Nell’ambito del corso in “SISTEMI E PRATICHE DI GOVERNANCE DELLE IMPRESE DI FAMIGLIA” l’Avv. Leonardo Arienti ha tenuto una lezione in materia di

“Strumenti di pianificazione successoria nell’impresa familiare: patto di famiglia, trust, intestazione fiduciaria e holding”

Di seguito viene riportato un estratto delle slide:

 

 

SISTEMI E PRATICHE
DI GOVERNANCE
DELLE IMPRESE
DI FAMIGLIA

Strumenti di pianificazione successoria nell’impresa familiare: patto di famiglia, trust, holding

Indice

  1. Introduzione: gli strumenti di pianificazione successoria nell’impresa familiare
  2. Il patto di famiglia
  3. Il trust
  4. L’intestazione fiduciaria di partecipazioni
  5. La società holding di famiglia

 

  VALORI FAMILIARI E GOVERNANCE FAMIGLIA IMPRESA

1-Il rapporto fra governance dell’impresa e rapporti familiari

2-Essere soci di una impresa non significa essere imprenditori

3-Successione ereditaria e successione nell’impresa

1.Introduzione:

L’impresa di famiglia

  • Impresa «guidata», direttamente o indirettamente, dai componenti di una stessa famiglia imprenditoriale
  • Uno o più rami famigliari diversi a seconda delle generazioni
  • Possibile conflittualità o visione differente
  • Effetto demoltiplicativo o di annacquamento
  • 1. Introduzione

Successione della proprietà dell’impresa

  • Tema sempre attuale della successione dell’impresa perché prima o poi, in un modo o nell’altro, coinvolge ciascun imprenditore che si troverà a dover subentrare a chi lo ha preceduto.
  • Attualità che però spesso non è percepita appieno né da chi è seduto in panchina ed attende l’ingresso in squadra né tantomeno da chi è alla guida dell’impresa che, spesso e volentieri, non percepisce il passaggio di consegne come un evento potenzialmente di estrema rilevanza.
  • Le molteplici fasi del processo che coinvolge i giovani imprenditori all’interno dell’impresa di famiglia fino a farli subentrare alla guida, sono pressoché le medesime per la piccola, media o grande impresa, e si ripetono nel tempo

Successione della proprietà nell’impresa o Passaggio generazionale

Espressione molto ricorrente che, in due semplici parole, esprime un concetto estremamente sofisticato, articolato e duraturo.

Processo

Serie dinamica di attività che portano al trasferimento della guida dell’impresa , da una generazione imprenditoriale a quella successiva à

(i) complessità

(ii) varietà  che coinvolge non solo l’impresa, ma anche la famiglia e le relazioni interpersonali.

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA DI SUCCESSO = PASSAGGIO GENERAZIONALE DI SUCCESSO

Ragioni per pianificazione successoria nell’impresa familiare

1.Garanzia generica del debitore: Art. 2740 cod. civ.: in base alla quale «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»

Obiettivo: limitare la responsabilità patrimoniale personale

2.Successione c.d. «necessaria»: Art. 536 cod. civ. in base alla quale «le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti»

Obiettivo: limitare i conflitti familiari e preservare l’unitarietà del patrimonio

Azione di collazione ex art. 737 cod. civ.

  • Azione esercitabile in base alle regole della successione necessaria, per determinare le quote spettanti a ciascuno degli eredi legittimari, devono essere necessariamente prese in considerazione le donazioni effettuate dal de cuius nel corso della propria vita.
  • In cosa consiste: operazione di somma delle disposizioni effettuate dal de cuius per determinare le somme ricevute in vita dagli eredi.

 (La legge presume che il de cuius nel corso della vita non abbia voluto alterare il trattamento proporzionale che spetta ai propri eredi legittimari qualificando le donazioni o attribuzioni effettuate in vita come anticipo della quota spettante.)

