Articolo pubblicato sulla rivista telematica Trusts e attività fiducirie n. 5 del 2022 a cura dell’Avv.Leonardo Arienti

Massima
La presunzione di evasione e il raddoppio dei termini per l’accertamento sanciti dall’art. 12, D.L. n. 78/2009 con riferimento
agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Paesi
a regime fiscale privilegiato e non dichiarati non hanno efficacia
retroattiva e dunque non si applicano al contribuente che, per un
anno di imposta anteriore all’entrata in vigore della suddetta
disposizione, non ha indicato nel quadro RW (inerente il
monitoraggio di investimenti esteri o di altre attività estere di
natura finanziaria detenute in stati o territori a fiscalità privilegiata)
il trust di Jersey di cui è beneficiario e in cui sono segregate le
partecipazioni in due società lussemburghesi (e che secondo il Fisco
sarebbe interposto).

La questione giuridica
La questione giuridica sottesa al caso in commento, CTP Emilia Romagna, Reggio Emilia, 23 febbraio 2022, n. 25, concerne la legittimità dell’applicazione retroattiva della disciplina di cui all’art. 12, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. con mod., dalla L. 3 agosto
2009, n. 102) rubricato «Contrasto ai paradisi fiscali», mediante la quale il legislatore ha introdotto una presunzione legale relativa di evasione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all’estero in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio, prevedendo anche il raddoppio dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

In base a tale presunzione (art. 12, comma 2), i capitali esteri detenuti in paradisi fiscali si considerano – salvo prova contraria – sottratti a tassazione in Italia, con l’effetto di applicazione del raddoppio dei termini, sia per la notifica degli atti impositivi di accertamento dei redditi (art. 12, comma 2-bis), sia per l’irrogazione delle sanzioni da
omessa ovvero irregolare compilazione del modulo RW (art. 12, comma 2-ter).

La valutazione circa l’ambito temporale di applicazione dell’art. 12 (commi 2, 2-bis e 2-ter) e dunque, circa la legittimità o meno dell’applicazione retroattiva della norma (introdotta nel 2009), è particolarmente discussa.

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