A cura dell’Avv. Leonardo Arienti

Corte di Cassazione, Ordinanza 7 giugno 2021, n. 15741

Ancora una pronuncia della Corte di Cassazione in tema di fondo patrimoniale che sancisce la possibilità di iscrizione ipotecaria da parte dell’Amministrazione Finanziaria sui beni assoggettati in fondo.

Nella decisione la Cassazione ricorda che, secondo l’orientamento prevalente, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, è ammissibile sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale anche per le obbligazioni tributarie, ma solo se strumentali ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conoscesse l’estraneità ai bisogni della famiglia.

Dunque, secondo la Cassazione, ai fini della potenziale opponibilità del fondo non rileva la natura dell’obbligazione contratta, ma rileva unicamente la relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia.

In considerazione di ciò, anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge.

La valutazione di “connessione” deve essere fatta in concreto accertando caso per caso se l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

In tale contesto la Cassazione precisa come sia innegabile che ogni ricchezza individuale sia potenzialmente idonea ad arrecare un vantaggio anche indiretto alla famiglia ma, la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia, deve necessariamente avere una portata più circoscritta (anche perché diversamente il fondo patrimoniale risulterebbe un istituto pressoché inopponibile all’Amministrazione Finanziaria).

Per tal motivo, secondo la Corte di Cassazione occorre che sussista  un’inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia della obbligazione contratta.

Secondo tale principio può dirsi che non sono estranei ai bisogni della famiglia i debiti tributari inerenti all’attività di lavoro dei coniugi (o altre attività produttive), se da tale attività la famiglia trae i mezzi di mantenimento.

Viene dunque confermata la “debolezza” del fondo patrimoniale per i fini di tutela del patrimonio dell’imprenditore e della propria famiglia.

Per tale ragione il fondo patrimoniale sembrerebbe essere sempre più un istituto di scarso impiego pratico al quale devono essere preferiti altri strumenti giuridici, quali il trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario.

 

Per un approfondimento

https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page

Il pdf della sentenza è scaricabile al link che segue:

Cass. n.15741-2021