Cita come: “Leonardo Arienti, L’interposizione fiscale del trust autodichiarato (CTR Lombardia, 11 maggio 2022), in Trusts, 2023, 528.”
Tesi
I trust in concreto non dotati dell’elemento della separazione patrimoniale della massa apportata in trust tra patrimonio del disponente e patrimonio del trustee, ed i trust che nel loro aspetto gestionale risultano non dotati di sufficiente autonomia del trustee nell’amministrazione e disposizione dei beni in trust, nonché dei relativi redditi, non possono intendersi sotto il profilo fiscale forniti di adeguata autonoma soggettività passiva ex art. 73 del TUIR.
The author’s view
Trusts that do not actually have a real intent of transfer legal ownership and control over assets form the settlor to the trustee as well as trusts managed by a trustee not endowed with sufficient autonomy of powers in the administration and disposition of the trust assets – as well as the income therefrom – cannot be recognized, from a tax perspective, as having separate and autonomous tax relevance under Article 73 of the TUIR.
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Sommario
§ 1. Considerazioni introduttive
§ 2. Il Caso
§ 3. La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia
§ 4. La decisione della Commissione Tributaria Regionale Lombardia di Milano
§ 5. La soggettività tributaria e gli elementi della separazione patrimoniale e dell’autonomia gestoria
§ 6. Conclusione: la separazione patrimoniale e l’autonomia gestoria nei trust autodichiarat
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§ 1.Considerazioni introduttive
L’Agenzia delle Entrate ha fornito e sta fornendo molteplici elementi che possono portare a qualificare un trust come fittiziamente interposto o non validamente operante sotto il profilo fiscale.
La recente circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E tratta principalmente delle conseguenze fiscali in caso di declaratoria di interposizione sia in termini di imposte dirette sia indirette.
Numerose circolari e recenti risposte ad interpello hanno dato all’interprete diversi “elementi fattuali” o “indici” per valutare l’eventuale interposizione di un trust.
I vuoti normativi in tema di imposizione fiscale del trust, dovuti alla scelta del legislatore italiano di non disciplinare in modo organico tale istituto, hanno contribuito alla proliferazione della prassi amministrativa.2
Per quanto riguarda la Giurisprudenza, le limitate sentenze delle corti di merito sembrerebbero definire un contesto interpretativo comune.
Con sentenza 11 maggio 2022, n. 1927, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia si è pronunciata in merito all’interposizione fittizia, sotto il profilo delle imposte dirette, di un trust c.d. “immobiliare” autodichiarato e qualificato in sede di istituzione dai disponenti come opaco ma ritenuto dall’Agenzia delle Entrate inesistente ai fini fiscali e dunque interposto in quanto c.d. trust “sham”, fittizio o simulato, poiché privo dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja.
La Commissione Tributaria Regionale, nel respingere l’appello dei contribuenti, qualifica il trust immobiliare come interposto sotto il profilo fiscale, per avere il trust dato origine ad una gestione del trustee del tutto coincidente con quella propria del patrimonio immobiliare in precedenza intestato ai disponenti, e per mancanza di una sufficiente autonomia gestoria del trustee sui beni in trust e sui relativi redditi.
[…omissis…]
§ 6. Conclusione: la separazione patrimoniale e l’autonomia gestoria nei trust autodichiarati
Gli elementi della “separazione dei beni” del trust rispetto al patrimonio di disponente-trustee ed il requisito dell’“autonomia gestoria” del trustee risultano assumere particolare interesse – e necessitano di essere approfonditi – in materia di trust autodichiarato.
I trust autodichiarati sono trust nei quali il disponente assume anche l’ufficio di trustee, realizzando un cumulo di ruoli che implica una gestione dei beni in trust del tutto assimilabile a quella svolta precedentemente all’apporto dei medesimi.
Sotto il profilo civilistico i trust autodichiarati possono ritenersi validamente operanti e, pertanto, idonei a produrre un vincolo di destinazione sul fondo in trust con conseguente effetto segregativo (unilaterale) nonché di separazione o destinazione patrimoniale tra il patrimonio del disponente e fondo in trust.
Sotto il profilo fiscale però la “separazione dei beni” e l’“autonomia gestoria” possono difficilmente ritenersi operanti in una struttura nella quale il disponente coincide con il trustee.
Dunque, fatti salvi alcuni limitati casi nei quali l’istituzione di un trust autodichiarato potrebbe garantire sia la separazione patrimoniale sia l’autonomia gestoria dei beni in trust, nella maggior parte dei casi i trust autodichiarati non permettono il riconoscimento di una autonoma soggettività tributaria per mancanza di separazione patrimoniale e di autonomia gestoria, con rilevanti conseguenze in capo all’interponente (disponente o beneficiario), sia sotto il profilo delle imposte dirette sia sotto il profilo delle imposte indirette.
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Interposizione fiscale del trust autodichiarato, Trusts