L’individazioe dei titolari effetivi di un trust nel caso in cui la carica di trustee sia ricoperta da una trust company professionale ha sempre suscitato e continua a suscitare innumerevoli contrasti.

Gli operatori professionali si trovano tutti i giorni a dover giustificare i criteri di individuazione della titolarità effettiva dei trust alle Banche o ai soggetti richiedenti.

A tal fine si precisa che titolari effettivi di un trust (con trustee persona fisica o trust company) sono – ai sensi dell’art. 22 comma 5 del D.Lgs.231/2007 –  il trustee, i guardiani, i disponenti ed i beneficiari.

La norma precisa invero che: “I fiduciari [leggasi trustee] di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364 […] ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust […], per tali intendendosi quelle relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario [leggasi trustee]  o dei fiduciari [leggasi trustee], del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust […] e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

Dall’interpretazione letterale della norma di legge è evidente che debba essere il fiduciario [trustee] il soggetto incaricato di ottenere le informazioni relative alla titolarità effettiva del trust, di trattarle e trasmetterle ai soggetti interessati.

Per fiduciario o fiduciari di trust dunque deve intendersi, nel caso di trust company,  le persone che esercitano diritti e poteri di rappresentanza nella trust company, ciò in applicazione sistematica dell’art. 20 coma 4 lettera c) del D.Lgs. 231/2007 che prevede che la titolarità effettiva nel caso di persone giuridiche private (fondazioni, associazioni, comitati) siano da individuarsi nei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Quanto sopra è stato da ultimo chiarito dall’art. 3 comma 2 de DM 1.03.2022, n. 55 di introduzione del c.d. Registro dei Titolari Effettivi” relativo anche ai trust  fiscalmente rilevanti, il quale prevede che “Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini  comunica all’ufficio del registro delle imprese  della Camera  di  commercio territorialmente competente i dati e le  informazioni  relativi  alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, comma  5, del decreto antiriciclaggio per la loro  iscrizione  e  conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese

Dunque, è il trustee persona fisica (in caso di società trust company, l’amministratore legale rappresentante del trustee) ad effettuare le relative comunicazioni.

In considerazione di quanto sopra, il fiduciario o i fiduciari di trust gestiti da trust company devono individuarsi nei soggetti che esercitano poteri di legale rappresentanza sul trustee, in applicazione dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs. 231/2007, unici soggetti che saranno quindi onerati a porre in essere gli adempimenti di legge.

Non dovrà invece essere qualificato come titolare effettivo del trust il titolare effettivo del fiduciario/trustee traust company che non sia amministratore dotato dei relativi poteri della medesima.