1. Premessa: la “Tobin Tax”

L’imposta sulle transazioni finanziarie, o cosiddetta Tobin Tax, è stata introdotta con la Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ed è stata da subito oggetto di numerosi dibattiti interpretativi, specie con riferimento alle sue ipotesi di applicazione nell’ambito dei rapporti fiduciari.

In questo articolo si intende dimostrare, con approccio tecnico e sistematico, come il “trasferimento” di azioni  in amministrazione fiduciaria a favore di una società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 non costituisca fattispecie impositiva ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

2. Il presupposto oggettivo della Tobin Tax

Ai sensi dell’art. 1, comma 491, L. 228/2012, l’imposta sulle transazioni finanziarie si applica ai trasferimenti di proprietà di:

  • azioni;
  • altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
  • titoli rappresentativi dei predetti strumenti.

Tale imposta colpisce, dunque, il trasferimento effettivo della proprietà giuridica di tali strumenti, e non qualunque forma di movimentazione formale.

La base imponibile è costituita dal valore della transazione, inteso come corrispettivo pattuito per il trasferimento. In assenza di corrispettivo, il valore imponibile è pari al valore normale degli strumenti, come determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

L’aliquota ordinaria prevista è pari allo 0,2% del valore della transazione. Tale aliquota è ridotta allo 0,1% per i trasferimenti effettuati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. È previsto che l’imposta sia dovuta dal soggetto acquirente, indipendentemente dalla sua residenza o dal luogo di conclusione dell’operazione.

Tale imposta colpisce, dunque, il trasferimento effettivo della proprietà giuridica di tali strumenti, e non qualunque forma di movimentazione formale o meramente fiduciaria

3. Il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013: disposizioni sui trasferimenti ed il particolare caso del “mandato senza rappresentanza”

Il Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni attuative relative all’imposta.

Il Decreto chiarisce aspetti fondamentali riguardanti il trasferimento di proprietà, l’individuazione dei soggetti passivi e le specifiche esenzioni applicabili.

L’articolo 3 del DM 2013 disciplina il momento in cui si considera effettuato il trasferimento di proprietà ai fini dell’applicazione dell’imposta. In particolare il  comma 3 precisa che si considera trasferimento di proprietà anche quello derivante dalla conversione di obbligazioni in azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, nonché quello risultante dallo scambio o dal rimborso di obbligazioni con azioni o strumenti finanziari partecipativi.

Il comma 4 del medesimo articolo precisa che:

I trasferimenti che avvengono tramite intermediari che agiscono in nome proprio ma per conto altrui costituiscono trasferimento di proprietà solo nei confronti del soggetto per conto del quale il trasferimento è effettuato“.

 

In considerazione del disposto normativo, i trasferimenti effettuati ai sensi dell’art. 1705 c.c. recante “Mandato senza rappresentanza” e dunque in nome proprio ma per conto altrui, hanno effetti esclusivamente nei confronti del mandante e non del mandatario.

Questa previsione è di particolare importanza per comprendere l’irrilevanza fiscale dei “trasferimenti” in intestazione fiduciaria, dove la società fiduciaria opera in nome proprio ma nell’interesse del proprio fiduciante, già proprietario delle partecipazioni sociali.

4. L’attività delle società fiduciaria di cui alla L. n. 1966/1939

Le società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. 1966/1939 operano tipicamente secondo lo schema  negoziale assimilabile al mandato senza rappresentanza sebbene non del tutto inquadrabile in tale schema negoziale.

A chiarirlo è anche il DM 16 gennaio 1995.

Questo è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 13143/2022:

Le attività tipiche prese in considerazione dalla legge n. 1966 del 1939 sono, in pratica, tutte sussumibili nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza“.

 

5. Il “trasferimento” della proprietà formale ma non della proprietà sostanziale in capo alla società fiduciaria

Nell’ambito dell’amministrazione fiduciaria, si distingue tra proprietà formale e proprietà sostanziale.

Quando un fiduciante “trasferisce” le azioni di una S.p.A. in amministrazione con intestazione ad una società fiduciaria, la proprietà formale viene intestata alla fiduciaria, mentre la proprietà sostanziale delle azioni rimane al fiduciante. Questo significa che, sebbene la fiduciaria risulti legalmente intestataria dei beni, essa li gestisce esclusivamente nell’interesse del fiduciante, seguendo le sue istruzioni.

Questo tipo di trasferimento non comporta un effetto traslativo del diritto di proprietà dal fiduciante alla società fiduciaria, ma un trasferimento della titolarità formale funzionale all’amministrazione dei beni da parte della fiduciaria.

In sintesi, l’intestazione fiduciaria crea una separazione tra la titolarità legale (formale) e quella effettiva (sostanziale) dei beni, permettendo al fiduciante di mantenere il controllo sostanziale sui propri beni, mentre la fiduciaria ne assume la titolarità formale per finalità amministrative e di riservatezza, secondo lo schema giuridico della c.d. “fiducia germanistica”.

Non assistendosi ad un “trasferimento” di proprietà, non si concretizza alcun passaggio di ricchezza da un soggetto ad un altro, e dunque, alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale ai sensi dell’art. 53 Cost. (per un approfondimento: Leonardo Arienti, Alessandro Accinni, L’amministrazione di beni immobili con intestazione a società fiduciaria autorizzata, in Trusts, 2024, 302.).

 

6. L’intestazione di azioni a società fiduciaria non integra un presupposto impositivo

Nel caso in trasferimento di azioni di S.p.A. e di altri strumenti finanziari partecipativi la società fiduciaria assume l’amministrazione con intestazione di tali strumenti in nome proprio ma per conto della società fiduciante, che già ne era proprietaria.

In tal caso:

  • Non vi è alcun mutamento nel soggetto proprietario sostanziale delle azioni o dei titoli;
  • Il trasferimento di proprietà formale per fini di riservatezza non crea un trasferimento di proprietà e dunque non ha rilevanza fiscale ex art. 53 Cost.
  • In base all’art. 3, comma 4, DM 21 febbraio 2013, il trasferimento della titolarità formale da fiduciante a società fiduciaria è comunque effettuato tramite un intermediari che agisce in nome proprio ma per conto altrui e pertanto costituisce un trasferimento di proprietà solo nei confronti del soggetto per conto del quale il trasferimento è effettuato, dunque il fiduciante stesso, già proprietario delle azioni o dei titoli.

    In partica, nel caso di intestazione fiduciaria  non si assiste ad alcun trasferimento traslativo essendo l’operazione effettuata a favore del medesimo soggetto proprietario sostanziale delle azioni.

La ratio della Tobin Tax è chiaramente quella di colpire il trasferimento effettivo della proprietà, come forma di movimentazione patrimoniale, e non la semplice intestazione fiduciaria, che non modifica il titolare sostanziale del diritto.

 

6. Conclusioni

L’intestazione di azioni a società fiduciaria autorizzata, ai sensi della L. 1966/1939, non costituisce un trasferimento di proprietà rilevante ai fini della Tobin Tax.

L’operazione si configura come una vicenda internamente neutra, in quanto effettuata nell’ambito del mandato senza rappresentanza.

In assenza di mutamento nel soggetto titolare del bene, l’operazione non può integrare il presupposto oggettivo dell’imposta.

 

 

 

* a cura dell’Avv. Leonardo Arienti