Estratto dell’intervento dell’Avv. Leonardo Arienti al Convengo organizzato dell’Associazione Il Trust in Italia tenutosi in data 5 novembre 2025

1. Premessa e quadro normativo
La soggettività passiva dei trust ai fini delle imposte dirette è stata introdotta con l’art. 1, comma 74, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che ha riformato l’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”).
Da allora, i trust sono considerati soggetti passivi d’imposta, distinguendosi tra opachi, trasparenti o misti, nonché commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, in funzione della tipologia di beneficiari e dell’attività esercitata.
Nel trust opaco, privo di beneficiari individuati, l’imposizione grava direttamente sul trust, soggetto all’IRES, in applicazione del principio di autonomia patrimoniale e gestionale del vincolo di destinazione. La Circolare n. 48/E del 2007 chiarisce che i redditi correttamente tassati in capo al trust opaco non subiscono ulteriore imposizione al momento della distribuzione ai beneficiari.
Nel trust trasparente, i redditi sono invece imputati direttamente ai beneficiari individuati, indipendentemente dalla percezione, come redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR. La Circolare n. 61/E del 2010 e le Risoluzioni n. 278/2007 e 425/2008 precisano che l’individuazione dei beneficiari richiede la sussistenza di un diritto attuale e tutelabile alla percezione del reddito.
Il trust misto combina le due modalità, prevedendo che parte dei redditi sia accantonata a capitale e parte imputata ai beneficiari pro quota.
2. Il trust interposto: nozione e presupposti
Diversa è la figura del trust fiscalmente interposto, o “fittiziamente interposto”, ossia privo di autonoma soggettività tributaria. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 43/E/2009, 61/E/2010, 34/E/2022), affinché un trust sia riconosciuto come soggetto tributario effettivo, deve possedere tre requisiti strutturali:
- Separazione patrimoniale effettiva tra i beni del trust e quelli di disponente, trustee e beneficiari;
- Intestazione formale dei beni al trustee, che ne diviene titolare giuridico;
- Autonomia decisionale e gestionale del trustee, libero da ingerenze del disponente, dei beneficiari o del guardiano.
La mancanza anche di uno solo di tali requisiti determina l’inidoneità del trust a produrre effetti fiscali autonomi, con conseguente imputazione diretta dei redditi al soggetto interponente (disponente o beneficiario di fatto), in applicazione dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973.
La Risposta n. 267/2023 ribadisce che, in presenza di interposizione formale nella titolarità dei beni, i redditi “apparentemente” riferibili al trust devono essere imputati all’interponente secondo la loro natura (fondiaria, di capitale, d’impresa, ecc.).
Tale principio comporta la disapplicazione delle regole proprie dei trust opachi o trasparenti (art. 73 TUIR) e l’estensione degli effetti anche alle imposte indirette, in entrata e in uscita (art. 4-bis TUS), nonché a registro, ipocatastali, IMU, IVIE e IVAFE.
3. Gli indici di interposizione e la prova della simulazione
L’interposizione viene accertata sulla base di indici sintomatici, non tassativi, che segnalano la mancanza di effettiva autonomia gestoria del trustee.
Tali indici sono esaminati in due sedi:
- Interpello ex art. 11, L. 212/2000, sulla base delle informazioni fornite dal contribuente;
- Verifica fiscale ex art. 37 D.P.R. 600/1973, mediante analisi documentale e dei flussi reddituali.
Tra gli elementi più ricorrenti si annoverano:
- la coincidenza tra disponente e beneficiario o la partecipazione di entrambi alla gestione del trust;
- la revocabilità dell’atto istitutivo;
- l’esistenza di un guardiano non indipendente o espressione dei beneficiari;
- la previsione di poteri di indirizzo o veto del disponente;
- la mancata tenuta di contabilità autonoma o l’assenza di separazione bancaria dei flussi;
- la sistematica distribuzione di utilità ai beneficiari o al disponente in violazione del regolamento del trust.
La CGT II grado Lombardia, 20 settembre 2023 ha confermato la riqualificazione come interposto di un trust immobiliare i cui redditi erano periodicamente attribuiti ai disponenti e ai beneficiari, in violazione delle clausole istitutive.