  • Finalità della collazione è mantenere tra gli aventi diritto le proporzioni stabilite dalla legge (successione necessaria) oppure dal testamento

 L’azione di riduzione ex art. 555 cod. civ

  • Azione esercitabile dai legittimari in caso di lesione della propria quota di riserva/legittima à sia nel caso di testamento sia nel caso di donazioni che eccedano la quota (calcolata ex post) della quale il donante poteva disporre
  • Effetto: se esperita con successo i beneficiari delle disposizioni lesive della quota dei legittimari devono restituire in tutto o in parte il bene ricevuto (specifica azione di restituzione).
  • Prescrizione: soggetta alla prescrizione ordinaria decennale dalla data di apertura della successione (donazione) o accettazione eredità (accettazione erede)
  • Limite: onere di accettazione con beneficio di inventario da parte del legittimario che voglia agire contro il terzo non coerede o il legatario (art. 564 cod. civ.).

Fattori che possono condizionare il passaggio generazionale nell’impresa di famiglia sono:

  • la gestione del passaggio come un imprevisto e dunque senza pianificazione e preparazione
  • pianificazione successoria fatta “in casa” senza rivolgersi a consulenti specializzati
  • pianificare il passaggio unicamente dal punto di vista della governance dell’impresa
  • pianificare il passaggio unicamente di vista della finanza
  • disinteresse da parte dell’imprenditore che non lo vede come un suo problema
  • possibile presenza di dinamiche conflittuali all’interno della famiglia
  • possibile presenza di un sistema di gestione e di governance non attuale
  • annacquamento della partecipazione e del potere decisionale (famiglie allargate)
  • legame dell’imprenditore con l’impresa troppo forte rispetto a quello con la famiglia
  • non sussistenza delle dovute competenze imprenditoriali nella nuova generazione

Peculiarità del nostro sistema legislativo:

Presenza di molteplici strumenti giuridici volti alla pianificazione patrimoniale e successoria

Supporto legale:

opportunità di pianificazione patrimoniale e successoria e trasmissione generazionale del patrimonio.

 

Strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria

Il patto di famiglia ex art 768- bis cod. civ.

Il Trust  L. n. 364/1989 di ratifica della convenzione dell’Aja del 1985

L’amministrazione fiduciaria L. n. 1966/1939

Le società holding

Il fondo patrimoniale ex art 167 cod. civ.

Gli atti di destinazione  ex art 2645-ter cod. civ.

Le società di persone con vincoli statutari (es. la società semplice ex art. 2251 cod. civ.)

Le assicurazioni sulla vita ex art 1919 cod. civ.

 

Da Problema ad opportunità

X per gli imprenditori “meno giovani” che non considerino il passaggio generazionale come una vera e propria opportunità ma ritengano il subentro dei propri discendenti come una tematica che non li riguarda o della quale non si vogliono occupare.

ü per i giovani imprenditori, il passaggio generazionale è spesso e volentieri visto come un’opportunità per innovare

 

La stabilità degli assetti proprietari

Le aliquote attualmente in vigore ex D.Lgs. 346/1990

2. Il patto di famiglia

Il patto di famiglia è  un istituto (tipizzato dal Legislatore) disciplinato agli artt. da 768-bis a 768-octies cod. civ. ed introdotto nel 2006 con la legge n. 55.

contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda – ovvero, il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote – ad uno o più dei suoi discendenti

Obiettivo: ridurre i rischi connessi al trapasso generazionale che coinvolge l’impresa di famiglia, consentendo che questo avvenga senza traumi, ordinatamente, garantendo la continuità alla gestione della stessa.

preservare l’unità del bene produttivo e la continuità nella relativa gestione;

favorire univocità del controllo;

anticipare in vita il trasferimento dell’impresa;

responsabilizzare la nuova generazione.

Il diritto successorio, prima dell’introduzione del nuovo istituto, non consentiva all’imprenditore di programmare e definire per tempo: il futuro, la gestione ed il controllo della propria azienda, anche nell’ottica di salvaguardare l’unità familiare.

 

NB: eccezione alla previsione dell’art. 458 cod. civ. sancisce la nullità dei cd. patti successori, e cioè di:

(i)qualsiasi accordo con cui si dispone nel presente per la propria successione mortis causa o si obbliga con un atto a struttura inter vivos a disporre della propria successione in un preciso modo mediante testamento;

(ii)qualsiasi contratto con cui un soggetto dispone di diritti che gli possono derivare da una successione mortis causa non ancora aperta o con cui rinunzi agli stessi

 Attuazione del patto di famiglia

Il disponente (o cedente) è l’imprenditore titolare delle partecipazioni societarie di cui trasferisce la proprietà a titolo gratuito.

Gli assegnatari (o assegnatario): soggetti/o a cui la proprietà dell’azienda viene trasferita, ovvero gli eredi scelti dall’imprenditore per proseguire la gestione dell’impresa. Possono essere solo i discendenti dell’imprenditore (dunque i figli o anche i nipoti). Non può, invece, essere assegnatario chi non sia discendente dell’imprenditore, come ad es. il coniuge (che deve comunque partecipare all’atto anche se non assegnatario) o i suoi fratelli.

I partecipanti all’atto: oltre all’imprenditore e agli assegnatari dell’azienda (o delle partecipazioni sociali) devono partecipare anche i soggetti che sarebbero legittimari se, al momento della stipulazione del patto, si aprisse la successione dell’imprenditore ai sensi degli artt. 456 e ss cod. civ..

Requisiti a pena di nullità

  • contratto deve essere stipulato per atto pubblico;
  • devono partecipare potenziali eredi legittimari in quel momento
  • deve prevedere che i discendenti assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie liquidino gli altri partecipanti al contratto à compensazione

Il contratto può essere sciolto o modificato dai soggetti che vi hanno partecipato

(i) con un diverso contratto per atto pubblico;

(ii) mediante recesso con dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio

Compensazione

  • L’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie deve «compensare» (mediante liquidazione in denaro o natura) gli altri legittimari non assegnatari partecipanti alla stipula del patto salvo:

(i)  che a questa compensazione provveda direttamente l’assegnatario

(ii) che i non assegnatari vi rinuncino

  • Compensazione è pari valore delle quote di legittima

à Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione

 Beni oggetto del patto di famiglia

  • Il patto di famiglia può contenere il trasferimento della proprietà di uno dei seguenti beni:

üdi una azienda o di parte di essa (è possibile dunque trasferte solo il ramo d’azienda);

üdi partecipazioni societarie (trasferite in tutto o in parte);

üdi una attribuzione in denaro o in natura a favore dei legittimari non assegnatari, a compensazione di quanto ricevuto dal discendente beneficiario dell’azienda o delle partecipazioni societarie.

In pratica: tipico problema di disponibilità finanziaria dell’assegnatario, che tipicamente non possiede i fondi per liquidare i non assegnatari. Fiscalità

Art. 3, comma 4-ter D.Lgs. 31/10/1990 n. 346

«I trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia… a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) TUIR, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1, del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento»

Finalità: favorire il passaggio generazionale dell’impresa in ambito familiare pertanto non applicabile nel caso di:

ütrasferimento di titoli che non permettono di attuare tale passaggio (es.: obbligazioni)

ütrasferimenti a beneficiari che siano soggetti societari o persone fisiche non discendenti o coniuge del dante causa

La maggior stabilità del patto di famiglia ha rilevanti ripercussioni:

  • Nei confronti di eventuali acquirenti terzi
  • Nei confronti del management interno
  • Nei confronti, in generale, degli stakeholder dell’impresa (fornitori, banche etc.)
  • Per i rapporti interpersonali tra i membri della famiglia
  • Nei confronti dell’assegnatario (e della sua serenità per l’impegno profuso in azienda) à segue

In estrema sintesi, incide nella capacità di pianificazione a medio-lungo termine

(sia dell’impresa, sia dei soggetti che hanno rapporti con la stessa)

…e come va letta la molto «apprezzata» possibilità di scioglimento/revoca del patto

  1. Il trust
  • 3. Il Trust

q Il Trust

  • Istituto di origine anglosassone secondo il quale un disponente trasferisce beni ad un amministratore fiduciario (trustee) affinché questi li gestisca nell’interesse di un beneficiario o per un certo scopo
  • Convenzione dell’Aja 1985 (ratificata con L. 364/1989) prevede all’art. 2 che “per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato

Legge 22 giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare c.d. Dopo di Noi;

3. Il Trust

Apporto dei beni in trust

  • In trust possono essere apportati diverse tipologie di beni (tra i quali le partecipazioni sia di società di capitali sia di società di persone)
  • Il disponente o l’apportatore si «spoglia della proprietà» del bene

Chi è proprietario dei beni in trust

  • I beni in trust non sono di proprietà del disponente
  • I beni in trust non sono di proprietà del trust (non ha personalità giuridica)
  • I beni in trust non sono del trustee (che ne è solo intestatario formale)
  • I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee

 

  • Per cosa si usa il trust nella pratica?
  • Perché il trust?

Il trust è uno strumento giuridico altamente versatile che consente di arrivare dove nessun altro strumento giuridico previsto dal nostro orientamento arriva.

Trust nella pianificazione successoria:

Alto livello di personalizzazione

Grande flessibilità e riservatezza

Amministrazione professionale dei beni affidati al trustee

Alto livello di segregazione patrimoniale

Possibilità di riduzione dei costi fiscali

Ampia possibilità di programmazione e regolamentazione dell’attività del trustee

Ampia possibilità di pianificazione successoria

Alto livello di tutela dei beneficiari

La Tutela della famiglia dell’imprenditore

  • Organizzare il patrimonio dell’imprenditore in base alle specifiche esigenze personali, familiari e lavorative dello stesso, sia presenti che future.
  • Effetti «segregativi» dunque, limitativi della disponibilità ed aggredibilità dei beni medesimi da parte dei terzi.
  • Isolamento patrimonio da eventuali responsabilità personali dell’imprenditore ex art. 2740 cod. civ., secondo il quale, ogni persona risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutto il suo patrimonio (i.e. con tutti i suoi beni presenti e futuri).

Trust  nella pianificazione della famiglia imprenditoriale

riduzione rischio responsabilità personali

Riduzione rischio decesso improvviso

riduzione conflitti familiari

riduzione conflitti successori

riduzione rischio fiscale

Fiscalità del trust:

  • Legge finanziaria 2007 – Trust viene disciplinato dal legislatore fiscale
  • Trust è fiscalmente rilevante, ha soggettività tributaria (attribuzione sia del C.F. sia della P.IVA per trust commerciale)

Imposte dirette:

1.Trust trasparentei – con beneficiari del reddito individuati (tassati per trasparenza in seno ai beneficiari)

2.Trust Opachi – senza beneficiari del reddito individuati (il trust viene tassato IRES)

Imposte indirette:

1.Apporto dei beni in trust non ha rilevanza fiscale

Evento n. 1: atto istitutivo del trust

  • Non soggetto ad imposizione indiretta
  • Non ha rilevanza fiscale
  • Non è un evento
  • Se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa di € 200

Evento n. 2: Dotazione/Conferimento/Apporto di un bene in trust

  • Non soggetto ad imposizione indiretta
  • Non determina effetti traslativi
  • No applicazione imposte successioni e donazioni
  • Applicazione imposta registro ed ipocatastali in misura fissa
  • 3. Il Trust

Evento n. 3 attribuzione stabile di capitale nel caso di trust opaco da parte del trustee al disponente

  • attribuzione stabile a favore del disponente non è evento realizzativo

Evento n. 4 attribuzione stabile di patrimonio iniziale nel caso di trust opaco da parte del trustee al disponente

  • attribuzione stabile a favore del disponente è evento assoggettato ad imposta di successione e donazione

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 20 ottobre 2022

4. L’intestazione fiduciaria di partecipazioni

 

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