A cura di Lorenzo Arienti

Documentazione ai fini del transfer pricing 

L’art. 26 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto in Italia la possibilità per le società e stabili organizzazioni residenti in Italia appartenenti a gruppi multinazionali, di presentare una documentazione attestante le politiche di transfer pricing adottate nell’ambito delle transazioni infragruppo e beneficiare così della penalty protection in caso di accertamenti sul valore dei prezzi di trasferimento, ma solo se la documentazione presentata viene ritenuta idonea. 

Tale norma non introduce pertanto un obbligo bensì una facoltà per le imprese residenti nel territorio dello Stato, che potrebbe quindi consentire alle stesse di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni amministrative previste nel caso di rettifica dei prezzi di trasferimento (ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997). 

Le pubblicazioni dell’Amministrazione finanziaria italiana 

A seguito dell’introduzione della suddetta norma, l’Amministrazione finanziaria italiana ha pubblicato: 

  • in data 29 settembre 2010, un Provvedimento avente ad oggetto istruzioni applicative della disciplina italiana sulla documentazione sui prezzi di trasferimento; 
  • in data 15 dicembre 2010, la Circolare n. 58/E esplicativa del sopra citato Provvedimento; 
  • in data 23 novembre 2020, il provvedimento n. 360494. 

Al fine di poter beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, l’impresa residente in Italia deve predisporre un’apposita documentazione illustrante le politiche di transfer pricing applicate nelle transazioni infragruppo. 

Il Provvedimento del 29 settembre 2010 indica la documentazione “idonea” da predisporre, la quale è composta dal: 

  • Master file: documento che contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso; 
  • Documentazione Nazionale: documento relativo alla società che intende procedere alla predisposizione della documentazione e alle sole operazioni infragruppo in cui è coinvolta la società stessa. 

Il Provvedimento delinea in dettaglio la struttura e i contenuti del Master file e della Documentazione Nazionale. 

L’onere documentale è differente a seconda del soggetto che deve predisporre la documentazione. In particolare: 

  • le società holding dovranno predisporre sia il Master file che la Documentazione Nazionale; 
  • le società sub-holding dovranno predisporre sia il Master file che la Documentazione Nazionale; 
  • le società controllate dovranno predisporre solo la Documentazione Nazionale e presentare comunque il master file predisposto dalla controllante; 
  • con riferimento alle stabili organizzazioni, si applica la disciplina prevista per la tipologia di soggetto di cui la stabile organizzazione è parte. 

 Inoltre, al fine di poter beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, la normativa prevede a carico del contribuente un obbligo di comunicazione, secondo cui è necessario indicare in apposito rigo nella dichiarazione dei redditi il possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento. 

Come chiarito anche dalla Circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, i verificatori dovranno prestare attenzione a possibili problematiche in materia di prezzi di trasferimento già in sede di preparazione dell’intervento ispettivo e nel momento della predisposizione del preliminare piano di verifica (anche attraverso l’analisi di quanto comunicato dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi). 

Pertanto, l’attuale normativa prevede che la comunicazione preventiva (in sede di dichiarazione dei redditi) del possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento è una delle condizioni necessarie per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento.  

Tuttavia, accade frequentemente che le imprese multinazionali, pur non avendo proceduto alla comunicazione preventiva del possesso della documentazione di transfer pricing (o in quanto non predisposta nei tempi previsti dalla normativa o, in alcuni casi, anche per mero errore/dimenticanza nella predisposizione della dichiarazione dei redditi) consegnano all’Amministrazione finanziaria nel corso delle attività ispettive tutta la documentazione “idonea” ed utile a comprendere le politiche di transfer pricing adottate dalla società verificata. 

Idoneità della documentazione sul Transfer Pricing  

Trattandosi di una normativa volta a “premiare” l’atteggiamento collaborativo del contribuente, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe valutare la possibilità di concedere l’idoneità della documentazione anche nelle sopra indicare casistiche, a condizione che: 

  • l’assenza di comunicazione preventiva non pregiudichi l’attività ispettiva posta in essere dagli organi di controllo; 
  • nonostante l’assenza di comunicazione preventiva la società verificata proceda a consegnare la documentazione sui prezzi di trasferimento agli organi di controllo nel corso delle attività ispettive mostrando pertanto un atteggiamento di assoluta cooperazione; 
  • la documentazione consegnata consenta agli organi accertatori di comprendere compiutamente le politiche adottate ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento. La documentazione sui prezzi di trasferimento, da predisporre in lingua italiana, dovrà essere aggiornata annualmente.  

