** Parafrasi riassuntiva dell’articolo pubblicato sulla rivista scientifica Trusts e Attività Fiduciaria n. 2/2026 (alla quale si rinvia per la copia dell’articolo).

dell’Avv.  Leonardo Arienti, Il trust interposto nell’imposizione fiscale: profili fiscali e civilistici, in Trusts, 2026, 274

 

Tesi

Il contributo analizza la figura del trust fiscalmente interposto e lo identifica quale categoria tributaria autonoma elaborata dall’Amministrazione finanziaria e progressivamente consolidatasi nella prassi applicativa.

Muovendo dall’esame del delicato procedimento di regolarizzazione del trust qualificato come interposto, inteso non quale mero intervento formale sull’atto istitutivo ma come procedimento sostanziale di riallineamento concreto tra struttura e funzione, l’approfondimento valorizza il ruolo centrale del trustee quale garante dell’effettiva autonomia gestionale del trust e responsabile dell’allineamento sostanziale tra assetto negoziale e operatività concreta.

L’autore si sofferma da ultimo sulla necessaria distinzione tra piano tributario e piano civilistico dell’interposizione, al fine di evitare indebite sovrapposizioni concettuali, ribadendo la necessità di un doppio binario nel quale autonomia privata e potestà impositiva restano coordinate ma ontologicamente indipendenti, a garanzia della coerenza sistematica dell’istituto.

Author’s view

This contribution examines the notion of a fiscally interposed trust and identifies it as an autonomous tax category developed by the Tax Administration and progressively consolidated in administrative practice.

Starting from an analysis of the delicate process of regularisation of a trust classified as interposed – understood not as a mere formal amendment of the trust deed, but as a substantive procedure aimed at achieving a concrete realignment between structure and function – the article highlights the central role of the trustee as guarantor of the trust’s effective managerial autonomy and as the party responsible for ensuring substantive consistency between the negotiated framework and its actual operation.

The author finally focuses on the necessary distinction between the tax and civil law dimensions of interposition, in order to avoid improper conceptual overlaps, reaffirming the need for a dual-track approach in which private autonomy and taxing power remain coordinated yet ontologically independent, thereby safeguarding the systematic coherence of the institution.

Sommario: § 1. Premessa introduttiva – § 2. Il trust interposto come categoria tributaria autonoma – § 3. La verifica di interposizione e la regolarizzazione del trust qualificato fiscalmente interposto – § 4. Interposizione ed inesistenza fiscale del trust nelle imposte di  successione – § 5. Interposizione ed inesistenza: “doppio binario” civilistico e tributario – § 6. Conclusioni

§ 1. Premessa introduttiva

Nella premessa introduttiva l’elaborato evidenzia come gli approfondimenti concernenti l’individuazione del corretto regime fiscale del trust e del soggetto passivo dell’imposizione debbano necessariamente confrontarsi con la figura del trust fiscalmente interposto.

Viene sottolineato che tale elaborazione assolve a una funzione di contrasto rispetto a fenomeni di uso fiscalmente distorto dell’istituto e opera, al contempo, come meccanismo correttivo del sistema.

Tuttavia, l’assenza di una disciplina tributaria organica del trust, unita alla proliferazione di prassi e prese di posizione amministrative, ha determinato una confusione classificatoria, alimentata da criteri casistici non predeterminati e da frequenti sovrapposizioni tra il piano tributario e quello civilistico.

Il contributo si propone quindi di offrire una lettura sistematica tra qualificazione tributaria dell’interposizione e disciplina civilistica del trust, in un contesto descritto come complesso e di difficile ricostruzione unitaria.

 

§ 2. Il trust interposto come categoria tributaria autonoma

In questo paragrafo il trust interposto viene ricostruito come figura nella quale, a seguito della declaratoria di interposizione, il trust viene qualificato come inesistente e fiscalmente non operante, tanto ai fini delle imposte dirette quanto di quelle indirette.

Ne deriva la sua irrilevanza quale autonomo centro di imputazione tributaria e la conseguente riattribuzione della capacità contributiva al soggetto interponente.