Di contro, la CGT I grado Firenze, sent. n. 620/2024, ha escluso la configurabilità dell’interposizione in presenza di meri indici presuntivi, ribadendo che l’Amministrazione deve fornire prova concreta e univoca della simulazione, mentre la coincidenza tra disponente e beneficiario subordinato non basta a inficiare la genuinità del trust se il trustee conserva autonomia effettiva
4. L’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 e la giurisprudenza di legittimità
La disposizione antielusiva prevede che «in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona».
La giurisprudenza recente (Cass. 5276/2022; Cass. 16377/2024; Cass. 939/2025) ha chiarito che la norma non distingue più tra interposizione “fittizia” e “reale”, ponendo al centro l’elemento sostanziale del possesso effettivo del reddito.
Ne consegue che il trust può essere disconosciuto fiscalmente anche in assenza di un accordo simulatorio, ove emerga che il disponente o i beneficiari gestiscono “uti dominus” i beni o i flussi reddituali del trust.
Spetta al contribuente fornire la prova contraria della genuinità del trust e della mancata percezione dei redditi imputati.
5. Conseguenze fiscali e sanzionatorie
L’interposizione comporta:
- la disapplicazione delle regole fiscali del trust (opaco o trasparente);
- l’imputazione diretta dei redditi al soggetto interponente secondo la loro categoria;
- la riliquidazione delle imposte con applicazione di sanzioni e interessi.
Le sanzioni trovano oggi disciplina nel D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, di revisione del sistema sanzionatorio tributario:
– le sanzioni amministrative variano in funzione della gravità e della recidiva;
– le sanzioni penali (in vigore dal 1° gennaio 2026) si applicano nei casi di dichiarazione infedele o omessa ex D.Lgs. 74/2000, quando l’interposizione integra un mezzo fraudolento di evasione.
6. I rimedi e la regolarizzazione
Le principali forme di regolarizzazione sono:
- Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), con riduzione delle sanzioni in caso di spontanea emenda;
- Dichiarazione integrativa (art. 2 D.P.R. 322/1998) per correggere o integrare redditi omessi;
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che consente una definizione concordata;
- Impugnazione giudiziale (D.Lgs. 546/1992) se si contesta la riqualificazione;
- Rimborso (art. 37, comma 5 D.P.R. 600/1973) per le imposte pagate dal soggetto interposto, a seguito di definitivo accertamento a carico dell’interponente.
Emblematico è il caso di interpello n. 796/2021, ove l’Agenzia ha riconosciuto la natura interposta di un trust per l’assenza d’indipendenza del guardiano e l’eccessiva ingerenza dei beneficiari. Il disponente ha poi sanato la posizione con dichiarazione integrativa, mentre il trustee ha ottenuto il rimborso delle imposte già versate.
7. La revisione dell’atto istitutivo e la riqualificazione successiva
La regolarizzazione di un trust dichiarato interposto è un processo complesso che implica:
- l’analisi dell’atto istitutivo e della legge regolatrice;
- la verifica dell’autonomia gestoria e dei poteri del trustee;
- l’eventuale revisione dell’atto per rimuovere elementi di ingerenza, compatibilmente con la legge applicabile.
L’obiettivo è ottenere una declaratoria di piena validità da parte dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuto ripristino dei requisiti sostanziali del trust
8. Conclusioni
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha definitivamente spostato l’attenzione dal piano formale a quello sostanziale: un trust è fiscalmente valido solo se il trustee esercita in modo autonomo e indipendente i poteri di amministrazione, con effettiva separazione patrimoniale e contabilità distinta.
La minuziosa analisi dei poteri e degli assetti relativi al trust costituiscono il presidio principale contro il rischio di interposizione e le pesanti conseguenze tributarie e penali derivanti dalla sua contestazione.
In definitiva, il trust continua a rappresentare un efficace strumento di pianificazione patrimoniale, ma la sua effettività sostanziale è oggi condizione imprescindibile di legittimità fiscale