Riassunto dell’articolo edito dalla rivista Wealth Planning de “Il Sole 24 Ore” e pubblicato in data 1 settembre 2025 a cura dell’Avv. Leonardo Arienti.
(Avv. Leonardo Arienti, Sole 24 Ore – Wealth Planning, n. 4/2025, p. 56 ss)
Abstract:
Nell’esaminare i profili civilistici connessi al trasferimento in trust del diritto di
usufrutto su partecipazioni sociali, si evidenziano le potenzialità nell’ambito della
pianificazione patrimoniale e successoria. Dopo una ricognizione preliminare del
regime civilistico dell’usufrutto su partecipazioni sociali, vengono esaminate le
modalità di trasferimento del diritto in trust (cessione o costituzione) e le
conseguenti implicazioni sulla durata del diritto. Viene quindi approfondito l’esercizio
dei diritti amministrativi spettanti all’usufruttuario. Nell’ultima parte, il contributo si
sofferma sui diritti patrimoniali dell’usufruttuario, con particolare riguardo alla
percezione degli utili di esercizio, sia nella forma di dividendi sia mediante la
ripartizione di riserve.
1. Trust e diritto di usufrutto: profili introduttivi
Il trust si conferma uno strumento particolarmente efficace nella pianificazione patrimoniale e successoria, soprattutto quando applicato alle partecipazioni sociali. La possibilità di scindere la proprietà piena in usufrutto e nuda proprietà consente infatti di regolare in modo puntuale le dinamiche di governance societaria e la destinazione dei frutti, favorendo il passaggio generazionale dell’impresa.
Il conferimento in trust del diritto di usufrutto, sia tramite costituzione ex art. 978 c.c., sia mediante cessione ex art. 980 c.c., offre molteplici benefici: segregazione patrimoniale, gestione professionale e neutrale, nonché flessibilità nel disciplinare i frutti. Al contempo, la complessità operativa e il rischio di conflitti tra usufruttuario e nudo proprietario impongono una valutazione accurata degli effetti giuridici e pratici del conferimento
.
2. L’usufrutto di partecipazioni sociali: S.p.A., S.r.l. e società di persone
L’usufrutto di azioni trova disciplina nell’art. 2352 c.c., mentre per le quote di S.r.l. si applica l’art. 2471-bis c.c., che rinvia analogicamente al regime previsto per le azioni. Per le società di persone, sebbene manchi una disciplina specifica, l’usufrutto è ammesso previo consenso unanime dei soci e con rispetto delle regole proprie del tipo sociale (in particolare artt. 2284 ss. c.c.).
Il contenuto del diritto può essere modulato convenzionalmente tramite patti sociali o clausole statutarie. Il trust amplifica questa possibilità, consentendo una “doppia personalizzazione”: sia mediante gli strumenti societari, sia attraverso l’atto istitutivo del trust, che può specificare limiti, modalità e finalità del diritto di usufrutto.
3. Le modalità di trasferimento del diritto in trust: costituzione e cessione
Il trasferimento in trust del diritto di usufrutto può avvenire tramite:
- Costituzione ex art. 978 c.c.: il disponente, in qualità di pieno proprietario, costituisce l’usufrutto a favore del trustee.
- Cessione ex art. 980 c.c.: l’usufruttuario trasferisce al trustee un diritto già esistente.
La scelta dipende dalle esigenze familiari e successorie, nonché dalla tipologia di partecipazione. Nella prassi, la cessione è più frequente, in quanto legata alla vita dell’originario usufruttuario.
4. La durata del diritto di usufrutto nel trust
La durata dell’usufrutto varia a seconda della modalità di conferimento:
- In caso di cessione ex art. 980 c.c., l’usufrutto permane sino alla morte dell’originario usufruttuario-cedente.
- In caso di costituzione ex art. 978 c.c., la durata segue le regole dell’art. 979 c.c.: vita dell’usufruttuario se persona fisica, massimo trent’anni se persona giuridica.
Il problema si pone quando l’usufrutto è intestato al trustee. Escludendo la possibilità di parametrarlo alla vita del trustee, dottrina e giurisprudenza oscillano tra due soluzioni:
- assimilazione al regime delle persone giuridiche, con limite trentennale;
- collegamento alla vita di un beneficiario individuato, in analogia alla disciplina dell’usufrutto successivo (art. 796 c.c.).
La questione resta aperta e richiede particolare cautela nella redazione dell’atto istitutivo.
5. Trustee usufruttuario e diritti amministrativi
Il diritto di voto, ex art. 2352 c.c., spetta all’usufruttuario salvo diversa pattuizione. Lo statuto o patti parasociali possono attribuirlo al nudo proprietario o disciplinarlo con soluzioni personalizzate (veto, indirizzo di voto, rotazione, attribuzione selettiva per materie).
Gli altri diritti amministrativi, diversi dal voto, possono essere esercitati sia dall’usufruttuario sia dal nudo proprietario: informazione, esame bilancio, denuncia al collegio sindacale, impugnazione di delibere. Alcuni diritti restano invece legati al voto (intervento e convocazione assemblea, rinvio, rinuncia ai termini). La potenziale conflittualità impone una regolamentazione pattizia chiara, spesso integrata nell’atto istitutivo di trust.
6. Trustee usufruttuario e diritti patrimoniali
Sul piano patrimoniale, l’usufruttuario ha diritto agli utili di esercizio, qualificabili come frutti civili (artt. 820 e 981 c.c.). La distribuzione di dividendi avviene con delibera assembleare per le società di capitali e con approvazione del rendiconto per le società di persone.
Più controverso è il trattamento delle riserve di utili:
- secondo un primo orientamento, gli utili accantonati a riserva perdono la natura di frutti e diventano capitale; in caso di successiva distribuzione, si applica l’art. 1000 c.c.;
- secondo l’opposto orientamento, ogni utilità collegata alla partecipazione costituisce frutto civile, anche se derivante da riserve o distribuzioni patrimoniali.
La giurisprudenza più recente della Cassazione (2024) aderisce a questa seconda tesi, riconoscendo all’usufruttuario il diritto a tutte le utilità prodotte dalla partecipazione, comprese le distribuzioni da riserve e da liquidazione. La dottrina sottolinea, inoltre, l’inapplicabilità sistematica dell’art. 1000 c.c. alle partecipazioni sociali, in quanto non assimilabili ai titoli di credito.
7. Conclusioni
Il conferimento in trust dell’usufrutto su partecipazioni sociali è uno strumento sofisticato che richiede un’attenta progettazione. Se da un lato garantisce segregazione, personalizzazione e stabilità nel passaggio generazionale, dall’altro solleva questioni delicate: la durata del diritto, i rapporti tra usufruttuario e nudo proprietario, la qualificazione degli utili da riserve.
Il quadro delineato dalla giurisprudenza, specie di legittimità, conferma la centralità di una corretta qualificazione civilistica dell’usufrutto in trust e la necessità di regolare in modo puntuale i rapporti attraverso l’atto istitutivo e lo statuto sociale. Solo così si può prevenire conflittualità e garantire l’efficacia della pianificazione patrimoniale e successoria.
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Di seguito un estratto dell’articolo comprensivo della bibliografia :