Sommario: 1. Introduzione alla Tobin tax; 2. La fiscalità indiretta dell’apporto in trust di azioni; 3. La (non) applicazione delle Tobin tax nel caso di apporto di azioni in trust.

 

1.Introduzione alla Tobin tax

La Tobin tax, imposta che deve il suo nome al premio Nobel James Tobin (che per primo avanzò l’ipotesi di assoggettare a tassazione le transazioni finanziarie) è stata introdotta in Italia attraverso la legge di stabilità del 2013; precisamente dall’art. 1°, commi dal 491 al 500, della legge 24 gennaio 2012, n. 228.

 

Il trasferimento

La Tobin tax è un’imposta che si applica (ai sensi dell’art. 1°, comma 491, della l. n. 228/2012), sulle transazioni finanziarie che implicano:

  • il trasferimento di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di emittenti;
  • il trasferimento di proprietà di contratti derivati e titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;
  • operazioni ad alta frequenza.

Occorre precisare che il legislatore, con il termine “trasferimento”, abbia inteso riferirsi non solo alle operazioni di compravendita ma a tutte le operazioni che importano il passaggio di proprietà delle azioni (conferimenti, permute, assegnazioni, etc.), ricomprendendo pertanto tutte queste fattispecie entro il perimetro applicativo della Tobin tax.

Essendo preordinata a colpire direttamente il gettito derivante dalle transazioni finanziarie, l’imposta viene tendenzialmente vista negativamente dai Paesi che presentano mercati azionari non particolarmente sviluppati.

 

Soggetti Passivi:

Soggetti passivi, i cosiddetti “contribuenti” del tributo (ai sensi dell’art. 1°, comma 494, della l. n. 228/2012), sono rappresentati da:

  • l’acquirente, ossia colui in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto;
  • entrambe le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni;
  • colui che immette, attraverso gli algoritmi, gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni, per le operazioni ad alta frequenza.

D’altro canto, soggetti investiti dell’obbligo di presentare la dichiarazione e di versare l’imposta (ai sensi dell’art. 1°, comma 494, della l. n. 228/2012) sono:

  • le banche;
  • le società fiduciarie;
  • le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento;
  • gli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti, che possono nominare a tal fine un rappresentante fiscale.

I soggetti non residenti possono presentare la dichiarazione:

  • tramite una stabile organizzazione in Italia;
  • tramite un rappresentante fiscale, nominato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR n. 600/1973 e in carica al momento della presentazione della dichiarazione;
  • direttamente, in assenza di stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, dopo aver provveduto a presentare richiesta di attribuzione del codice fiscale (solamente nel caso in cui non ne siano già in possesso).

 

Esclusioni:

Quanto all’applicabilità della Tobin tax si ricordi che ai sensi dell’art. 1°, comma 491, della l. n. 228/2012 sono escluse dall’assoggettamento all’imposta:

  • il trasferimento di proprietà per successione o donazione;
  • le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari;
  • le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione;
  • le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006;
  • i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

Inoltre, l’applicabilità dell’imposta dovrebbe escludersi con riferimento alle operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria volte al riassetto aziendale ma soprattutto in caso di trasferimento dei titoli a società fiduciarie autorizzate ex L. n. 1966/1939. In questo secondo caso l’esclusione da imposta si giustifica in quanto le operazioni di c.d. intestazione fiduciaria di titoli non comportano un trasferimento di proprietà in capo alla fiduciaria ma solo un trasferimento di titolarità formale che passa dal fiduciante proprietario del titolo alla fiduciaria intestataria del medesimo.

 

Intestazione fiduciaria: non vi è “trasferimento”

Si ricordi in tal senso che l’intestazione fiduciaria di quote societarie formalizzata mediante società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della Legge 23 novembre 1939 · Legge 23 novembre 1939, n. 1966  non da luogo ad un trasferimento della proprietà dal fiduciante in capo alla società fiduciaria.

Al contrario, l’intestazione fiduciaria in questo caso da origine ad una fattispecie negoziale che la giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come di “interposizione reale” in quanto l’accordo simulatorio, nel caso concreto, dà origine ad un assetto negoziale realmente voluto dalle parti, al contrario di quanto accade nelle ipotesi di interposizione fittizia (in tal senso si veda Cass. Civile n. 5507/2016).

