La legge 25 febbraio 2022, n. 151 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha apportato, tra l’altro, modifiche al d.lgs. n. 231/2007 e s.m.i..

Le modifiche introdotte al Decreto Antiriciclaggio hanno riguardato: il limite al trasferimento di contante; le modalità di utilizzo dell’identità digitale; la riservatezza dei soggetti segnalanti le operazioni sospette.

Con riferimento ai limiti di trasferimento del contante, il comma 3-bis dell’art. 49, modificato dall’art. 3 comma 6-septies, del decreto Milleproroghe, è stato così modificato:

“3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”.

Ne deriva che, a seguito della menzionata modifica, la soglia per il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore resta, per l’anno 2022, fissata ad euro 2000.

Il limite di 1.000 avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023.