Gli immobili apportati in trust dal disponente o dal terzo appportatore sono al riparo dalle pretese restitutorie dei legittimari lesi nel termine di 20 anni dal conferimento.
E’ quanto si ricava dal principio di cui all’ordinanza n. 35461/2022 dalla Sezione Seconda della Corte di Cassazione pubblicata in data 2 dicembre 2022.
Nell’ordinanza citata, la Corte di Cassazione richiamando il proprio precedente del 2010, sancisce che – in tema di donazione indiretta – l’azione di riduzione “non mette in discussione la titolarità del bene […]” e dunque “il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito” (così testualmente Cass. n. 11496 del 2010; contra Cass. n. 4523/2022, nella quale è data per scontata l’applicabilità dell’art. 563 c.c. anche alle c.d. donazioni indirette, senza tuttavia confrontarsi con Cass. n. 11496 del 2010 cit., che, recependo le indicazioni espresse in dottrina, tale applicabilità aveva motivatamente escluso).
Tale principio può essere applicato anche nel caso di apporto di un bene in trust dove il legittimario leso non avrà diritto di richiedere la restituzione ex art. 563 c.c. ai successivi acquirenti (il medesimo trustee o gli acquirenti o beneficiari successivi) sino al termine di 20 anni.
Questa decisione rende indubbiamenete più “stabile” la commerciabilità dei beni oggetto di donazione indiretta e dunque oggetto di apporto in trust.
In allegato Corte di Cassazione, Sezione Seconda, Ordinanza n. 35461 del 2 dicembre 2022