Recenti novità in tema di transfer price

Lorenzo Arienti, Dottore Commercialista – Revisore Legale

La disciplina di cui  all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento, ha subito una sostanziale modifica interpretativa con il Provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 23 novembre 2020.

Le modifiche riguardano principalmente sia i contenuti nonché le modalità necessarie per produrre la documentazione idonea a beneficiare della penalty protection in tema di prezzi di trasferimento.

Infatti, il Decreto MEF del 14 maggio 2018, che stabilisce sostanzialmente le procedure per l’applicazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, ha previsto che fosse emanato un Provvedimento di attuazione in sostituzione dell’ormai famoso Provvedimento del 2010 n. 137654.

Con il Provvedimento del 23 novembre 2020 il Direttore dell’Agenzia delle entrate definisce nello specifico cosa debba contenere la documentazione per ritenersi idonea, apportando quindi sostanziali modifiche interpretative e di struttura.

Così come previsto dal Provvedimento, nulla cambia circa i tipi di documentazione necessaria ovvero, in base alle casistiche del soggetto:

  • Il Masterfile, che contiene informazioni di carattere generale con riferimento al gruppo multinazionale;
  • La Documentazione nazionale, o Countryfile, che contiene le operazioni infragruppo relative al singolo soggetto situato nel territorio dello stato.

Inoltre, non vi sono particolari modifiche neanche con riferimento ai metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, ovvero:

  • I metodi basati sulla transazione, che analizzano nello specifico le transazione e la marginalità delle stesse, con riferimento a categorie omogenee di prodotto;
  • I metodi reddituali, che invece analizzano la redditività delle operazioni e quindi i margini netti delle transazioni.

Profilo soggettivo di applicazione della norma

Una novità importante è invece riscontrabile sotto il profilo soggettivo di applicazione della norma in quanto non vi è più il riferimento a società holding, società sub-holding e imprese controllate.

Con questa distinzione, infatti, il precedente Provvedimento attuativo consentiva di prevedere un set documentale specifico per ciascuno dei predetti soggetti consentendo, per esempio, alle imprese controllate, di predisporre solamente il documento nazionale.

L’effetto dell’eliminazione di tali soggetti fa si che, in base alle nuove disposizioni, il set documentale che dovranno predisporre i soggetti appartenenti ad un gruppo multinazionale, indipendentemente dal tipo di soggetto, dovrà essere sempre formato dal Masterfile e dal Countryfile.

Di conseguenza, tutte le controllate italiane di gruppi multinazionali, per accedere ai benefici premiali della non applicazione delle sanzioni, dovranno presentare anche il Masterfile.

Le nuove disposizioni si applicano anche ai soggetti italiani con stabili organizzazioni all’estero.

Piccole e medie imprese: la definizione

Altra importante novità introdotta con le nuove disposizioni, riguarda la definizione di piccole e medie imprese.

In base alla precedente normativa i soggetti considerati piccole e medie imprese, ovvero ai fini del transfer price tutti quei soggetti che generano ricavi o volume di affari non superiori a 50 milioni di euro, beneficiavano della possibilità (facoltà) di aggiornare i dati relativi alle operazioni infragruppo, contenuti all’interno del Countryfile, ogni 3 anni a differenza dell’aggiornamento annuale previsto per gli altri soggetti.

Le nuove disposizioni mantengono tale impostazione, ma escludono dal novero delle piccole e medie imprese, e di conseguenza dalla possibilità di beneficiare dell’aggiornamento triennale della documentazione, tutti quei soggetti  che direttamente o indirettamente controllano o sono controllati da un soggetto non qualificabile come piccola o media impresa.

Effetto delle nuove disposizioni è quello di incrementare notevolmente il numero di soggetti che dovranno aggiornare annualmente la documentazione e produrre tutti i dati e le analisi (benchmark) necessarie per beneficiare della penalty protection.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre oneri documentali aggiuntivi da riportare sia nel Masterfile che nella documentazione nazionale.

Per quanto riguarda il primo documento è stato infatti sancito l’obbligo di indicare, in un apposito paragrafo, i “principali fattori di generazione dei profitti del gruppo”. In questo paragrafo dovranno essere descritte, in linea generale, le attività economicamente rilevanti che consentono al gruppo, nel suo complesso, di generare valore.

Altra novità, sempre con riferimento al Masterfile, riguarda un paragrafo dedicato ai “beni immateriali del gruppo multinazionale”. In questo paragrafo, oltre che ad una descrizione più completa sui beni immateriali, su eventuali accordi relativi a tali beni e su i soggetti che hanno la titolarità giuridica su di essi, è previsto espressamente di indicare le politiche di transfer price in relazione alle attività di ricerca e sviluppo.

Infine, un paragrafo più descrittivo viene dedicato alle attività finanziarie di gruppo ed ai rapporti finanziari del gruppo multinazionale, dove saranno indicate le modalità di finanziamento, i soggetti che svolgono funzioni di finanziamento accentrate e le politiche di transfer price relative alle operazioni finanziarie nonché allegati il bilancio consolidato di gruppo se previsto ed eventuali interpelli e accordi transfrontalieri.