Il contributo ripercorre l’evoluzione della prassi amministrativa, dalle prime circolari sino ai più recenti interpelli e alla circolare n. 34/2022, sostenendo che, dopo un progressivo processo di “metabolizzazione” e “normalizzazione”, il trust interposto possa ormai essere qualificato come una vera e propria categoria tributaria autonoma.

La riflessione insiste sul fatto che tale figura si distingua sia dal trust opaco, nel quale il trust è centro autonomo di imputazione del reddito, sia dal trust trasparente, nel quale il reddito è imputato per legge ai beneficiari individuati. Nel trust interposto, invece, viene meno “in radice” la riferibilità sostanziale della capacità contributiva al trust o ai beneficiari, con imputazione del presupposto impositivo al soggetto che mantiene la disponibilità sostanziale della ricchezza.

Vengono richiamati, in tale prospettiva, i casi del trust autodichiarato, del trust revocabile e del grantor trust di matrice statunitense, nei quali il disponente viene considerato proprietario fiscale dei beni, mentre il trustee conserva soltanto una titolarità formale e civilistica, priva di autonoma imputabilità tributaria.

Il paragrafo si chiude valorizzando l’idea della “terza specie” e introducendo il tema della possibile regolarizzazione del trust inizialmente interposto, capace di fargli acquistare successivamente una propria rilevanza fiscale.

 

§ 3. La verifica di interposizione e la regolarizzazione del trust qualificato fiscalmente interposto

Questa sezione affronta in modo diretto il tema della regolarizzazione del trust fiscalmente interposto, chiarendo che essa si colloca in un ambito privo di disciplina positiva espressa e implica un intervento multiplo.

L’operazione deve infatti incidere, in primo luogo, sull’atto istitutivo, eliminando gli elementi di interposizione desumibili dalla struttura negoziale, e, in secondo luogo, sulla concreta operatività del trust, così da evitare che persistano indici fattuali incompatibili con l’autonomia e l’indipendenza decisionale del trustee.

Vengono individuate diverse modalità attraverso cui tale processo può realizzarsi: come verifica preventiva ed ex ante del trustee; come procedimento attivato in occasione di un evento futuro rilevante; come risultato di una disposizione testamentaria modificativa; oppure come intervento successivo alla declaratoria di interposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In questa architettura argomentativa, il trustee viene qualificato come titolare di un ufficio gestorio qualificato, precario, vincolato ed espletato nell’interesse altrui, nonché come soggetto responsabile della corretta amministrazione del patrimonio segregato e del rispetto dei relativi obblighi fiscali.

La verifica che grava sul trustee investe sia la conformità formale dell’atto istitutivo, sia la effettività sostanziale dell’assetto gestorio rispetto ai criteri elaborati dall’Amministrazione in tema di autonomia gestionale. L’elaborato distingue, con chiarezza, una prima verifica “in astratto”, basata sull’analisi della struttura dell’atto e dei poteri attribuiti, da una seconda verifica “in concreto”, di natura dinamica, che si concentra sulla reale amministrazione del patrimonio segregato, sull’eventuale ingerenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari e sulla coerenza tra assetto negoziale e prassi gestionale.

Ne emerge che la regolarizzazione non può essere ridotta a un semplice aggiustamento redazionale, ma costituisce un vero riallineamento sostanziale tra forma e funzione, diretto a rafforzare la tenuta fiscale del trust prima o dopo l’emersione del rischio accertativo.

§ 4. Interposizione ed inesistenza fiscale del trust nelle imposte di successione

Il quarto paragrafo si concentra sul versante delle imposte indirette, e in particolare sull’imposta sulle successioni e donazioni, mettendo in evidenza la necessità di distinguere accuratamente tra interposizione e inesistenza sul piano fiscale e sul piano civilistico.

Viene ricostruito il mutamento di orientamento dell’Amministrazione finanziaria culminato nella circolare n. 34/2022, la quale ha affermato che, in caso di decesso del disponente, i beni formalmente intestati a un trust qualificato come interposto devono essere inclusi nell’attivo ereditario ai fini dell’individuazione della base imponibile dell’imposta di successione.

