Parafrasi riassuntiva dell’articolo pubblicato sulla rivista scientifica Trusts e Attività Fiduciaria n. 1 /2026

Leonardo Arienti, La posizione giuridica del trustee ai fini dell’individuazione dei regimi fiscali applicabili, in Trusts, 2026, 125

 

Sommario: § 1. Premesse introduttive: la corretta individuazione dei regimi fiscali applicabili – § 2. La proprietà formale del trustee – § 3. La qualificazione soggettiva del trustee ai fini dell’individuazione dei regimi fiscali applicabili – § 4. Il trustee nelle imposte sui redditi – § 5. Il trustee nelle imposte sulle successioni e donazioni – § 6. Il trustee nelle altre imposte e nelle operazioni di gestione dei beni in trust – § 7. Il trustee nell’IMU – § 8. Il Trustee nell’applicazione del regime del “prezzo-valore” – § 9. Il Trustee nell’agevolazione “prima casa” – § 10. Conclusioni

 

Tesi

La qualificazione della posizione giuridica del trustee come proprietario formale e gestore di beni segregati in trust assume una funzione decisiva ai fini della corretta individuazione dei regimi fiscali applicabili al trust.

Muovendo dalla struttura civilistica del trust e dalla natura dell’ufficio del trustee, il contributo esamina il problema dell’imputazione soggettiva del presupposto d’imposta che deve essere valutato alla luce della differenza tra titolarità formale dei beni del trustee e riferibilità sostanziale della capacità contributiva ex art. 53 Cost., anche alla luce dell’assenza di una generale soggettività tributaria del trust.

Vengono esaminati i principali ambiti impositivi nei quali tale distinzione assume rilievo decisivo: imposte sui redditi, imposte sulle successioni e donazioni, IVA, IMU, regime del “prezzo-valore” e agevolazione “prima casa”.

La conclusione è nel senso che la corretta individuazione dei regimi fiscali applicabili al trust ed al trustee deve fondarsi sulla distinzione tra intestazione formale dei beni destinati e riferibilità sostanziale degli effetti economici, riconducendo i regimi di favore ai soggetti che esprimono la reale capacità contributiva – disponente e beneficiari – e non al trustee quale mero gestore del patrimonio segregato.

 

 The author’s view

The characterisation of the trustee’s legal position as formal owner and manager of assets segregated in trust plays a decisive role in the correct identification of the tax regimes applicable to the trust. Starting from the civil law structure of the trust and the nature of the trustee’s office, this contribution examines the issue of the subjective attribution of the taxable event, which must be assessed in light of the distinction between the trustee’s formal title to the assets and the substantive attribution of tax capacity pursuant to Article 53 of the Italian Constitution, also in view of the absence of a general tax subjectivity of the trust.

The main tax areas in which this distinction proves decisive are analysed: income tax, inheritance and gift tax, VAT, IMU (Italian tax on immovable property), the “prezzo–valore” regime, and the “prima casa” tax relief.

The conclusion reached is that the correct identification of the tax regimes applicable to the trust and to the trustee must be based on the distinction between the formal ownership of the earmarked assets and the substantive attribution of their economic effects, attributing preferential tax regimes to the subjects who express the actual tax capacity – namely, the settlor and the beneficiaries – and not to the trustee acting merely as manager of the segregated assets.

 

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1. Premesse introduttive: la corretta individuazione dei regimi fiscali applicabili

L’articolo esamina il tema della corretta individuazione dei regimi fiscali applicabili al trust muovendo dall’esigenza di distinguere tra struttura civilistica dell’istituto e qualificazione tributaria dei relativi effetti. Il punto centrale dell’indagine consiste nell’individuazione del centro di imputazione soggettiva del presupposto d’imposta, operazione che non può essere risolta mediante il mero richiamo alla titolarità formale dei beni.

L’autore evidenzia come, nonostante l’evoluzione normativa e l’intervento della giurisprudenza di legittimità e della prassi amministrativa, permangano aree di opacità interpretativa, specie con riferimento alle imposte diverse da quelle sui redditi. La corretta qualificazione della posizione del trustee diviene quindi decisiva per evitare applicazioni distorsive dell’istituto e possibili fenomeni di abuso del diritto.

 

2. La proprietà formale del trustee

Il contributo inquadra la posizione civilistica del trustee quale intestatario formale dei beni segregati, in un sistema nel quale il trust è privo di soggettività giuridica. Il trustee è titolare di una proprietà “vincolata” e “destinata”, esercitata in forza di un ufficio gestorio qualificato e regolato dall’atto istitutivo e dalla legge applicabile.

In questo ambito l’autore sottolinea che il trustee non è proprietario sostanziale né beneficiario dei beni in trust, non può disporne nell’interesse proprio e non li incorpora nel proprio patrimonio personale. La sua posizione è distinta sia dalla rappresentanza organica societaria sia dal mandato senza rappresentanza. L’analogia con l’amministrazione fiduciaria germanistica è limitata al profilo della dissociazione tra intestazione formale e titolarità sostanziale, ma diverge quanto all’autonomia decisionale del trustee rispetto al fiduciario.

 

3. La qualificazione soggettiva del trustee ai fini dell’individuazione dei regimi fiscali applicabili

Viene evidenziata la portata e i limiti della soggettività tributaria del trust, chiarendo che essa è espressamente riconosciuta solo in ambiti specifici, in particolare ai fini delle imposte sui redditi. La soggettività fiscale del trust non ha carattere generale né può essere estesa analogicamente ad altre imposte.

Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi tipizzate, occorre individuare di volta in volta il soggetto cui è riferibile il presupposto impositivo secondo criteri sostanziali. L’autore afferma che la qualifica del trustee – persona fisica o giuridica – non può fungere da criterio autonomo per accedere a regimi agevolativi o alternativi, dovendosi sempre verificare chi esprima la capacità contributiva rilevante ai sensi dell’art. 53 Cost.

 

4. Il trustee nelle imposte sui redditi

Il documento sintetizza la disciplina del trust ai fini IRES, distinguendo tra trust trasparenti e trust opachi ai sensi dell’art. 73 TUIR. Nei trust trasparenti il reddito è imputato ai beneficiari individuati; nei trust opachi il trust costituisce autonomo soggetto passivo IRES.

Il trustee, in tale contesto, svolge un ruolo esecutivo e gestorio, essendo responsabile degli adempimenti fiscali del trust senza divenire titolare in proprio del reddito prodotto. L’autore analizza inoltre l’ipotesi di riqualificazione del trust come interposto ex art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, evidenziando che, anche in caso di disconoscimento della soggettività fiscale del trust, il trustee terzo non può essere considerato il centro sostanziale di imputazione del reddito.

 

5. Il trustee nelle imposte sulle successioni e donazioni

L’articolo delinea la riforma introdotta dall’art. 4-bis TUSD, che ha positivizzato un regime duale fondato sulla tassazione ordinaria “in uscita” e sulla tassazione opzionale “in entrata”.

Nel regime ordinario l’imposta sorge al momento dell’attribuzione definitiva ai beneficiari, i quali sono i soggetti passivi in base al rapporto con il disponente. Nel regime opzionale l’imposizione può essere anticipata, anche tramite il trustee nel caso di trust testamentario, ma resta parametrata al rapporto tra disponente e beneficiario finale.

La posizione del trustee rimane funzionale e strumentale: egli può essere tenuto al versamento dell’imposta, ma non ne è il soggetto che esprime la capacità contributiva.

 

6. Il trustee nelle altre imposte e nelle operazioni di gestione dei beni in trust

L’articolo inquadra il trattamento fiscale degli atti di gestione e disposizione compiuti dal trustee, affermando che tali atti sono soggetti ad autonoma imposizione in base alla loro natura ed effetti giuridici.

In assenza di una disciplina organica nelle imposte indirette, l’interpretazione è stata costruita dalla giurisprudenza, che ha escluso una soggettività tributaria generalizzata del trust al di fuori delle ipotesi espressamente previste.

In materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, così come in ambito IVA, l’autore evidenzia le tensioni interpretative tra prassi amministrativa e giurisprudenza, ribadendo che la qualifica soggettiva del trustee non può incidere sulla determinazione del regime impositivo applicabile agli atti.

 

7. Il trustee nell’IMU

L’articolo approfondisce la questione relativa alla soggettività passiva IMU del trustee quale proprietario formale degli immobili in trust. La giurisprudenza di legittimità ha individuato nel trustee il soggetto passivo del tributo, in assenza di autonoma soggettività IMU del trust.

L’autore evidenzia il disallineamento tra la titolarità formale e la capacità contributiva sostanziale, ma osserva che il sistema vigente ancora l’imposizione al possesso giuridico. Le eventuali agevolazioni soggettive non possono essere parametrate alla persona del trustee, bensì devono essere valutate con riferimento ai soggetti che esprimono l’interesse economico sostanziale.

 

8. Il Trustee nell’applicazione del regime del “prezzo-valore”

L’articolo contesta la compatibilità del regime del prezzo-valore con gli acquisti immobiliari effettuati dal trustee. Parte della giurisprudenza di merito ha valorizzato la qualifica soggettiva del trustee persona fisica per ritenere applicabile il regime agevolato.

L’autore critica tale impostazione, ritenendola fondata su una trasposizione automatica di categorie civilistiche in ambito fiscale e strutturalmente incoerente con la funzione dell’ufficio del trustee. L’ancoraggio dell’agevolazione alla qualifica personale del trustee rischia di generare distorsioni applicative e potenziali profili elusivi.

 

9. Il Trustee nell’agevolazione “prima casa”

Il testo chiarisce l’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” in presenza di trust, con particolare riferimento al requisito dell’impossidenza.

L’autore evidenzia che il trustee, nella qualità, non può fruire dell’agevolazione per acquisti effettuati nell’ambito della gestione del patrimonio segregato. La verifica dei requisiti deve essere condotta con riferimento al soggetto che esprime la capacità contributiva sostanziale e non alla mera intestazione formale del bene.

 

10. Conclusioni

L’articolo conclude affermando che la proprietà formale e destinata del trustee costituisce il limite sistematico dell’imputazione soggettiva del presupposto d’imposta. La qualifica del trustee non può determinare l’accesso a regimi fiscali di favore, che devono invece essere ricondotti ai soggetti nei cui confronti si manifesta la capacità contributiva sostanziale.

La coerenza del sistema richiede di mantenere ferma la distinzione tra titolarità formale e riferibilità economica degli effetti, evitando che la figura del trustee diventi, sul piano fiscale, uno strumento di modulazione opportunistica del carico impositivo.