L’unica semplificazione prevista riguarda le piccole e medie imprese, per le quali è prevista la facoltà di non aggiornare, in esito alle risultanze dell’analisi di comparabilità, i dati derivanti dalla procedura di selezione dei soggetti comparabili relativi ai due periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la documentazione. 

A tal proposito, si evidenzia che il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, qualifica come “piccole e medie imprese”, le società che realizzano un volume d’affari non superiore a cinquanta milioni di euro. Non rientrano in tale definizione i soggetti che controllino direttamente o indirettamente almeno un soggetto non qualificabile come “piccola e media impresa”. 

Inoltre, al fine di ridurre gli oneri di compliance per le imprese che intendono aderire al regime degli oneri documentali è necessario che l’Amministrazione finanziaria preveda esplicitamente nei futuri documenti di prassi: 

  • la possibilità per i contribuenti di presentare allegati alla documentazione sui prezzi di trasferimento in lingua inglese (accade frequentemente nel corso delle verifiche fiscali la richiesta da parte dei verificatori di traduzione di alcuni allegati redatti in lingua inglese, come ad esempio i contratti infragruppo); nel caso in cui i tali allegati siano stati redatti in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese appare opportuno la traduzione in una delle suddette due lingue e consegnati in copia in originale; 
  • la possibilità per le subholding di presentare il Master file di Gruppo (in luogo di un proprio Master file) direttamente in lingua inglese come previsto dall’art. 8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010.  

Inoltre, sempre nell’ambito del processo di semplificazione e riduzione degli oneri a carico delle imprese multinazionali, la prassi quotidiana ha evidenziato la necessità di ricevere da parte dell’Amministrazione finanziaria una esplicita indicazione di una soglia di materialità affinché una transazione infragruppo debba essere soggetta ad analisi funzionale ed economica. 

Quanto tempo c’è per fornire la documentazione? 

La documentazione sui prezzi dovrà essere consegnata entro dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria 

Nel caso in cui si rendesse necessario ottenere ulteriori informazioni, le stesse dovranno essere fornite dal contribuente all’Amministrazione finanziaria entro sette giorni dalla richiesta o altro termine più ampio concordato in funzione con la complessità delle operazioni oggetto di analisi e compatibilmente con i tempi della verifica. 

Come specificato dall’Amministrazione finanziaria italiana all’art. 8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la consegna in copia cartacea della documentazione sui prezzi di trasferimento non pregiudica la disapplicazione delle sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, a condizione che la stessa sia resa disponibile ai verificatori entro un termine di tempo congruo. 

Nell’ambito del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), l’OCSE ha proceduto all’aggiornamento del capitolo 5 delle Linee Guida in materia di prezzi di trasferimento modificando in parte la disciplina della documentazione di transfer pricing. 

Quando la documentazione non è idonea?

La documentazione non verrà considerata idonea da parte dei Verificatori nei casi in cui: 

  • non presenti contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel Provvedimento del 29 settembre 2010; 
  • le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondano in tutto o in parte al vero. 

Al fine di ridurre le incertezze sul giudizio di idoneità da parte de Verificatori, risulta particolarmente rilevante la previsione contenuta nell’art. 8 del Decreto del 14 maggio 2018 il quale prevede che la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui: 

  • la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria; 
  • siano presenti, nella stessa, omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo. 

Tale previsione, la quale riveste una notevole rilevanza nell’ambito della disciplina sui prezzi di trasferimento, necessita tuttavia di ulteriori chiarimenti applicativi da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, che dovrebbe chiarire esplicitamente ed in maniera vincolante per gli organi di controllo i casi in cui non sia possibile procedere a rilievi di inidoneità della documentazione sui prezzi di trasferimento, con l’obiettivo di fornire un’univoca interpretazione della norma in commento ed evitare che la valutazione dell’idoneità della documentazione sia lasciata al giudizio discrezionale dei verificatori.