Con riferimento alla documentazione nazionale, viene aggiunto un nuovo paragrafo rubricato “informazioni finanziarie” dove verranno indicati:

  • I conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione. Qualora disponibili, dovranno essere allegate le relazioni di certificazione rilasciate da revisori indipendenti.
  • I prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente.
  • I prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell’analisi e le fonti da cui questi dati sono stati ottenuti.

Servizi a basso valore aggiunto: la documentazione

Infine, viene prevista una documentazione specifica con riferimento ai “servizi a basso valore aggiunto” che dovrà fornire le seguenti informazioni:

  • Descrizione dei servizi infragruppo, ovvero delle categorie di servizi infragruppo a basso valore aggiunto forniti e, per ciascuna categoria di servizi, dovranno essere esplicitati:

– l’identità dei beneficiari;

– le ragioni per le quali detti servizi sono stati considerati a basso valore aggiunto in base all’articolo 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 maggio 2018; le ragioni alla base della fornitura di servizi all’interno del contesto di business del gruppo multinazionale;

– i benefici ottenuti o attesi; i criteri di ripartizione prescelti e le ragioni per cui si ritiene che tali criteri producano risultati che ragionevolmente riflettono i benefici ricevuti. Inoltre, dovrà essere fornita una conferma del margine di profitto applicato.

  • Contratti di fornitura dei servizi ovvero tutti i contratti o accordi scritti per la fornitura di servizi a basso valore aggiunto e le relative modifiche, che dimostrino l’accordo delle parti coinvolte all’utilizzo dei criteri di ripartizione prescelti. Tali contratti o accordi scritti potranno anche consistere in documenti contestuali, relativi al periodo in esame, che identifichino le parti coinvolte, identifichino e descrivano la natura dei servizi, e i termini contrattuali in base ai quali tali servizi sono forniti.
  • Valorizzazione delle operazioni, dove verranno documentati e illustrati i calcoli che illustrano la determinazione dell’aggregato di costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio e del margine di profitto applicato, con una dettagliata rappresentazione di tutte le categorie e di tutti gli importi dei costi rilevanti, inclusi i costi relativi a qualsiasi servizio fornito esclusivamente a un solo membro del gruppo multinazionale.
  • I calcoli che dimostrano l’applicazione dei criteri di ripartizione indicati, anche tramite fogli di calcolo allegati.

La Documentazione TP (Masterfile e Documentazione nazionale) dovrà essere firmata dal legale rappresentante mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e dovrà essere consegnata all’Amministrazione finanziaria entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

Il Masterfile potrà essere preparato in lingua inglese mentre la Documentazione nazionale dovrà necessariamente essere in italiano, con la possibilità di documentare solo parte delle transazioni infragruppo poste in essere secondo la nuova impostazione tale per cui la penalty protection si applica solo alle transazioni effettivamente documentate.

Con riferimento alla decorrenza delle novità in tema di transfer price, il citato provvedimento prevede che “le disposizioni sostituiscono le indicazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 2010/137654, del 29 settembre 2010, e che verranno applicate a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione.

Di conseguenza, le novità introdotte dovranno essere attuate, per i soggetti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, già all’esercizio chiuso al 31/12/2020, senza quindi un periodo transitorio e con riferimento ad un esercizio dove, il tema dei prezzi non è di certo esente dagli effetti della crisi pandemica.

Advance Pricing Agreements: le novità

Per concludere, la legge di bilancio 2021 ha introdotto una serie di novità in materia di accordi preventivi o Advance Pricing Agreements («APA») sia unilaterali, quindi sottoscritti e vincolanti con la sola autorità fiscale italiana, che bi/multi-laterali, ossia quelli sottoscritti e vincolanti anche per una o più autorità fiscali estere dei paesi di residenza delle consociate del gruppo multinazionale.

Innanzitutto, a partire dal 1° gennaio 2021, è stata prevista la possibilità di estendere gli effetti degli APA ai periodi di imposta per i quali non è ancora venuto meno il potere accertativo dell’ufficio a condizione che:

  • per tali annualità non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
  • ricorrano le stesse condizioni di fatto e di diritto concordate in sede di APA.

La stessa possibilità di far retroagire gli effetti dell’APA viene accordata anche agli accordi bi/multi-laterali. Tuttavia, tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

  • il contribuente ne abbia fatto esplicita richiesta nell’istanza di apertura della procedura;
  • le altre autorità fiscali estere coinvolte acconsentano.

Per avviare una procedura di APA bi/multi-laterale è richiesto il versamento di una commissione di ingresso variabile sulla base del fatturato del gruppo:

  • 10k € se il fatturato del gruppo è minore di € 100m;
  • 30k € se il fatturato di gruppo è compreso tra € 100m e € 750m;
  • 50K € se il fatturato di gruppo è maggiore di € 750m.

In caso di rinnovo le commissioni sono ridotte alla metà.

Articolo a cura di Lorenzo ArientiDottore Commercialista – Revisore Legale