Commento a Ris., 11 gennaio 2022, n. 9

Articolo pubblicato sulla rivista  online “Fiscalità Patrimoniale” in data 5 marzo 2022

di Leonardo Arienti, Avvocato in Bologna

1. Il Caso prospettato

Nella Risposta n. 9 dell’11 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di qualificazione fiscale di una Fondazione di famiglia “Stiftung” del Lichtenstein.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda una Fondazione di famiglia costituita da nove fondatori, persone fisiche al tempo residenti in Italia ed ora deceduti, secondo il diritto del Principato del Lichtenstein.

La Fondazione del Liechtenstein, a dire dell’istante, fu considerata al tempo della costituzione lo strumento giuridico più adeguato per ottenere la segregazione del patrimonio immobiliare conferitovi, il mantenimento unitario dell’immobile tra i nove diversi rami familiari e l’amministrazione nell’interesse dei Beneficiari, discendenti dei fondatori.

L’istante rappresenta minuziosamente all’Agenzia delle Entrate le caratteristiche principali della Fondazione, eguagliandola sotto diversi profili ad un trust opaco, in quanto, tra gli altri elementi caratterizzanti, a dire dell’istante non è possibile rinvenire Beneficiari individuati del reddito secondo quanto indicato dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria in tema di trust.

Nel corso del 2021 la Fondazione ha provveduto alla cessione del proprio patrimonio immobiliare ed ora intende distribuire ai Beneficiari la relativa liquidità.

L’istante chiede dunque all’Agenzia delle Entrate diversi chiarimenti riguardanti, in particolare, la conferma che la Fondazione non possa essere qualificata come soggetto interposto, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre del 1973 n. 600, rispetto ai potenziali Beneficiari.

2. Il Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare l’Agenzia delle Entrate rileva come la Fondazione di famiglia del Liechtenstein possa essere un istituto analogo al trust, ma al quale viene attribuito un “nomen iuris” diverso.

Pertanto, l’Agenzia precisa che, per poter valutare se un istituto estero abbia le caratteristiche analoghe al trust, si deve procedere ad una valutazione in concreto degli elementi essenziali e caratterizzanti tale istituto.

Come già precisato nella circolare 23 novembre 2009 n. 43/E e ribadito della circolare 16 luglio 2015 n. 27/E, secondo l’Agenzia il riferimento previsto nell’articolo 73 del TUIR relativo agli “istituti aventi analogo contenuto” è stato inserito dal legislatore, al fine di impedire che tale disposizione, dettata da finalità anti-elusive, fosse facilmente aggirata utilizzando istituti giuridici con caratteristiche affini al trust, ma chiamati diversamente.

L’Agenzia prosegue chiarendo che la Fondazione di famiglia “Stiftung” del Lichtenstein può, in linea di principio, essere considerata quale istituto analogo al trust, se presenta gli elementi caratteristici di quest’ultimo e, conseguentemente, essere assoggettata alle disposizioni allo stesso applicabili anche con riferimento alle imposte dirette.

Secondo l’Agenzia, per poter godere di soggettività ai fini fiscali ed essere dunque qualificata come soggetto passivo ai fini delle imposte dei redditi e secondo quanto previsto dall’art. 73 del TUIR,  costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee (ovvero dell’organo di amministrazione della Fondazione) di disporre dei beni affidati dal disponente o dai fondatori.

Dall’analisi della fattispecie in concreto, l’Agenzia ha constatato che le varie clausole statutarie e le modalità attraverso le quali si realizza lo scopo principale della Fondazione provano una considerevole ingerenza prima dei Fondatori e, dopo la morte di questi, dei Beneficiari nella gestione del patrimonio della stessa.

L’ingerenza dei Beneficiari nella gestione del patrimonio della Fondazione comporta dunque l’assoggettamento della stessa alla disciplina dell’interposizione fittizia del trust, con conseguente inesistenza, ai fini fiscali, della Fondazione.

3. Effetti della dichiarazione di interposizione

Gli effetti della dichiarazione di interposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate fanno sì che la Fondazione di Famiglia sia dichiarata fiscalmente inesistente ai fini fiscali con l’effetto di imputare ai Fondatori (o disponenti in caso di trust) o ai Beneficiari i redditi conseguiti dalla Fondazione.

Ciò comporta, ai fini dell’imposizione diretta, che i redditi formalmente prodotti dalla Fondazione, successivamente alla morte dei Fondatori, siano da assoggettare a tassazione in capo ai Beneficiari secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza (cfr. circolare n. 61/E del 2010). Ai fini delle imposte indirette, le somme attribuite dalla Fondazione ai beneficiari italiani assumono rilevanza ai fini dell’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, prevista dall’articolo 2, comma 47, del decreto legge 3 ottobre2006, n. 262.

4. Conclusioni

Con la Risposta n. 9 dell’11 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche gli istituti giuridici affini al trust e disciplinati dagli ordinamenti esteri, qualora presentino gli elementi caratteristici del trust, possano essere assoggettati alle disposizioni a quest’ultimo applicabili.

L’Amministrazione finanziaria procede di volta in volta ad una verifica in concreto degli elementi caratterizzanti ogni singolo istituto, valutandone i possibili profili di interposizione con riferimento all’effettivo potere dell’amministratore dei beni di gestirli e disporne in modo autonomo.

Tale valutazione sarà svolta dall’Agenzia delle Entrate secondo i parametri individuati per primi nella circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, poi ampliati con la circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E e più recentemente confermati con la circolare 13 marzo 2015 n. 10/E.

 

In allegato il documento completo dell’Agenzia delle Entrate: