Commento art. 4-ter D.L. 18/10/2023, n. 145

L’introduzione dell’art. 4-ter, D.L. 18/10/2023, n. 145 in materia di esenzione IVA delle prestazioni di medicina estetica ha inteso porre rimedio alle precedenti incertezze che caratterizzavano l’imponibilità degli interventi di carattere cosmetico, tradizionalmente considerati sempre soggetti ad IVA, anche alla luce dei nuovi orientamenti forniti da diversi organismi internazionali, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in materia di salute dell’individuo in un’accezione cd. onnicomprensiva.

Infatti, già da tempo gli orientamenti prevalenti erano schierati nel senso di voler ridefinire la concezione stessa di “salute dell’individuo” rendendola più ampia, nel senso di comprensiva anche dell’aspetto psicologico e psicofisico del soggetto, cui è stata ragionevolmente riconosciuta pari dignità rispetto a quello solo fisico.

Numerose sono state negli anni le divergenze tra Amministrazione Finanziaria e Contribuente in questo senso: l’una, tendeva pressoché costantemente a disconoscere la deduzione IVA agli interventi estetici, mentre dall’altra il contribuente, ricorrendo in giudizio, contestava la competenza dell’Agente Accertatore (in quanto soggetto privo di know how in ambito medico), a contestare un’attestazione fornita da personale sanitario qualificato.

In questo senso, il nuovo art. 4-ter D.L. 18/10/2023, n. 145 ha voluto “tradurre” in termini normativi la risposta a tali esigenze, in primis, ratificando la nuova definizione di “salute dell’individuo” già da tempo ridefinita in ambito internazionale e proprio in ragione di ciò, estendendo l’esenzione IVA anche in Italia alle prestazioni di medicina estetica.

In particolar modo, riprendendo la nuova definizione di “salute dell’individuo” sopra menzionata, l’estensione dell’esenzione è motivata dall’esigenza di tutelare in maniera ampia il benessere del soggetto, non disconoscendo – come precedentemente accadeva –anche la rilevanza dei disagi psicofisici (che ben possono dipendere da difetti fisici dovuti a traumi, incidenti, malattie, malformazioni congenite, etc ) a causare malessere alla persona.

In tutti questi casi, la prestazione medica di carattere estetico assume connotati ben distinti dalla finalità meramente cosmetica, soddisfando l’ulteriore esigenza di porre rimedio a problematiche ben più ampie connesse alla “diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”, secondo la definizione di cui all’art. 10, comma 18, D.P.R. 633/1973.

Proprio tale finalità “ulteriore” giustificherebbe l’esenzione IVA; tuttavia, essa necessita di essere provata, ragion per cui la nuova formulazione normativa grava il medico del relativo onere, che si sostanzia nell’allegazione di un’apposita “attestazione medica” che comprovi la natura anche curativa dell’intervento. Tale attestazione consentirebbe di individuare la patologia “connessa” al trattamento, apparentemente solo cosmetico, che in ragione di ciò assume i connotati di cui al già menzionato art. 10, comma 18, D.P.R. 633/73 – che reca i due presupposti, soggettivo ed oggettivo – dell’esenzione.

Stante quanto detto, rimangono tuttavia aperti alcuni interrogativi soprattutto riguardo al puntuale significato della perifrasi “apposita attestazione”, comunque posto che l’Amministrazione Finanziaria ha più volte disconosciuto l’attitudine di fatture con diciture generiche quali “intervento chirurgico” a soddisfare i requisiti probatori sottesi all’ottenimento dell’esenzione IVA.

In conclusione, viene definitivamente chiarito che dovrà essere il medico operante a soddisfare l’onere probatorio e dunque a procurarsi l’“apposita attestazione medica” necessaria al fine di qualificare la prstazione cosmetica (imponibili) come prestazione medica avente carattere curativo (esenti ex art. 4-ter, D.L. 18/10/2023, n. 145).