Parafrasi riassuntiva dell’articolo pubblicato da Leonardo Arienti, Trust e diritto di usufrutto , in Trusts, 2025, 921

Abstract

Il trasferimento in trust del diritto di usufrutto assume particolare valenza per finalità di pianificazione patrimoniale e successoria ed al contempo fa emergere una serie di questioni giuridiche di particolare rilevanza. L’autore innanzitutto esamina le due tecniche di trasferimento in trust – “costituzione” ex art. 978 cod. civ. e “cessione” ex art. 980 cod. civ. – rilevando la differente incidenza che esse hanno sulla durata del diritto non parametrabile alla figura del trustee. Proseguendo la propria analisi, l’autore affronta alcune questioni di particolare rilevanza in ambito immobiliare e societario, proponendo le relative soluzioni interpretative ed in particolare escludendo l’applicazione dell’art. 1000 cod. civ. all’usufrutto di partecipazioni.

The author’s view

The transfer of a usufruct right into a trust assumes particular importance for estate and wealth planning purposes, while at the same time entails a series of legally significant issues. The author first examines the two techniques through which a usufruct may be transferred into a trust — namely, its “constitution” under Article 978 of the Italian Civil Code and its “assignment” under Article 980 — highlighting their differing effects on the duration of the right, which cannot be determined by reference to the trustee’s juridical status. Continuing the analysis, the author addresses several key issues arising in the real estate and corporate areas, offering interpretative solutions and, in particular, excluding the applicability of Article 1000 of the Italina Civil Code to the usufruct of shareholdings.

§ 1. Premesse introduttive

Il trust rappresenta uno strumento altamente efficace per la pianificazione patrimoniale e successoria, soprattutto quando il patrimonio è composto da beni complessi come partecipazioni sociali o immobili. La separazione tra nuda proprietà e usufrutto consente al disponente di costruire percorsi di destinazione del bene coerenti con esigenze familiari o imprenditoriali. Le tecniche utilizzabili sono tre: (i) costituzione dell’usufrutto a favore del trust ex art. 978 c.c.; (ii) cessione dell’usufrutto ex art. 980 c.c.; (iii) cessione della nuda proprietà con riserva dell’usufrutto. Tali operazioni permettono di ottenere effetti quali segregazione-protezione, gestione unitaria e professionale, personalizzazione delle modalità di amministrazione e ottimizzazione della pianificazione successoria e fiscale. L’ampia autonomia riconosciuta al disponente consente, inoltre, di configurare un assetto particolarmente flessibile, in grado di adattarsi sia alle esigenze del passaggio generazionale sia alla tutela del patrimonio produttivo nel lungo periodo.


§ 2. Trust e costituzione del diritto di usufrutto

La costituzione dell’usufrutto a favore del trustee comporta il trasferimento in trust del diritto reale di godimento e la sua destinazione secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo o nell’atto di apporto. L’art. 978 c.c. consente la costituzione dell’usufrutto tanto inter vivos quanto mortis causa, includendo gli atti istitutivi e quelli testamentari che prevedono apporti al trust. Questa tecnica offre ampia possibilità di regolamentare l’estensione e l’esercizio del diritto, prevedendo ad esempio la dispensa dall’inventario o dalla garanzia, la determinazione convenzionale della durata, limiti alla circolazione del diritto o una diversa ripartizione delle spese. In mancanza di pattuizioni, si applicano le norme generali degli artt. 978 ss. c.c. La costituzione dell’usufrutto in trust è ricorrente nei trust familiari, immobiliari e d’impresa, dove il disponente può preservare la nuda proprietà per sé o per i figli, programmando una successione ordinata e una gestione professionale dei beni produttivi.


§ 3. Trust e cessione del diritto di usufrutto

La cessione in trust del diritto di usufrutto ex art. 980 c.c. avviene quando l’usufruttuario trasferisce il proprio diritto al trustee, a titolo oneroso o gratuito, per un periodo determinato o per tutta la durata della propria vita. Il trustee subentra nella percezione dei frutti e nella gestione del bene secondo le istruzioni del cedente contenute nell’atto di apporto. Tale schema risulta utile quando l’usufruttuario non voglia o non possa più amministrare direttamente il bene e intenda affidarne la gestione a una figura professionale, mantenendo comunque la destinazione programmata del diritto. Un’ulteriore utilità emerge quando il disponente desidera evitare gli effetti successori della premorienza del cessionario: il trust, infatti, impedisce che l’usufrutto transiti agli eredi del cessionario, garantendo una continuità nella destinazione del bene. Questa tecnica si rivela particolarmente adatta a situazioni nelle quali si richiede una gestione stabile, neutrale e duratura.


§ 4. Trust e cessione della nuda proprietà

La cessione della nuda proprietà al trustee con riserva dell’usufrutto al disponente è uno schema molto diffuso nella pianificazione patrimoniale e successoria. Il disponente mantiene per tutta la vita il diritto ai frutti, mentre alla sua morte l’usufrutto si estingue e la piena proprietà si consolida automaticamente in trust. Tale tecnica consente al disponente di modellare con precisione i propri diritti amministrativi e patrimoniali, assicurandosi un flusso reddituale stabile e la tutela dei propri interessi economici. È particolarmente rilevante nelle partecipazioni sociali — in cui il trustee può assumere il diritto di voto — e negli immobili, ove può essere prevista l’esenzione del trustee dall’obbligo di sostenere spese straordinarie. Questo modello consente un’elevata personalizzazione del rapporto tra disponente, trustee e beneficiari, assicurando che la destinazione del bene risulti coerente con la finalità del trust e con le esigenze della famiglia o dell’impresa.


