§ 1. Introduzione all’intestazione fiduciaria
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni in società semplici si ottiene mediante un contratto di di amministrazione fiduciaria disciplinato dalla L. 1966/1939 e dal D.M. 16 gennaio 1995 mediante il quale la società fiduciaria amministra a proprio nome le quote di proprietà sostanziale del fiduciante.
L’intestazione fiduciaria di quote di società semplice pone alcune questioni in materia di responsabilità del socio fiduciario verso i terzi.
In tale ambito la società fiduciaria assume formalmente la titolarità della quota e la qualifica di socio, ma opera per conto e nell’interesse esclusivo del fiduciante, che resta il titolare sostanziale dei diritti patrimoniali e amministrativi.
§ 2. La clausola di limitazione della responsabilità ex art. 2267 c.c.
La peculiarità della società semplice, che non gode di personalità giuridica e non prevede un capitale di garanzia distinto dal patrimonio dei soci, comporta che tutti i soci rispondano illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ai sensi dell’art. 2267 c.c.
L’art. 2267 c.c., nel disciplinare la responsabilità dei soci, ammette espressamente la possibilità di un “patto contrario” che limiti la responsabilità dei soci non amministratori, purché tale limitazione sia portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Da ciò deriva la necessità di prevedere nel contratto sociale della società semplice una clausola esplicita che circoscriva la responsabilità del socio società fiduciaria al solo conferimento, con l’ulteriore precisazione che il patto è opponibile ai terzi solo se reso pubblico (ad esempio, mediante iscrizione nel Registro delle imprese, pubblicazione con atto notarile e con indicazione nella documentazione e corrispondenza sociale della locuzione “società con socio a responsabilità limitata).
§ 3. Opponibilità ai terzi e pubblicità del patto limitativo
La limitazione della responsabilità del socio fiduciario è efficace nei rapporti interni sin dal momento della stipula del mandato fiduciario e dell’inserimento della clausola statutaria.
Tuttavia, nei rapporti esterni, essa produce effetti solo se adeguatamente pubblicizzata.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/12/2023, n. 35677) ritiene che la clausola limitativa sia opponibile ai terzi quando essi ne abbiano avuto conoscenza o quando la clausola poteva essere conoscibile con ordinaria diligenza in virtù della registrazione della società nella sezione separata del Registro delle Imprese e conseguente deposito del contratto sociale.
§ 4. Riservatezza “condizionata”
L’intestazione fiduciaria ex L. 1936/1939 di quote di società semplice è pienamente ammissibile, ma richiede — per garantire la posizione della società fiduciaria — la predisposizione di un’apposita clausola statutaria che limiti la responsabilità ai sensi dell’art. 2267 c.c.
Solo così la società fiduciaria potrà assumere il ruolo di socio non agente non dotato di legale rappresentanza della società e non amministratore, e pertanto, esente da responsabilità personale ed illimitata per le obbligazioni sociali.