La ricostruzione proposta sottolinea che tale impostazione opera esclusivamente sul piano tributario e non comporta alcuna estensione automatica dell’inesistenza o invalidità anche al piano civilistico. Il trust interposto, infatti, continua a esistere civilisticamente, con il trustee quale titolare formale dei beni e dei poteri gestori previsti dall’atto istitutivo; ciò che viene meno è soltanto la sua operatività quale autonomo centro di imputazione tributaria.

Per tale ragione, il saggio ricorre alla nozione di fictio iuris tributaria, mediante la quale, in sede successoria, il valore dei beni formalmente intestati al trustee viene computato fiscalmente come se il trust non esistesse. L’impostazione viene ritenuta sistematicamente coerente, in quanto idonea a evitare che il trust sia impiegato quale schermo artificioso per dissimulare la reale titolarità della ricchezza imponibile.

§ 5. Interposizione ed inesistenza: “doppio binario” civilistico e tributario

In questa sezione il discorso viene portato su un piano teorico più generale, con l’esplicita elaborazione del principio del “doppio binario” tra dimensione civilistica e dimensione tributaria del trust. L’analisi prende le mosse dal riconoscimento del trust nell’ordinamento italiano tramite la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, soffermandosi sul contenuto dell’art. 2, che individua i tratti essenziali dell’istituto nella segregazione patrimoniale, nell’intestazione dei beni al trustee e nell’obbligo di amministrazione secondo i termini dell’atto istitutivo.

Viene ricordato che la Convenzione ammette la riserva in capo al disponente di alcune prerogative e diritti, purché non venga meno l’effettiva segregazione e l’autonomia funzionale del trustee. Sul piano civilistico, pertanto, la presenza di poteri di controllo, di consenso o persino di revoca del trustee non è di per sé incompatibile con il modello convenzionale, anche alla luce delle principali leggi regolatrici straniere.

Diversa è, invece, la questione dell’inesistenza civilistica o dello sham trust, che presuppone o il difetto dei requisiti essenziali del trust oppure la prova di un accordo simulatorio volto a far apparire ai terzi una situazione giuridica difforme da quella reale. Il contributo sottolinea che l’interposizione civilistica in senso proprio richiede tale prova simulatoria, mentre l’interposizione fiscale si fonda su una diversa logica qualificatoria, interamente interna all’ordinamento tributario.

Ne discende che il giudizio di validità civilistica costituisce il presupposto logico dell’analisi fiscale, ma la qualificazione tributaria non può rifluire automaticamente sulla struttura e sull’efficacia civilistica del trust. È precisamente in questa distinzione che si colloca il nucleo sistematico dell’intero scritto.

§ 6. Conclusioni

La parte conclusiva riassume gli esiti dell’indagine ribadendo che il trust fiscalmente interposto costituisce ormai una categoria tributaria autonoma, distinta dalle figure del trust opaco e del trust trasparente.

Nel trust interposto il centro di imputazione fiscale viene meno in radice, con conseguente riattribuzione del presupposto impositivo al soggetto che conserva la disponibilità sostanziale della ricchezza.

Viene inoltre evidenziato il carattere dinamico della qualificazione fiscale del trust: l’interposizione non è necessariamente definitiva o immutabile, potendo essere superata attraverso eventi modificativi o mediante un processo di regolarizzazione capace di incidere sulla struttura dei poteri e sull’assetto gestionale. In tale contesto assume rilievo decisivo il ruolo del trustee, chiamato a compiere una verifica costante non solo della regolarità formale dell’atto istitutivo, ma anche della concreta autonomia decisionale nell’esercizio dei poteri attribuiti.

La regolarizzazione viene così ricostruita come strumento di adeguamento sostanziale dell’istituto alle esigenze di coerenza fiscale, idoneo a trasformare un trust inizialmente interposto in un centro autonomo di imputazione tributaria.

L’approdo finale resta però fermo: la qualificazione tributaria del trust deve restare distinta dalla sua qualificazione civilistica, poiché solo il mantenimento di tale distinzione consente di salvaguardare la coerenza sistematica dell’istituto e, insieme, la tenuta costituzionale dell’imposizione.