§ 5. La durata dell’usufrutto: costituzione o cessione in trust

La durata dell’usufrutto trasferito in trust varia sensibilmente a seconda che si tratti di costituzione ex art. 978 c.c. o di cessione ex art. 980 c.c. Nel caso della costituzione, la durata non può essere rapportata alla figura del trustee, soggetto meramente funzionale, revocabile e sostituibile. La dottrina individua due soluzioni: (i) applicazione analogica del termine massimo di trent’anni previsto per le persone giuridiche, valorizzando il carattere organizzato e impersonale del trust; (ii) parametrizzazione alla vita di uno o più beneficiari, in analogia all’art. 979 c.c., e in coerenza con l’istituto dell’usufrutto successivo ex art. 796 c.c. Diversamente, nella cessione non sorgono difficoltà: la durata rimane correlata alla vita dell’originario usufruttuario, poiché il trustee è semplice cessionario funzionale. Alla morte del disponente, l’usufrutto si estingue e la piena proprietà si consolida, seguendo la disciplina civilistica ordinaria. La distinzione tra costituzione e cessione assume quindi rilevanza decisiva per comprendere gli effetti di lungo periodo dell’operazione.


§ 6. Usufrutto di partecipazioni sociali: tra diritti amministrativi e patrimoniali

Le partecipazioni sociali possono essere oggetto sia di costituzione sia di cessione dell’usufrutto a favore del trust, scelta che va calibrata sulla strategia di pianificazione patrimoniale. Nelle società di persone l’usufrutto è ammesso previo consenso unanime; nelle società di capitali trovano applicazione l’art. 2352 c.c. per le S.p.A. e l’art. 2471-bis c.c. per le S.r.l. Il trust consente una doppia personalizzazione: sul piano societario (statuto e patti parasociali) e nel rapporto interno disponente–trustee–beneficiari. È centrale la distinzione tra diritti amministrativi e patrimoniali: i primi sono disciplinati dall’art. 2352 c.c. e possono essere modulati convenzionalmente; i secondi — utili, riserve distribuite, quote di liquidazione — seguono la disciplina generale dei frutti ex artt. 820, 981 e 984 c.c. Il tema più rilevante riguarda la qualificazione degli utili destinati a riserva: un orientamento li considera “capitale” soggetto ad art. 1000 c.c., mentre un altro — accolto dalla recente Cassazione — li qualifica come frutti civili spettanti all’usufruttuario. Tale indirizzo, confermato dalla dottrina, esclude l’applicabilità dell’art. 1000 c.c. all’usufrutto di partecipazioni sociali, valorizzando la natura non creditizia della partecipazione e l’ampiezza del concetto di frutti.


§ 7. Usufrutto di beni immobili

L’usufrutto su beni immobili trasferito in trust segue la disciplina generale degli artt. 978 ss. c.c., non essendo prevista alcuna normativa speciale. Nella prassi prevale la cessione della nuda proprietà al trustee con riserva dell’usufrutto, soluzione che consente al disponente di mantenere la percezione dei frutti e di beneficiare dei regimi fiscali agevolativi (come detrazioni edilizie e cedolare secca). Il trustee, quale nudo proprietario, è tenuto a conservare e valorizzare il bene, sostenendo le spese straordinarie salvo diverso accordo. L’usufruttuario rimane responsabile delle spese ordinarie e della gestione corrente. Alla cessazione dell’usufrutto, la piena proprietà si consolida nel trust. Sul piano pubblicitario, la costituzione, cessione o riserva dell’usufrutto deve essere trascritta ai sensi degli artt. 2643 e 2645 c.c.; restano invece non trascrivibili le pattuizioni interne relative alle modalità di esercizio del diritto, poiché di natura obbligatoria.


§ 8. Conclusioni

L’analisi dimostra come il trust costituisca uno strumento di particolare efficacia nella gestione e destinazione dei diritti di usufrutto e nuda proprietà su partecipazioni sociali e beni immobili. La distinzione tra costituzione ex art. 978 c.c. e cessione ex art. 980 c.c. è determinante per la corretta qualificazione della durata del diritto, non potendo questa essere agganciata alla figura del trustee, soggetto funzionale e privo di interesse proprio. L’usufrutto di partecipazioni richiede specifiche previsioni per evitare conflitti, soprattutto in tema di utili destinati a riserva, rispetto ai quali si esclude l’applicazione dell’art. 1000 c.c. Quanto agli immobili, la scarna disciplina codicistica amplia lo spazio di conformazione convenzionale, rendendo il trust un mezzo ideale per modellare il diritto reale secondo finalità patrimoniali e familiari. Ne emerge un istituto capace di garantire gestione professionale, neutralità, stabilità e coerenza nella destinazione dei beni.

Di seguito un breve estratto: