Oltre 400 professionisti hanno partecipato alla prima giornata introduttiva del ciclo di incontri “La Pianificazione Patrimoniale e Successoria” organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese.

Di seguito è possibile scaricare le slide relative agli interventi dell’Avv. Leonardo Arienti di introduzione ai diversi strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria (i), e di approfondimento in merito all’impiego delle società di persone nella pianificazione patrimoniale (ii).

SLIDE_Arienti_Pianificazione_Introduzione 05.02.2021

SLIDE_Arienti_Pianificazione_Società_di_Persone – 05.02.2021

 

PARTE (i): Introduzione agli strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria

Nella prima parte, si è parlato della pianificazione patrimoniale e successoria, e dunque dell’attività di consulenza volta ad organizzare il patrimonio del cliente in base alle specifiche esigenze personali, familiari e lavorative dello stesso, sia presenti che future.

Sono stati individuati i possibili obiettivi di tale attività e dunque, tutela del patrimonio personale e familiare:

(i)da possibili aggressioni da parte di terzi;

(ii)da eventuali contingenze della vita e dinamiche future che potrebbero in qualche modo minarne la consistenza;

(iii)dall’impossibilità della persona di poter provvedere a se stessa oppure ad amministrare i propri beni;

(iv)dall’eventuale contenzioso ereditario.

L’attività di pianificazione patrimoniale è stata presentata come attività volta alla “mitigazione” del principio della responsabilità patrimoniale del debitore previsto dall’art. 2740, comma 1 cod. civ.: secondo il quale, «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri» Infatti, al comma 2, il medesimo articolo prevede espressamente delle legittime limitazioni alla responsabilità patrimoniale, prevedendo espressamente che «le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge».

Dunque, è stato chiarito come le limitazioni alla responsabilità patrimoniale non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge che effettua una valutazione comparativa tra:

(i) l’interesse del creditore a godere della garanzia patrimoniale illimitata del proprio debitore

(ii) l’interesse del debitore a proteggere il proprio patrimonio attraverso la separazione e segregazione patrimoniale.

Sono stati individuati i diversi strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria che verranno presentati negli incontri successivi:

  1. Gli atti di destinazione ex art 2645-ter cod. civ. (1° incontro)
  2. Il fondo patrimoniale ex art 167 cod. civ. (1° incontro)
  3. Il patto di famiglia ex art 768- bis cod. civ. (1° e 4° incontro)
  4. Le polizze vita ex art 1919 cod. civ. (1° incontro)
  5. Il trust L. n. 364/1989 (2° e 4° incontro)
  6. L’ amministrazione fiduciaria L. n. 1966/1939 (2° incontro)
  7. Il contratto di affidamento fiduciario (2° incontro)
  8. Società di persone e Società i capitali ***

Sono state esaminate in generale le specifiche caratteristiche e peculiarità di ciascun istituto.

Tali caratteristiche, valutate in concreto rispetto alla situazione presente e futura che caratterizza il Cliente ed ai beni che ne rappresentano il proprio patrimonio, possono rendere preferibile gli uni rispetto agli altri.

La scelta di un istituto rispetto ad un altro deve essere eseguita secondo una attenta valutazione soggettiva riguardante le specifiche esigenze e gli obiettivi propri del Cliente detentore del patrimonio e – per quanto possibile – cercando l’ottimizzazione fiscale, tenendo sempre ben presenti le problematiche successorie.

PARTE (ii): impiego delle società di persone nella pianificazione patrimoniale

Nella seconda parte dell’intervento dell’Avv. Arienti è stato approfondito il tema relativo all’impiego delle società di persone nella pianificazione patrimoniale, e dunque delle:

  • società semplici (S.s.)
  • società in nome collettivo (S.n.c.)
  • società in accomandita semplice (S.a.s.)

L’Avv. Arienti ha introdotto le questioni relative alla responsabilità personale illimitata del socio per le obbligazioni assunte dalla società, ed in particolare ai principi di:

(i)autonomia patrimoniale imperfetta – e – benefico preventiva escussione patrimonio sociale per le obbligazioni assunte dalla società (principio di sussidiarietà responsabilità del socio automatica per S.n.c. e S.a.s., e previa richiesta socio per S.s. ex art. 2268 cod. civ.)

(ii) responsabilità solidale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali assunte (eccezione per socio accomandante di S.a.s e, per le S.s., nel caso di espresso patto contrario di limitazione della responsabilità).

É stato dato risalto al principio del beneficio di preventiva escussione ed alla ripartizione dell’onere prova tra creditore e debitore.

In particolare è stata esaminata la sentenza della Cass. SS UU, n. 28709/2020 (in materia tributaria ma con ratio applicabile in sede civilistica) nel caso di S.s. incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale (cfr. art. 2268 cod. civ.).

Se si tratta, invece, di S.n.c. e S.a.s. (cfr art. 2304 cod. civ.) è il creditore dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata).

É stata inoltre esaminata la questione relativa alla sottoscrizione da parte dei soci di una società semplice di sottoscrivere un accordo per la limitazione della responsabilità personale del socio nella S.s.

Ciò sembrerebbe possibile in base alla derogabilità ex art. 2267 comma 1 per soci che prevede:

a. Limitazione responsabilità socio per obbligazioni sociali

b. Esclusione dalla solidarietà

I presupposti sono:

  1. I soci non devono essere amministratori (soci senza potere di amministrazione e rappresentanza)
  2. I soci che non devono aver partecipato all’attività della società (tema amministratore di fatto)
  3. la limitazione della responsabilità e della solidarietà devono essere portate alla conoscenza del terzo ex 2267 comma 2 altrimenti tale limitazione ha solo efficacia interna tra i soci (iscrizione società nella sezione speciale del registro delle imprese, sezione ordinaria).

Si è parlato inoltre di pianificazione patrimoniale mediante utilizzo della società in nome collettivo S.n.c. oppure della società semplice S.s. dove per la prima è opponibile, in caso di espropriazione della partecipazione, la presenza di clausole statutarie che prevedono la partecipazione “personalistica” del socio e la valorizzazione dell’intuitu personae.

In questo modo, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito prevalente, la partecipazione di S.n.c. è inespropriabile da parte del creditore particolare del socio che non potrà nemmeno richiederne la liquidazione della quota (come al contrario accade per le società semplici secondo quanto previsto dall’art. 2270, comma 2, cod. civ. che prevede in caso responsabilità patrimoniale del socio, se il patrimonio del socio debitore non è sufficiente a ripagare il credito, il creditore può chiedere la liquidazione quota ex art. 2270, comma 2 cod. civ.).

Ciò non può avvenire per le S.n.c e S.a.s. ai sensi dell’art. 2305 cod. civ.

Sotto questo profilo sono state esaminate diverse sentenze:

Cass. n. 15605/2002 – Anche le quote di una società di persone la cui circolazione sia limitata da una clausola di prelazione in favore agli altri soci possa essere oggetto di espropriazione forzata da parte dei creditori particolare del socio in quanto la clausola di prelazione è diretta ad assicurare l’omogeneità della compagnia sociale ed alla tutela di un interesse che trascende quello del singolo socio

Tribunale Rimini 12/05/2016 Va confermato l’orientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società. Detto orientamento va ribadito anche per l’ipotesi in cui vengano contestualmente assoggettate a pignoramento tutte le quote sociali della società personale, a maggior ragione quando, (come nel caso di specie), la contestualità del pignoramento è data unicamente dalla scelta processuale del creditore di unificare in un unico atto il pignoramento delle quote distinte dei soci.

Cass. n. 4000/2006 L’impignorabilità prevista dall’art. 514 n. 4 cod. proc. civ., avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, è applicabile anche alla società in nome collettivo, in quanto società di persone caratterizzata dall’autonomia patrimoniale imperfetta, in presenza della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 cod. civ.), sempre che, sul fattore capitale, prevalga l’attività personale dei soci

Le società di persone in ambito di pianificazione patrimoniale

Da ultimo, è stato approfondito l’utilizzo delle società di persone in ambito di pianificazione patrimoniale in base al principio cardine previsto dagli artt. 2252 e 2284 cod civ. che regola il principio della intrasmissibilità della quota.

Secondo tale principio, nelle società di persone la libera trasferibilità quota deve essere necessariamente prevista dal contratto sociale/statuto.

Se tale trasferibilità non è prevista, essa deve essere accettata da tutti i soci.

Ciò prevede da una parte un’ampia possibilità di pianificazione successoria, non essendo automatico il trasferimento della partecipazione agli erere.

Invero, in caso di morte del socio e successione (S.s., S.n.c. e accomandatari S.a.s. ex art. 2284 cod. civ.), salvo contraria disposizione del contratto sociale, gli altri devono:

(i) liquidare la quota agli eredi, a meno che, essi non preferiscano

(a) sciogliere la società oppure

(b) continuarla con gli eredi stessi se questi vi acconsentano.

Ratio del divieto di trasmissibilità

La qualità di associato (e di partecipante ad una società di persone) è tendenzialmente intrasmissibile per evitare l’obbligo di prosecuzione dell’attività con soggetti che potrebbero non avere quei requisiti necessari per l’ingresso nell’associazione, specie quando essa investe diritti fondamentali della persona.

É possibile pianificare la successione degli eredi nella società tramite le c.d. clausole di continuazione:

(i) clausola di trasmissibilità (che si limiti ad impedire l’applicazione del divieto);

(ii) clausola di continuazione facoltativa (in cui la prosecuzione del rapporto è subordinata ad una valutazione degli altri soci);

(iii) clausola di continuazione obbligatoria (obbliga sia i soci che gli eredi alla continuazione – di dubbia validità);

(iv) clausola di continuazione automatica (prevede la successione automatica degli in eredi che acquistano la qualità di soci con l’accettazione dell’eredità a prescindere da una loro dichiarazione di volontà – di dubbia validità).

Trust

Da ultimo si è parlato di trust (o società di capitali) come soci di società semplice oltre che di società semplice holding di famiglia.

Sotto il primo profilo, è possibile che un trust sia socio di società semplice nel caso in cui la S.s. abbia un socio limitatamente responsabile ex art. 2267 cod. civ. (e socio accomandante di S.a.s).

Il combinato disposto tra art. 2361 comma 2 cod. civ. (per S.p.A./S.r.l. l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea)e l’art. 111 duodecies, disp. att. cod. civ., chiarisce tale possibilità.

Il trustee, socio illimitatamente responsabile di una società di persone, risponde delle obbligazioni sociali solo con il fondo in trust qualora il trust sia regolato da una legge che prevede tale limitazione di responsabilità

Società di capitali

Medesimo principio per la società di capitali.

In tema di holding di famiglia sono state esaminate varie casistiche con specifica dei vantaggi della pianificazione patrimoniale mediante la holding società semplice:

I. Realizzare un’effettiva separazione tra l’assetto proprietario / gestorio del gruppo massimizzando il controllo delle società operative

II. Favorire la pianificazione del passaggio generazionale (contratto sociale negoziato e vincolante per successiva genreazione )

III. Massimizzare la pianificazione e segregazione patrimoniale senza «ingessare» il gruppo;

IV. Ottimizzare i costi di pianificazione patrimoniale;

V. Massima riservatezza dell’assetto proprietario e della pianificazione patrimoniale (vantaggi della S.s. rispetto alla non iscrizione nel registro delle imprese e della più semplice rendicontazione della propria attività in luogo della  redazione del bilancio civilistico).

Per iscriversi agli altri del ciclo di incontri “La Pianificazione Patrimoniale e Successoria” è necessario farlo dal sito della Fondazione Forense Bolognese cliccando qui:

https://www.fondazioneforensebolognese.it/corsi/2021/webinar-la-pianificazione-patrimoniale-e-successoria.html