Nel caso di intestazione fiduciaria tramite società fiduciaria autorizzata genera un rapporto negoziale che nasce con il pactum fiduciae, rapporto caratterizzato dalla mera intestazione formale delle azioni o dei beni i capo alla società fiduciaria (mera titolare formale) mentre le azioni restano nella esclusiva proprietà del fiduciante (proprietario sostanziale ed effettivo), il quale conferisce alla fiduciaria il potere di amministrarli e di esercitare i diritti ad essi inerenti sulla base delle disposizioni che il primo ritiene di impartire (in tal senso A. Accinni, L. Arienti, Il negozio fiduciario tra società fiduciaria autorizzata e fiduciante ha rilevanza fiscale e non può essere qualificato come fittizio, in Trusts, 2022, 740).

L’accordo fiduciario intercorrente tra le parti, più precisamente, è volto ad ingenerare nei terzi la parvenza di una situazione differente rispetto alla reale configurazione dei rapporti tra i contraenti, ciò per motivi di riservatezza.

A titolo esemplificativo, volendo rimanere nell’ambito delle partecipazioni societarie, mentre agli occhi dei terzi il socio della società sarà il fiduciario, il pactum fiduciae assumerà rilevanza esclusivamente nei rapporti interni tra fiduciante (che detiene la proprietà “sostanziale” delle quote) e fiduciario (che ne assume la proprietà “formale”). Si ha dunque, nel caso concreto, una scissione tra proprietà formale e sostanziale del bene che si manifesta sia in caso di beni soggetti ad un regime di circolazione “ordinario” sia in caso di azioni, titoli e partecipazioni societarie. “La scissione dei due momenti e, fondamentalmente, la svalutazione dell’effetto traslativo del bene si desume da numerose disposizioni normative e, in particolare, dal R.D. 239/1942, dall’art. 9 della L. 1745/1962 e dall’art. 20 del D.M. 12 marzo 1981. In questi casi è valorizzato il concetto di proprietà in senso sostanziale che rileva in capo al fiduciante, mentre passa in secondo piano l’effetto traslativo. In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza: è fuor di dubbio che nel negozio fiduciario avente ad oggetto titoli di partecipazione l’assetto proprietario non muta e, quindi, non viene in essere il presupposto tipico dell’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione ossia il trasferimento della proprietà.”  (in tal senso V. Busa, L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, Analisi interpretative della Circolare 3/E 2008 dell’Agenzia delle Entrate, Fondazione Italiana del Notariato e-library).

 

Fiduciante che cede partecipazioni in amministrazione fiduciaria a terzo nell’ambito del rapporto fiduciario

Può esservi anche il caso in cui il fiduciante decida di cedere le azioni di proprietà ed intestate alla fiduciaria. Nel caso in cui le medesime siano acquistate da un soggetto terzo che le acquista tramite il contratto fiduciario (e dunque le partecipazioni restano inteste alla società fiduciaria) si realizza comunque un evento rilevante ai fini della Tobin Tax. In tal caso la società fiduciaria dovrà versare l’imposta.

Invero le società fiduciarie  sono espressamente indicate dalla L. n. 228/2012 tra i soggetti incaricati di presentare la dichiarazione e versare la Tobin tax per conto dei soggetti passivi d’imposta, ai sensi dell’art. 19 comma 1° del D.M. 21 febbraio 2013.

Trust

Nell’ottica di approfondire in particolar modo l’aspetto dell’assoggettabilità a Tobin tax dell’apporto o del conferimento di azioni di S.p.a. in trust occorre muoversi dal punto fermo costituito dall’esplicita esclusione legislativa dell’applicazione dell’imposta al trasferimento di proprietà per successione o donazione, sottolineando altresì che detta precisazione del legislatore si sia rivelata doverosa giacché, in linea di principio, le ipotesi del trasferimento di proprietà dei titoli per successione e donazione sarebbero senz’altro incluse nel perimetro applicativo della Tobin tax, comportando le stesse il trasferimento diretto della proprietà dei titoli da un soggetto ad un altro.

2.La fiscalità indiretta dell’apporto in trust di azioni

 

Al fine di affrontare l’argomento dell’assoggettabilità a Tobin tax del conferimento di azioni di S.p.a. in trust occorre in primis svolgere alcune considerazioni introduttive circa la natura dell’atto di dotazione di beni in  trust.

 

Premesse sul trust

A titolo di premessa si sottolinei inoltre che l’istituto del trust, introdotto in Italia a seguito della ratifica del nostro Paese della Convenzione dell’Aja del 1° luglio del 1985, resa esecutiva nel nostro Paese con la l. n. 364 del 6 ottobre del 1989 si contraddistingue per un tratto di marcato polimorfismo, che implica l’assenza di rigidi schemi negoziali per la sua costituzione. La Convenzione dell’Aja, pur non fornendo alcuna definizione specifica del trust, ne ha enucleato le fondamentali caratteristiche tra cui rientra il fine di segregazione patrimoniale che, come ribadito da una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, costituisce il nucleo causale unitario dell’istituto insieme all’aspetto del vincolo di destinazione gravante sui beni costituenti dotazione del trust.

