesso non è possibile trasferire l’investimento ad un soggetto diverso tuttavia è possibile il trasferimento dell’investimento da un intermediario finanziario ad un altro, per esempio da una fiduciaria ad un’altra, purché l’intestatario del rapporto sia lo stesso.

 

Il PIR si costituisce destinando somme o valori ad un “investimento qualificato”. L’investimento è qualificato quando è composto da un insieme di strumenti finanziari che rispettano i vincoli di investimento visti in precedenza.

 

Vi sono tre diverse modalità di costituzione del rapporto finanziario sottostante il PIR, inteso come contenitore degli investimenti agevolati:

– un rapporto di custodia, di amministrazione tioli, di gestione portafogli;

– rubrica fondi;

– un contratto assicurativo.

 

 

RAPPORTO DI CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE TITOLI, GESTIONE PORTAFOGLI:

 

All’apertura del rapporto, in sede di costituzione, sarà necessario fare richiesta per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. 461/1997. Con tale regime il cliente delega tutti gli adempimenti fiscali all’intermediario finanziario che, per ciascuna operazione finanziaria, determinerà i relativi redditi e la relativa imposta ed effettuerà il versamento all’Erario. Di conseguenza l’investitore non dovrà nemmeno inserire l’investimento nella propria dichiarazione dei redditi.

 

Tali rapporti si potranno aprire in modo diretto con l’intermediario oppure per il tramite di una società fiduciaria, attraverso un mandato di amministrazione con o senza intestazione.  Non mi dilungo sulle differenze tra rapporto di amministrazione con o senza intestazione ricordando solo che mediante il mandato senza intestazione si attua il trasferimento alla fiduciaria della legittimazione ad amministrare i beni, mentre la proprietà degli stessi permane in capo al mandante proprietario.  Conseguenza naturale di tale istituto, e differenza significativa rispetto al mandato “tradizionale”, è una riduzione di quella riservatezza nei confronti di terzi che, invece, è la ragione principe del mandato fiduciario con intestazione.

 

L’aspetto più interessante in questo caso riguarda i rendimenti che si considerano imputati all’investitore e non all’investimento e quindi, se non incassati, andranno ad aumentare il plafond dell’anno successivo.

 

 

RUBRICA FONDI CHE PREVEDA LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE O AZIONI DI OICR

 

Anche in questo caso occorre effettuare l’opzione per il risparmio amministrato ex art. 6 D.Lgs. 461/1997.

In linea generale l’investimento è effettuato attraverso la sottoscrizione di quote o azioni di fondi definiti “PIR conformi” ovvero con i requisiti ed i vincoli visti in precedenza applicati direttamente all’attivo del fondo stesso. In questo caso i rendimenti non distribuiti che quindi si accumulano durante il periodo, non sono imputati all’investitore ma all’investimento e quindi non potendo essere considerati nuovi investimenti si andranno a consolidare nell’investimento stesso che, di conseguenza, potrà risultare maggiore rispetto ai predetti limiti quantitativi.

 

 

CONTRATTO ASSICURATIVO

 

È possibile la sottoscrizione di polizze vita con sottostante costituito anche da un investimento PIR conforme.

Il titolare del PIR è il contraente e il periodo di detenzione minimo dell’investimento si calcola in base ai premi versati e non in base agli strumenti fin sui quali investe l’agenzia di assicurazione.

 

L’investimento può essere liquidato anche prima del termine del periodo minimo di detenzione. In questo caso gli eventuali proventi derivanti dalla cessione o dal rimborso degli strumenti finanziari che compongono l’investimento saranno assoggettati a tassazione cosi come lo saranno anche i proventi ottenuti fino a quel momento in esenzione, con l’applicazione dell’aliquota vigente al momento del realizzo e l’applicazione degli interessi.

 

Inoltre sono sempre possibili disinvestimenti prima del termine del periodo minimo di possesso anche di parte degli strumenti finanziari che compongono il piano.  In questo caso, se tali disinvestimenti non comportano il venir meno dei requisiti e dei vincoli del PIR, saranno assoggettati ad imposizione solamente i proventi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti strumenti oltre che tutti i proventi derivanti dai predetti strumenti, ottenuti fino a quel momento in esenzione, con l’applicazione dell’aliquota vigente al momento del realizzo e l’applicazione degli interessi.

 

Per concludere, occorre ricordare che le agevolazioni sui PIR riguardano solamente le imposte sui redditi e l’imposta di successione. Di conseguenza le eventuali altre imposte previste continueranno ad applicarsi normalmente. Ad esempio continua ad applicarsi l’imposta di bollo pari al 2 per mille dei valori investiti. La provvista fondi per il pagamento di tali imposte se non fornita dall’investitore, potrà essere ottenuta tramite rimborso o cessione di strumenti finanziari che compongono il Piano.

In questo caso i proventi derivanti dal disinvestimento di tali strumenti non subiranno la perdita delle agevolazioni.

 

 

CONCLUSIONE

 

Il PIR è uno strumento molto interessante e innovativo che caratterizzerà il panorama economico e finanziario dei prossimi anni. Esso, di fatto, permette di ottenere benefici per ambe le parti coinvolte, sia per chi emette lo strumento finanziario, sia per chi quindi investe nello strumento finanziario. Infatti, se da un lato consente alle imprese di ottenere nuovi canali di finanziamento rispetto a quelli bancari sempre più rigidi e vincolati, dall’altro consente all’investitore di ottenere delle interessanti agevolazioni fiscali e, di conseguenza, una altrettanto interessante pianificazione patrimoniale a livello familiare. Inoltre, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’opportunità di utilizzare una società fiduciaria consente sempre di mantenere un adeguato livello di riservatezza nei confronti dei terzi.