 

La soggettività tributaria del trust

Si ricordi inoltre che, sotto il profilo strettamente fiscale, una significativa novità in materia di trust è stata introdotta dalla Riforma Finanziaria del 2007 (l. 296/2006) la quale, all’art. 1, commi 74 e 75, ha introdotto una disciplina organica del regime fiscale del trust in materia di imposte sui redditi, riconoscendo in questo ambito un’autonoma soggettività passiva al trust opaco la quale ha determinato altresì il delinearsi di un’importante distinzione, sotto il profilo impositivo, tra trusts opachi e trasparenti.

Per quanto concerne l’ambito delle imposte indirette, se ab origine venne addotta dall’Agenzia delle Entrate l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni nel contesto dell’atto di dotazione del trust equiparandone il trattamento ai vincoli di destinazione anche a fini fiscali (in tal senso si veda la Circolare 48/E del 2007), tale tesi ha subito di recente sviluppi che ne hanno comportato il cambiamento radicale.

 

Dalla tassazione “in entrata” alla tassazione “in uscita”

Complice l’evolversi della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (ex multis: Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020), che in materia di trust ha chiarito che l’apporto di un bene in trust “non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust”.

L’Agenzia delle Entrate nell’ottobre del 2022 per mezzo della Circolare 34/2022 ha rivisitato il proprio orientamenti previgente in materia di applicabilità dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni nel contesto dell’atto di dotazione del trust spostando l’applicazione delle imposte indirette (comprese le imposte ipotecarie, catastali e di registro in caso di bene immobile) all’attribuzione “finale” ai beneficiari finali del patrimonio del trust e dunque confermando la tassazione ai fini delle imposte indirette “cd. tassazione in uscita”.

Trust e “trasferimento” ai fini della Tobin tax

Ora, se in astratto in trasferimento della proprietà dei titoli azionari di cui si è detto in precedenza implicherebbe l’applicabilità della Tobin tax e posto che detta applicabilità è stata esclusa dallo stesso legislatore con riferimento ai trasferimenti in intestazione fiduciaria in quanto non comportano un reale ed effettivo trasferimento del diritto di proprietà, anche l’apporto in trust e dunque il trasferimento in trust – alla luce del nuovo orientamento dell’Agenzia delle entrate (post Circolare 34/2022) non dovrebbe essere rilevante della Tobin tax non comportando tale trasferimento in trust effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee).

 

3.La (non) applicazione delle Tobin tax nel caso di apporto di azioni in trust

 

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/2022 ha recepito l’orientamento della  Suprema Corte di Cassazione secondo il quale la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta non determinato (normalmente) un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario (cfr. Circolare 34/2022e e Corte di Cassazione nn. 24153 e 24154/2020).

L’apporto di azioni in trust (in pratica l’apporto avviene attraverso l’intestazione delle medesime al trustee che ne diviene formalmente il proprietario) non determina effetti traslativi perché tale trasferimento formale non ne comporta l’attribuzione definitiva al medesimo trustee, che è solo intestatario ed amministratore delle azioni.

Tale apporto non comporta (normalmente) un trasferimento a titolo definitivo.

Dunque, come avviene per l’intestazione fiduciaria di azioni a società fiduciaria autorizzata ex L. n. 1966/1939 con esclusione normativamente prevista dell’applicazione della Tobin tax giustificata in quanto le operazioni di c.d. intestazione fiduciaria di titoli non comportano un trasferimento di proprietà in capo alla fiduciaria ma solo un trasferimento di titolarità formale che passa dal fiduciante proprietario del titolo alla fiduciaria intestataria del medesimo, anche in caso di apporto di trust deve applicarsi il medesimo principio alla luce anche del disposto della Circolare 34/2022.

A maggior ragione, anche da punto di vista civilistico essendo l’atto di apporto in trust qualificato come donazione indiretta o comunque liberalità indiretta,  e pertanto non sarà soggetta all’imposta (rientrando la nell’esclusione operante, con riferimento alla Tobin tax, in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni).

In conclusione, l’apporto di azioni in trust è qualificabile come “trasferimento” senza effetti traslativi e dunque un trasferimento non rilevante ai fini della Tobin tax.